LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 23594 del ruolo generale dell’anno 2018 proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A., (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall’avvocato Sergio Greco, (C.F.: GRCSRG69H24D086S);
– ricorrente –
nei confronti di:
SI.D.AL. S.r.l., (P.I.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION –
I.A.T.A. (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimati –
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 10957/2018, pubblicata in data 30 maggio 2018;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 14 ottobre 2021 dal Consigliere Dott. Augusto Tatangelo;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale.
FATTI DI CAUSA
SIDAL S.r.l., sulla base di titolo esecutivo di formazione giudiziale, ha pignorato i crediti vantati dalla propria debitrice I.A.T.A. nei confronti della B.N.L. S.p.A.. La B.N.L. S.p.A. ha reso dichiarazione di quantità in senso positivo e il giudice dell’esecuzione ha disposto l’assegnazione dei crediti pignorati, ai sensi dell’art. 553 c.p.c..
La B.N.L. S.p.A. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di assegnazione. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma.
Ricorre B.N.L. S.p.A., sulla base di tre motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. E’ stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in Camera di consiglio, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni in L. 18 dicembre 2020, n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, art. 6, comma 1, lett. a), n. 1), convertito con modificazioni in L. 28 maggio 2021, n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021 (con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021), dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, commi 1 e 2.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 617 c.p.c., comma 2 e art. 176 c.p.c., comma 2”.
Il motivo è infondato.
Il tribunale ha affermato che l’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla B.N.L. S.p.A. era tardiva, in quanto proposta solo in data 11 dicembre 2014, oltre il termine perentorio di 20 giorni di cui all’art. 617 c.p.c., decorrente nella specie dalla comunicazione dell’ordinanza impugnata, avvenuta in data 3 novembre 2014.
La società ricorrente contesta tale affermazione in diritto, sostenendo che il termine in questione non decorrerebbe dalla comunicazione dell’ordinanza di assegnazione, ma solo dalla notificazione in forma esecutiva della stessa da parte del creditore procedente, nella specie avvenuta in data 21 novembre 2014, in quanto il terzo pignorato non è parte, in senso tecnico, del processo esecutivo.
Si premette che non può attribuirsi, in proposito, alcun rilievo al fatto che il tribunale abbia indicato la B.N.L. S.p.A. come “ritualmente costituita nella procedura esecutiva”, in quanto, proprio perché il terzo non è parte, in senso tecnico, del processo esecutivo, deve ritenersi che con tale espressione il giudice del merito abbia semplicemente inteso far riferimento alla circostanza che la B.N.L. S.p.A. aveva reso regolarmente la dichiarazione di quantità, nel corso della procedura esecutiva. In ogni caso, al di là delle espressioni in essa utilizzate, non vi è dubbio sull’effettiva ratio decidendi alla base della pronuncia impugnata: il tribunale ha ritenuto che, essendo stata comunicata al terzo pignorato l’ordinanza di assegnazione in data 3 novembre 2014, ciò ne aveva determinato la conoscenza legale e di fatto da parte di quest’ultimo, con la conseguente decorrenza del termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi da tale data.
Di conseguenza, l’assunto in diritto della ricorrente risulta manifestamente infondato: la decisione impugnata è infatti pienamente conforme alla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il termine per proporre l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., decorre sempre ed in ogni caso dalla conoscenza legale, o anche di fatto, dell’atto opposto da parte dell’interessato, indipendentemente dalla sua qualità di parte del processo esecutivo (indirizzo costante di questa Corte, che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rivedere; cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021, Rv. 660050 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 27533 del 30/12/2014, Rv. 634333 – 01; cfr. altresì: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10099 del 30/04/2009, Rv. 607973 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13043 del 24/05/2018, Rv. 648881 01; Sez. 3, Sentenza n. 5172 del 06/03/2018, Rv. 648288 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18723 del 27/07/2017, Rv. 645159 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7051 del 09/05/2012, Rv. 622630 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6487 del 17/03/2010, Rv. 611728 – 01).
Per quanto riguarda, poi, l’effettuazione in concreto della comunicazione e la data della stessa (indicata dal tribunale nel 3 novembre 2014), si tratta di un accertamento di fatto del giudice del merito che non risulta censurato in modo sufficientemente specifico dalla ricorrente: quest’ultima ha infatti proposto il presente motivo di ricorso esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo il vizio di violazione di norme di diritto, senza avanzare contestazioni con riguardo agli accertamenti di fatto sottostanti e, benché abbia anche affermato, in modo del tutto generico (se non addirittura equivoco), che la suddetta comunicazione non “risulta a Bnl Spa essere mai intervenuta”, la ha fatto senza richiamare, in palese violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, gli atti e i documenti processuali da cui eventualmente emergerebbe che la comunicazione di cancelleria cui fa espresso e specifico riferimento il tribunale (su di essa fondando la propria decisione) in realtà non sia mai stata effettuata, ovvero non si sia regolarmente perfezionata nei confronti del terzo pignorato o si sia perfezionata in data diversa da quella indicata dal tribunale stesso.
In effetti, il passaggio del ricorso sopra trascritto, nel suo neutro, generico e scarno tenore letterale, sembrerebbe poter addirittura semplicemente stare ad intendere che alla ricorrente non risulti noto con precisione, sul piano soggettivo, se e quando sia intervenuta la comunicazione in questione: in ogni caso, è decisiva, in proposito, la considerazione che certamente non si tratta di un passaggio che possa essere interpretato, a giudizio di questa Corte, come specifica contestazione dell’accertamento di fatto operato dal tribunale in ordine alla avvenuta regolare comunicazione, al terzo pignorato, dell’ordinanza di assegnazione in data 3 novembre 2014.
2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 547 e 553 c.p.c. e all’art. 2732 c.c. e art. 617 c.p.c., comma 2”.
Il mancato accoglimento del primo motivo di ricorso, relativo alla tardività dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla ricorrente, ha carattere assorbente, in quanto le ulteriori censure attengono al merito dello stesso, cui non può neanche accedersi, stante la radicale inammissibilità dell’opposizione stessa.
In ogni caso, anche a scopo di maggior chiarezza e completezza di esposizione, per quanto riguarda le censure di cui al motivo di ricorso in esame, è sufficiente osservare che la decisione impugnata è pienamente conforme all’indirizzo di questa Corte, secondo cui “in tema di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato che si avveda dell’erroneità della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c., può farla valere mediante l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza ex art. 553 c.p.c., a condizione che abbia tempestivamente emendato, mediante revoca o rettifica, la dichiarazione ritenuta affetta da errore e il giudice dell’esecuzione abbia, ciò non di meno, disposto l’assegnazione” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5489 del 26/02/2019, Rv. 652835 – 03; nel medesimo senso, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13143 del 25/05/2017, non massimata, in cui si formula il seguente principio di diritto: “in tema di pignoramento presso terzi, ove la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., sia inficiata da errore di fatto, il terzo può sempre revocarla e sostituirla con altra ritenuta corretta, ma solo se l’errore sia a lui non imputabile, o sia comunque scusabile, e a condizione che ciò avvenga entro l’udienza al cui esito il giudice dell’esecuzione abbia provveduto o si sia riservato di provvedere”; cfr. altresì: Sez. 3, Sentenza n. 10912 del 05/05/2017, Rv. 644190 – 01, che afferma i medesimi principi, per quanto in una fattispecie peculiare; da ultimo, nel medesimo senso: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 18109 del 31/08/2020, Rv. 658767 – 01).
Nella specie, non vi è dubbio che l’erronea dichiarazione di quantità della banca ricorrente non sia stata emendata né revocata prima dell’emissione dell’ordinanza di assegnazione da parte del giudice dell’esecuzione, ordinanza che deve pertanto ritenersi del tutto legittima e non censurabile mediante l’opposizione agli atti esecutivi, con conseguente concreta irrilevanza di ogni ulteriore questione in relazione alla astratta qualificazione della stessa dichiarazione di quantità sul piano della teoria generale degli atti giuridici (ciò senza contare che non sono stati neanche allegati, e tanto meno documentati, elementi sufficienti a ritenere che l’errore in cui è incorsa la banca terza pignorata nel rendere la dichiarazione di quantità in senso positivo fosse effettivamente incolpevole e/o scusabile).
3. Con il terzo motivo si denunzia “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, a mente dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1703 c.c. e segg., art. 2740 c.c.; D.M. 16 gennaio 1995, art. 5, comma 10, n. 1, lett. C, sulla disciplina fiduciaria e art. 545 c.p.c.”.
Il motivo in esame resta assorbito, avendo ad oggetto l’effettiva sussistenza (o meno) del credito oggetto del pignoramento, questione di merito cui non può neanche accedersi, in conseguenza dell’inammissibilità, sotto tutti i profili sin qui esposti, dell’opposizione avanzata per farla valere.
4. Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– nulla per le spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 14 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022
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