Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1146 del 17/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 5092 del ruolo generale dell’anno 2014 proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– ricorrente –

contro

B.F., e B.A., quali soci e successori della società, rappresentati e difesi, per procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Paolo Carbone, presso il cui studio in Roma, via del Pozzetto, n. 122, sono elettivamente domiciliati;

– controricorrenti –

e contro

Aziende agricole Braida s.s., in persona del legale rappresentante;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 115/1/2013, depositata in data 26 agosto 2013;

udita la relazione svolta nella pubblica udienza dal Consigliere Giancarlo Triscari;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Basile Tommaso, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Basile Tommaso, che ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi per l’Agenzia delle entrate l’Avvocato generale dello Stato Alfonso Peluso e per i controricorrenti l’Avv. Paolo Carbone.

FATTI DI CAUSA

Dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Aziende Agricole Braida s.s. un avviso di accertamento con il quale aveva rettificato la dichiarazione Iva per l’anno 2004, avendo contestato la non sussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime speciale dell’Iva per i produttori agricoli di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, comma 1, con conseguente recupero dell’Iva illegittimamente detratta ed applicazione delle sanzioni; avverso l’atto impositivo la società (cessata in pendenza di giudizio) ed i soci B.F. e B.A. avevano proposto ricorso; inoltre, B.F., quale rappresentante legale della società, aveva proposto ricorso avverso la cartella di pagamento; la Commissione tributaria provinciale di Cuneo, riuniti i ricorsi, aveva annullato l’avviso di accertamento; avverso la decisione del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello.

La Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che: nella fattispecie, era riscontrabile una impresa agricola, come desumibile dai beni strumentali della società, dai contratti di soccida stipulati, dalle registrazioni contabili e dalla disamina del bilancio relativo al 2004; l’attività della contribuente, ora di soccidante ora di soccidario, era da considerarsi agricola, con conseguente legittimità della applicazione della disciplina del regime speciale per i produttori agricoli di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34.

L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi di censura, cui hanno resistito depositando controricorso B.F. e B.A., quali soci e successori della società Aziende Agricole Braida s.s., illustrato con successiva memoria.

Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Basile Tommaso, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Con ordinanza del 28 gennaio 2021 questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione della causa alla pubblica udienza.

RAGIONE DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, dell’art. 2135 c.c., e dell’art. 2697 c.c..

In particolare, parte ricorrente evidenzia la erroneità della pronuncia censurata per avere ritenuto che l’agevolazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, comma 1, poteva essere riconosciuta ai contribuenti nonostante gli stessi non avessero offerto la prova di svolgere attività agricola ed atteso che non poteva beneficiare del regime speciale dell’Iva per i produttori agricoli una società, quale quella di specie, che acquistava capi di bestiame per concederli, successivamente, ad altro imprenditore affinché questi provvedesse all’allevamento, posto che, invero, requisito essenziale è l’esercizio diretto dell’attività agricola, non riscontrabile nella fattispecie.

Va disattesa, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità del motivo proposto dai controricorrenti posto che, in realtà, ciò che parte ricorrente contesta è la non riconducibilità della fattispecie concreta nell’ambito del paradigma normativo di riferimento: non si tratta, dunque, di una riesame nel merito degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice del gravame, ma del profilo relativo alla corretta individuazione degli ambiti di applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, e, in particolare, del profilo soggettivo di applicabilità della suddetta previsione normativa.

Va, parimenti, escluso che si sia formato un “giudicato implicito riguardo all’interpretazione fornita dai giudice del doppio grado di giudizio in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34” (vd. pag. 12 controricorso): a parte la assoluta genericità della deduzione in ordine agli esatti termini in cui si sarebbe formato un giudicato implicito nel giudizio (che postula una particolare efficacia della cosa giudicata, che copre sia il dedotto che il deducibile, non soltanto cioè le questioni espressamente fatte valere nel giudizio, in via di azione o di eccezione, ma anche quelle, in concreto non dedotte, costituenti tuttavia presupposto logico essenziale e indefettibile della decisione) va comunque rilevato che è proprio la statuizione relativa alla riconducibilità della fattispecie nell’ambito della previsione sopra indicata che ha costituito ragione di contestazione da parte della ricorrente sia nel secondo che nel presente giudizio.

Il motivo è infondato.

In particolare, lo stesso si basa, sostanzialmente, su due diversi profili di censura: in primo luogo, viene evidenziato che il giudice del gravame non avrebbe fatta una corretta applicazione delle regole in materia di riparto dell’onere della prova, non avendo i controricorrenti fornito la prova, il cui onere gravava sui medesimi, della sussistenza dei presupposti per potere applicare in proprio favore il regime speciale in materia di Iva di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, cioè di svolgere in modo diretto l’attività agricola di allevamento; in secondo luogo, si censura la sentenza per avere erroneamente ritenuto che anche l’attività del soccidante possa essere ricondotta nell’ambito del regime speciale sopra indicato, posto che sarebbe, invece, solo la partecipazione diretta all’attività di allevamento del bestiame a costituire il presupposto per lo svolgimento dell’attività agricola rilevante ai fini dell’applicazione del regime speciale in esame.

Ciò precisato, con riferimento al primo profilo di censura, va evidenziato che il giudice del gravame ha specificamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicabilità al caso di specie del regime speciale, indicando, anche mediante relatio alla decisione del giudice di primo grado, su quali elementi di prova si basava l’accertamento dello svolgimento dell’attività agricola.

In particolare, è chiaramente esposta in sentenza la circostanza che l’effettivo svolgimento dell’attività agricola poteva dirsi sussistente nel caso di specie tenuto conto di diversi elementi, quali: “i beni strumentali della società, i contratti di soccida stipulati dalla stessa, le registrazioni contabili nonché la disamina del bilancio relativo all’anno di esercizio 2004”, nonché la circostanza che la società svolgeva l’attività quale “sia soccidaria che soccidante”, pervenendo, in tal modo, alla considerazione conclusiva dell’effettivo svolgimento di attività agricola riconducibile nelVambito di applicazione del regime speciale in esame.

Sotto tale profilo, non può ragionarsi in termini di violazione dell’art. 2697 c.c., avendo il giudice del gravame valutato gli elementi di prova posti alla sua attenzione al fine di accertare se la società svolgesse effettivamente una attività agricola, senza che possa ritenersi sussistente una alterazione dei principi in materia di riparto dell’onere della prova.

Il secondo profilo di censura si incentra, invece, sulla prospettazione difensiva secondo cui la qualifica di soccidante rivestita dalla società nell’ambito di determinati rapporti negoziali sia ostativa al riconoscimento dello svolgimento di una attività agricola per la quale possa trovare applicazione il regime speciale di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34.

Secondo parte ricorrente, in particolare, ai fini dell’applicabilità della previsione normativa in esame è necessario che il contribuente partecipi direttamente all’attività di allevamento del bestiame, mentre nella fattispecie la società si era limitata ad adempiere agli obblighi derivanti dall’assunzione della qualità di soccidante, cioè la mera direzione, gestione e controllo dell’attività di allevamento esercitata dal soccidario, sicché, di fatto, non può ritenersi che la società abbia svolto un’attività agricola riconducibile nell’ambito del regime speciale in materia di Iva per i produttori agricoli di cui alla citata previsione normativa.

Il profilo di censura in esame non può trovare accoglimento.

In primo luogo, va osservato che con il motivo di ricorso in esame non è posto in discussione il fatto che la società avesse operato in qualità di soccidante nell’ambito di rapporti obbligatori finalizzati all’attività di allevamento del bestiame: invero, quel che si contesta è la circostanza che lo svolgimento dell’attività agricola, in particolare di allevamento del bestiame, ai fini dell’applicabilità della previsione di cui all’art. 34, cit., non può dirsi sussistente laddove il contribuente abbia operato in qualità di soccidante.

Il profilo centrale, in particolare, della ragione di censura in esame risiede nel fatto che l’applicazione della previsione di cui all’art. 34, cit., richiede necessariamente lo svolgimento diretto dell’attività di allevamento del bestiame, il che sarebbe da escludersi, secondo la prospettazione di parte ricorrente, qualora il contribuente operi quale soccidante, posto che, in tal caso, svolge una mera attività di direzione e controllo dell’attività di allevamento che, invece, sarebbe svolta direttamente solo dal soccidario.

La prospettazione difensiva di parte ricorrente non può trovare accoglimento.

Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, prevede, al comma 1, che: “Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A) effettuate dai produttori agricoli, la detrazione prevista nell’art. 19 è forfettizzata in misura pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole. L’imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l’applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti ai soggetti di cui al comma 2, lett. c), che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dai soggetti di cui al comma 6, primo e secondo periodo”.

La previsione normativa in esame disciplina un regime speciale dell’Iva in caso di cessioni di prodotti agricoli ed ittici (compresi nella prima parte della tabella A) effettuate dai produttori agricoli, posto che, a differenza del c.d. regime normale di detrazione dell’Iva, per il quale, in forza del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, dall’Iva relativa alle operazioni effettuate si detrae l’Iva effettivamente assolta o dovuta dal contribuente o ad esso addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio di una impresa, arte o professione, la detrazione è invece forfettizzata nella misura specificamente indicata dal sopra citato art. 34.

In sostanza, con il regime speciale di detrazione in esame, il produttore agricolo non detrae dall’Iva sulle vendite dei prodotti agricoli quella effettivamente pagata per l’acquisto di beni e servizi ma quella derivante dall’applicazione della percentuale di compensazione astrattamente e mediamente prevista per legge in base al tipo di attività o prodotto agricolo venduto.

Con riferimento al profilo soggettivo di applicabilità del regime speciale in esame, e cioè, per quel che rileva in questa sede, alla individuazione dei soggetti destinatari del suddetto regime, la previsione normativa, come detto, si applica in caso di cessione di prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori agricoli e, in questo ambito, l’art. 34, cit., il successivo comma 2, precisa che: “Si considerano produttori agricoli: a) i soggetti che esercitano le attività indicate nell’art. 2135 c.c. e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di coltura di altri molluschi e crostacei, nonché di allevamento di rane”.

La definizione del produttore agricolo, dunque, è compiuta mediante specifico rinvio alla previsione di cui all’art. 2135 c.c., secondo cui: “E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

E’ rilevante osservare come la suddetta disciplina interna di cui all’art. 34, cit., è di derivazione comunitaria, posto che trova il suo riferimento nella previsione contenuta nell’art. 25, Direttiva 77/388/Cee, di contenuto sostanzialmente analogo a quello dell’art. 296 della successiva Direttiva 112/2006/Ce, secondo cui: “Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare ai produttori agricoli per i quali l’assoggettamento al regime normale dell’imposta sul valore aggiunto o, eventualmente, al regime semplificato di cui all’art. 24 creasse difficoltà, un regime forfettario inteso a compensare l’onere dell’imposta sul valore aggiunto pagata sugli acquisti di beni e servizi degli agricoltori forfettari, conformemente al presente articolo. 2. Ai sensi del presente articolo, si considera: “produttore agricolo”, il soggetto passivo che svolge la sua attività nell’ambito di un’azienda definita qui di seguito; “azienda agricola, silvicola o ittica”, le aziende così considerate da ogni Stato membro nell’ambito delle attività di produzione enumerate nell’allegato A”.

In sostanza, la previsione normativa di matrice unionale individua, quale destinatario della disciplina relativa al regime speciale in esame, il soggetto che svolge l’attività di produzione (produttore agricolo) mediante una attività di impresa agricola (attività nell’ambito di una azienda agricola secondo il legislatore interno).

E’ dunque la finalizzazione all’attività di produzione di prodotti agricoli dell’impresa agricola che costituisce il profilo centrale della applicabilità, a livello di normativa unionale, del regime speciale in esame.

Ciò è conforme alla stessa ratio della disciplina in esame, in più occasioni indicata dalla Corte di giustizia, che ha posto in evidenza che, oltre alla finalità di semplificazione, dato che gli agricoltori forfettari possono essere dispensati dall’osservanza di un certo numero di obblighi inerenti ai regimi normale o semplificato dell’Iva, sussiste anche l’obiettivo di compensazione dell’Iva pagata a monte, al fine di evitare che questa contribuisca alla formazione del prezzo dei prodotti agricoli sotto forma di “IVA occulta” (v., in tal senso, Corte di giustizia 26 maggio 2005, Stadt Sundern, C-43/04, punto 28; Corte di giustizia 8 marzo 2012, Commissione/Portogallo, C-524/10, punto 50).

Sotto tale profilo, ai fini della individuazione del destinatario del regime speciale in esame, la normativa unionale accentua il profilo finalistico dell’attività per la quale la stessa trova considerazione, cioè la produzione di prodotti agricoli in quanto destinati alla vendita nel mercato.

D’altro lato, il legislatore unionale non ha posto alcuna prescrizione circa le modalità di esercizio dell’impresa agricola ai fini della fruizione del regime in esame.

Di queste indicazioni contenute nella normativa unionale si è fatta applicazione, a livello di normativa interna, con la previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, individuando, quale soggetto destinatario della norma in esame, il produttore agricolo e, in particolare, i soggetti che esercitano le attività indicate nell’art. 2135 c.c..

E’ rilevante osservare che la previsione di cui all’art. 2135 c.c., è stata oggetto di modifica a seguito dell’intervento normativo di cui al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 1, comma 1.

Il precedente testo dell’art. 2135, c.c., qualificava l’imprenditore agricolo facendo specifico riferimento all’esercizio di “un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse”.

L’intervento modificativo ha esteso, in primo luogo, la stessa nozione di attività di allevamento del bestiame, inserendo nella stessa anche qualunque attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale: sicché, dalla necessità che l’imprenditore svolgesse direttamente l’attività di allevamento di bestiame, si è spostata l’attenzione all’intera fase di produzione, essendo sufficiente, ai fini della qualifica di imprenditore agricolo, anche l’intervento ad una fase dell’attività di produzione, purché attinente alla cura e sviluppo del ciclo biologico o ad una fase necessaria dello stesso.

La nuova figura di imprenditore agricolo, pertanto, ha comportato il superamento del precedente rapporto terreno-produzione, essendo rilevante l’intervento in una fase della attività di produzione, sia in quanto necessaria sia in quanto relativa alla cura e sviluppo di un ciclo biologico.

Sotto tale prospettiva, quel che assume rilevanza, dunque, è il fatto che la normativa comunitaria, di cui l’art. 34, cit., è attuazione, non preclude l’applicazione di tale regime nei confronti di quei soggetti che esercitano l’impresa agricola in forma associata.

L’art. 34, cit., invero, rinvia puramente e semplicemente alla previsione di cui all’art. 2135 c.c., per l’individuazione dei produttori agricoli ai fini dell’applicazione del regime speciale, ponendo, sotto tale profilo, una chiara assimilazione fra la nozione civilistica di imprenditore agricolo e quella fiscalmente rilevante agli effetti dell’applicazione del suddetto regime speciale.

La questione, dunque, si sposta al diverso e correlato profilo relativo al fatto se possa essere ricondotta alla disciplina in esame anche la fattispecie in esame in cui la società contribuente aveva svolto l’attività agricola a mezzo di contratti di soccida, assumendo la qualifica di soccidante.

Va quindi osservato che, ai sensi degli artt. 2170 e 2178 c.c., con il contratto di soccida due soggetti (il soccidante ed il soccidario) si associano per l’allevamento e lo sfruttamento del bestiame e per l’esercizio di attività connesse, al fine di ripartirsi l’accrescimento degli animali, gli utili e gli altri prodotti che ne derivano.

L’art. 2171 c.c., poi, disciplina la c.d. soccida semplice, in cui al soccidante compete il conferimento del bestiame, nonché la direzione dell’impresa, che deve essere svolta secondo le tecniche del buon allevatore (art. 2173 c.c.), mentre il soccidario ve’ obbligato a conferire il lavoro necessario per la custodia e l’allevamento del bestiame apportato nonché alla lavorazione dei prodotti ritratti dall’allevamento secondo le direttive del soccidante.

Il contratto di soccida si configura quale contratto agrario di tipo associativo per l’esercizio dell’attività di allevamento sicché, ai sensi dell’art. 2135 c.c., lo stesso dà luogo ad una imprese. agricola associata, di cui sono contitolari, sebbene con obbligazioni e funzioni diverse, sia il soccidante che il soccidario: entrambi, tuttavia, concorrono allo svolgimento comune dell’impresa in funzione della medesima finalità che è quella di allevare il bestiame per la successiva ripartizione degli utili e dei prodotti.

In sostanza, la circostanza che l’attività di allevamento viene svolta mediante il contratto di soccida semplice comporta che la stessa è da considerarsi una attività agricola, come si desume sia dalla sedes materiae (essendo il contratto di soccida inserito tra i contratti tipici agrari) che dalla espressa formulazione dell’art. 2170 c.c., secondo cui nella soccida il soccidante ed il soccidario “si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame”, che, infine, dall’interpretazione sistematica, atteso che al soccidante è riconosciuta la direzione dell’impresa, quindi partecipa del rischio di impresa, al pari del soccidario.

In questo contesto, l’attività del soccidante non può essere configurata in termini di mero commercio di prodotti agricoli, posto che la vendita degli animali costituisce l’effetto finale di una attività a monte svolta dai soggetti associati nell’esercizio di una attività agricola in cui ciascuno svolge parte delle funzioni essenziali per la produzione, senza che possa ritenersi che il soccidante si limiti ad acquistare e rivendere gli animali, posto che, in tal caso, non sussisterebbe il rischio dell’attività di impresa, ancorato, invece, sulla circostanza che l’attività del soccidante (conferimento degli animali, direzione dell’attività) è basata sulla utile produzione degli animali allevati, che ha modo di realizzarsi anche in forza dell’assolvimento da parte del soccidante degli obblighi su di esso gravanti.

Indiretta conferma della assunzione della qualità di imprenditore agricolo sia del soccidante che del soccidario è la circostanza che il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, art. 1 bis, comma 6, ha previsto che, in mancanza di un accordo esplicito tra soccidante e soccidario, i diritti PAC, che spettano al produttore agricolo, ossia a colui che svolge attività agricola, ai sensi dell’art. 2, reg. CE 1782/2003) vanno attribuiti, in eguale misura, ad entrambi i soggetti.

Quel che rileva, invero, è il fatto che, per effetto dello svolgimento di una impresa agricola in forma associata, il soccidante ed il soccidario condividono il comune rischio di impresa assunto con la stipula del contratto, sicché gli stessi sono contitolari dell’impresa di allevamento e, quindi, sono entrambi imprenditori agricoli: il dato normativo, invero, attribuisce ad entrambi lo status di contitolari dell’impresa posto che, come detto, per il tramite del contratto di soccida, l’impresa è svolta congiuntamente dal soccidante e dal soccidario, sia pure con obbligazioni diverse.

Ne consegue che, essendo entrambi imprenditori agricoli, sulla cessione dei prodotti di cui alla tabella A, parte I, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, derivanti dal comune esercizio dell’impresa di allevamento, sia il soccidante che il soccidario possono avvalersi del regime speciale di detrazione dell’Iva di cui all’art. 34, cit..

La previsione normativa unionale, come quella di cui all’art. 34, cit., del resto, non escludono che l’attività di produzione agricola possa essere svolta anche in forma societaria né in forma associata, posto che la finalità delle previsioni normative in esame è quella di riconoscere l’applicabilità del regime forfettario di detrazione dell’Iva nei confronti di chi svolge, anche in forma associata, l’attività di produzione agricola e, in particolare, di allevamento del bestiame. Va segnalato, per completezza, che nella giurisprudenza di questa Corte con la pronuncia 2 marzo 2007, n. 4913 (così come con la pronuncia 13 aprile 2007, n. 11597), si è ritenuto che, proprio con riferimento all’ipotesi di affidamento in soccida dell’attività di allevamento di bestiame, non può trovare applicazione il regime speciale Iva di cui all’art. 34, cit..

Tuttavia, è stata la peculiarità della vicenda esaminata da quelle pronunce che ha indotto questa Corte ad escludere che potesse trovare applicazione in favore del contribuente la previsione di cui all’art. 34, cit., posto che, in quel caso” si era accertato in fatto che il contribuente, privo di attrezzature e del personale necessario per esercitare l’attività di allevamento, si era limitato ad acquistare il bestiame e ad affidare lo stesso sia per l’allevamento che per la vendita al terzo/soccidario.

In quel caso, dunque, si era valorizzata l’assoluta mancanza di partecipazione del contribuente all’attività di allevamento, ponendo la fattispecie in una prospettiva di mero ruolo di intermediario del contribuente che si limitava ad acquistare gli animali senza alcuna partecipazione al rischio di impresa.

La pronuncia censurata è dunque conforme ai principi sopra indicati relativi agli esatti ambiti di applicazione della previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, sicché non è configurabile alcuna violazione di legge.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame circa un fatto decisivo e controverso, non avendo il giudice del gravame svolto alcuna effettiva indagine sull’esercizio diretto dell’attività agricola e non avendo preso posizione sulle argomentazioni svolte dall’ufficio al fine di sostenere l’insussistenza dei presupposti per la corretta applicazione del regime speciale.

Il motivo è inammissibile.

Il giudice del gravame ha specificamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicabilità al caso di specie del regime speciale, indicando specificamente, anche mediante relatio alla decisione del giudice di primo grado, su quali specifici elementi si basava l’accertamento dello svolgimento dell’attività agricola.

Le considerazioni espresse con il secondo motivo di ricorso comportano, in realtà, una non ammissibile richiesta di riesame nel merito della statuizione del giudice del gravame.

Con riferimento, infine, alla richiesta di condanna della parte ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., va osservato che l’istanza di condanna deve essere formulata con una prospettazione della temerarietà della lite riferita a tutti i motivi del ricorso, essendo altrimenti impedito alla Corte l’accertamento complessivo della soccombenza dolosa o gravemente colposa, la quale deve valutarsi riguardo all’esito globale della controversia e, quindi, rispetto al ricorso nella sua interezza (Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2021, n. 4853; Cass. Civ., 5 dicembre 2012, n. 21805; Cass. Civ., 11 ottobre 2011, n. 20914); inoltre, il ricorso può considerarsi temerario solo allorquando, oltre ad essere erroneo in diritto, sia tale da palesare la consapevolezza della non spettanza del diritto fatto valere, o evidenzi un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormali (Cass. Civ., 2 giugno 1995, n. 6190; Cass. Civ., 26 giugno 2007, n. 14789).

Applicando i detti principi al caso di specie, si osserva che la domanda di condanna per lite temeraria è avulsa dal presupposto imprescindibile (prova dell’altrui malafede ovvero di un grado di imprudenza, imperizia o negligenza nell’agire in giudizio accentuatamente anormale, ciò con riferimento a tutti i motivi di ricorso) oltre che ingiustificata per la mancanza di allegazione e prova di un danno subito a causa della condotta temeraria della controparte, diverso ed ulteriore rispetto alla necessità di doversi difendere in giudizio (v., fra le altre, Cass., Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22405).

La domanda di condanna per lite temeraria non può quindi trovare accoglimento.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrenti che si liquidano in complessive Euro 7.290,00, oltre rimborso forfettario nella misura del quindici per cento, Euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022

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