Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1145 del 14/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5838/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Pierluigi da Palestrina n. 63 presso lo studio dell’avvocato Mario Contaldi, rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Contaldi e dall’avvocato Renzo Colombaro.

– controricorrente, ricorrente incidentale Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 26/06/12, depositata il 26/03/2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 12 gennaio 2022 dal Consigliere Dott.Guida Riccardo;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Locatelli Giuseppe che ha concluso chiedendo dichiararsi il processo integralmente estinto per cessata materia del contendere.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con due motivi contro P.A., che ha depositato controricorso nel quale ha svolto ricorso incidentale con due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, indicata in epigrafe, che, rigettando l’appello principale dell’ufficio e quello incidentale della contribuente, aveva confermato la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Asti (sentenza n. 01/02/2010) che, a sua volta, con riferimento agli anni d’imposta 2003 e 2004, in parziale accoglimento dei ricorsi (riuniti) della contribuente, esercente attività di rivendita di tabacchi e generi vari, aveva ritenuto legittimi gli atti impositivi limitatamente ai maggiori ricavi non dichiarati, e, per il resto, li aveva annullati.

2. Con memoria datata 18/11/2021, la contribuente ha premesso che, in data 31/05/2019, in relazione a ciascun avviso, aveva presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, artt. 6,7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136, ha aggiunto di avere provveduto al pagamento degli interi importi dovuti per la definizione agevolata ed ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

3. Entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13 né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; pertanto, ai sensi di tale D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020 e, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Al riguardo si precisa che il principio secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico delle parte che le ha anticipate è enunciato in via generale dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

4. Con riferimento al ricorso incidentale della contribuente, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass. 08/07/2021, n. 19419; nonché: Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, conv. con mod. dalla L. n. 96 del 2017; Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, conv. con mod. dalla L. n. 225 del 2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2022

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