LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17703/2018 proposto da:
C.C., rappresentata e difesa dall’avv.to GIUSEPPE MARIA FRUNZI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, *****;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
FATTI DI CAUSA
1. C.C. propone ricorso articolato in unico motivo per la cassazione del decreto reso dalla Corte d’Appello di Roma il 15 dicembre 2017 di rigetto della domanda di condanna del Ministero della Giustizia all’equa riparazione in favore della ricorrente, per la irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi davanti al Tribunale di Napoli ed alla Corte d’Appello di Napoli dal 1999 al 2012, considerando come C.C., che era stata convenuta dalla CA.RI.P.LO. s.p.a., si fosse costituita davanti al Tribunale soltanto con comparsa dell’11 gennaio 2008.
2. Il Ministero della Giustizia, intimato, non ha svolto attività difensive.
3. All’udienza del 15 maggio 2019 il Collegio ha ritenuto che non ricorresse l’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso, come prevista dall’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla questione dell’applicabilità della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. b, nel testo introdotto dalla L. n. 208 del 2015 (e non dal D.L. n. 83 del 2012, come sostiene la ricorrente), il quale dispone che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: “(…) contumacia della parte”. Al riguardo, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 777, non contempla, per le modifiche introdotte dalla sua lettera d), ovvero appunto per l’art. 2-sexies, alcun regime transitorio, come invece stabilito dalla lettera m), intervenendo della L. n. 89 del 2001, art. 6. Contenendo, peraltro, della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. b), introdotto dalla L. n. 208 del 2015, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, deve valutarsi se esso ponga una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo, che, in forza dell’art. 11 preleggi, non può comunque trovare applicazione per i processi già pendenti, né operare con riguardo ad atti formati sotto il vigore della precedente normativa.
4. Con avviso notificato alle parti il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, senza la partecipazione delle parti che non hanno fatto richiesta di discussione orale, con adozione della forma di sentenza della decisione, in forza dell’art. 375 c.c., u.c..
5. L’Ufficio della Procura Generale ha presentato conclusioni scritte D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 1, commi 1, 2 e 3 e art. 3, comma 5, versione ratione temporis, tenuto conto che la domanda di equa riparazione era stata proposta il 10 agosto 2012.
Il decreto della Corte d’Appello di Roma viene censurato per aver ritenuto indennizzabile l’irragionevole durata del giudizio solo dal momento in cui la parte si era costituita in giudizio, non potendosi comunque applicare alla fattispecie per cui è causa la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, lett. b).
2. Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha precisato che le presunzioni “iuris tantum” di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, previste dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. d), come introdotto dalla L. n. 208 del 2015, si applicano ai soli giudizi di equa riparazione introdotti dopo l’entrata in vigore della stessa L. n. 208 del 2015 (1 gennaio 2016). La menzionata disposizione, infatti, introducendo nuovi oneri probatori, non può operare retroattivamente nell’ambito dei processi in corso, in quanto chiama l’uno o l’altro dei contendenti ad addurre prove che questi in origine non era tenuto a fornire, ponendosi altrimenti a repentaglio la garanzia costituzionale del diritto di difesa (Sez. 2, Sent. n. 25323 del 2019).
Nel caso in esame, pertanto, tenuto conto che la domanda di equa riparazione è stata proposta il 10 agosto 2012, non è applicabile della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-sexies, lett. b), introdotto dalla L. n. 208 del 2015, sicché in relazione al periodo da computare in favore del ricorrente per la quantificazione dell’indennizzo da irragionevole durata del processo deve farsi applicazione del principio statuito a partire dalle sezioni unite n. 585 del 2014 secondo cui: la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire – implicando od escludendo specifiche attività processuali – sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2.
4. La Corte accoglie il ricorso cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che dovrà tener conto, ai fini della determinazione dell’indennizzo per irragionevole durata del processo, anche del periodo durante il quale la ricorrente è rimasta contumace, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022