Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1150 del 17/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11217 del ruolo generale dell’anno 2013 proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– Ricorrente principale –

contro

Aeroporti di Puglia s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Lorusso, Salvatore Muleo e Bruno Sassani per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre, n. 3, presso lo studio di quest’ultimo difensore;

– Controricorrente e ricorrente incidentale –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 125/14/2012, depositata in data 13 novembre 2012;

udita la relazione svolta nella camera dii consiglio del 28 ottobre 2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

RILEVATO

che:

dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Aeroporti di Puglia s.p.a. un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2005, aveva accertato una maggiore Ires, Irap e Iva avendo recuperato a tassazione componenti negativi di reddito ritenuti indebitamente dedotti e contestato le conseguenti sanzioni;

avverso l’atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Bari; l’Agenzia delle entrate aveva quindi proposto appello; la Commissione tributaria regionale ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate, avendo ritenuto illegittima la pretesa relativa al recupero dell’Iva detratta dalla società;

avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso principale l’Agenzia delle entrate affidato a quattro motivi di censura, illustrato con successiva memoria, cui ha resistito la società depositando controricorso, contenente ricorso incidentale affidato a due motivi di censura;

il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Alberto Celeste ha depositato, in data 20 ottobre 2020, le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso principale, assorbiti i restanti, ed il rigetto del ricorso incidentale.

CONSIDERATO

che:

ai fini della definizione della presente controversia va dato atto della circostanza che Aeroporti di Puglia s.r.l. ha depositato in data 19 ottobre 2020 una nota con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo presentato, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, domanda di definizione della lite;

l’Agenzia delle entrate, inoltre, ha depositato memoria in data 26 luglio 2021, con la quale ha prodotto la nota della Direzione provinciale nella quale è stato segnalato l’avvenuto annullamento in autotutela del provvedimento di diniego della domanda di definizione agevolata e, inoltre, successiva memoria del 5 ottobre 2021 con la quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, stante la regolarità della definizione della lite;

deve, quindi, ritenersi che è cessata la materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara la estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere con compensazione delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022

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