LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – rel. Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29222/2019 proposto da:
V.D., elettivamente domiciliato in Roma Via G. Antonelli 3, presso lo studio dell’avvocato Giannuzzi Alessandro, che lo rappresenta e difende unitamente e/o disgiuntamente all’avvocato Crogliano Vincenza;
– ricorrente –
contro
Lloyd Adriatico Spa, Ras Assicurazioni, T.F., T.S.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1072/2018 del TRIBUNALE di CROTONE, depositata il 29/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/11/2021 dal Cons. Dott. DANILO SESTINI.
RILEVATO
che:
in relazione ad un sinistro stradale avvenuto in data *****, in cui erano rimasti coinvolti il ciclomotore di proprietà di T.F., condotto dal figlio minorenne S., e la vettura di proprietà V.D., condotta dal medesimo, vennero proposti quattro distinti procedimenti avanti al Giudice di Pace di Cirò:
– quello iscritto al n. 288/2007 RGAC promosso dal V. nei confronti di T.F. e di A.C., quali genitori esercenti la potestà sul minore, nonché di T.F. in proprio (quale proprietario del ciclomotore), per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla sua vettura;
– quello iscritto al n. 284/2007 RGCA promosso da T.F. contro il V. per il risarcimento dei danni materiali subiti dall’attore;
– quelli nn. 401/C/07 e 157/C/07, promossi – rispettivamente – dal V. e dai genitori del minore, diretti al risarcimento dei danni alla persona riportati da ciascuno dei conducenti;
nei giudizi vennero convenute anche le compagnie assicuratrici dei due veicoli;
riuniti i quattro giudizi, il Giudice di Pace pronunciò la sentenza n. 607/2010 con cui ritenne applicabile l’art. 2054 c.c., comma 2, e condannò il V. e la R.A.S. Ass.ni s.p.a. a risarcire a T.F. e alla A. la complessiva somma di 1.873,82 Euro a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché gli anzidetti T. e A. e il Lloyd Adriatico Ass.ni s.p.a. a pagare al V. la somma di 2.417,95 Euro a titolo di risarcimento dei danni materiali, biologico e morale;
pronunciando in sede di appello, il Tribunale di Crotone ha dichiarato d’ufficio l’improcedibilità dei giudizi incardinati in primo grado con i nn. 284/c/07 e 401/c/07, aventi ad oggetto il risarcimento del danno al motoveicolo di T.F. e il risarcimento del danno biologico subito dal V.; ha ritenuto che tali giudizi non potessero essere proposti autonomamente, “dovendo invece trovare ingresso nel procedimento principale da ciascuna delle parti intentato (rg. 157/c/07 – rg. 288/c/07)”, costituendo “illecito processuale il frazionamento del credito mediante plurime azioni giurisdizionali con le quali si chiedono adempimenti parziali”, con la conseguenza che “solo la domanda introdotta per prima da ciascuna delle parti può essere accolta, con declaratoria di improcedibilità dei procedimenti accessori indebitamente intentati (la seconda delle azioni da ciascuno intentata)”; nel merito, il Tribunale ha ritenuto un concorso di colpa prevalente di T.G. (quantificato nell’80%) e ha condannato i T. (padre e figlio) e l’assicuratrice Lloyd Adriatico, in solido, a pagare al V. la somma di 1.298,83 Euro (per i danni alla vettura) e il detto V. e la RAS Ass.ni a risarcire a T.S. la somma di 374,66 Euro a titolo di danno non patrimoniale;
ha proposto ricorso per cassazione V.D., affidandosi a due motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e art. 1175 c.c.: il ricorrente assume che nel caso di specie non è stato violato il divieto di frazionamento del credito, atteso che il V. aveva proposto l’azione di risarcimento del danno biologico mediante ricorso L. n. 102 del 2006, ex art. 3, essendo “ad attenersi al dettato normativo” di tale articolo, “depositando un autonomo ricorso rispetto all’atto di citazione notificato per i soli danni materiali”; aggiunge di essersi adoperato per chiedere la riunione dei procedimenti e di non aver abusato dello strumento processuale mantenendo una condotta finalizzata al frazionamento del credito;
col secondo motivo, il V. denuncia “nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), principi nomofilattici espressi da Cass. Civ., Sezioni Unite, sentenza 16.2.2017, v. 4090”: richiamato il principio espresso dall’anzidetta sentenza, il ricorrente evidenzia che il giudice che intenda rilevare d’ufficio un’ipotesi di illegittimo frazionamento del credito è tenuto a indicare la relativa questione alle parti, ex art. 183 c.p.c., “riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101 c.p.c., comma 2”; insiste nell’affermare che egli “aveva un interesse oggettivamente valutabile alla proposizione separata dell’azione di risarcimento dei danni materiali rispetto ai danni alla persona, rappresentato dalla possibilità per far valere questi ultimi di azionare un rito più snello (ricorso) L. n. 102 del 2006, ex art. 3”;
e’ logicamente prioritario l’esame del secondo motivo, che risulta fondato e il cui accoglimento determina l’assorbimento del primo;
al riguardo, deve considerarsi che:
la richiamata Cass., SS.UU. n. 4090/2017 ha affermato il principio secondo cui “le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101 c.p.c., comma 2”;
mediante il richiamo al principio espresso da Cass., SS.UU. n. 4090/2017, il ricorrente ha inteso evidentemente denunciare la violazione dell’art. 183 c.p.c. e art. 101 c.p.c., comma 2, che – rispettivamente – impongono al giudice di indicare, già nell’udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione della causa, le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione e, altresì, quando ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di riservare la decisione e di assegnare alle parti, a pena di nullità, un termine per depositare memorie contenenti osservazioni sulla sua entrata in vigore;
per quanto nel caso specifico (relativo a cause avviate nell’anno 2007) non trovi diretta applicazione l’art. 101 c.p.c., comma 2 (introdotto dalla L. n. 69 del 2009, ed applicabile ai giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore), è pacifico che il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette “a sorpresa” o della “terza via” aveva un preciso fondamento normativo nell’art. 183 c.p.c., facente carico al giudice di indicare alle parti le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritenga opportuna la trattazione (cfr. Cass. n. 25054/2013 e Cass. n. 30716/2018);
tanto premesso, deve ritenersi che il rilievo di nullità sollevato dal ricorrente sia fondato, giacché la questione della improponibilità, per violazione del divieto di frazionamento del credito, della causa proposta (da ciascuna parte) successivamente alla prima, non risulta essere stata sottoposta dal giudice di appello al contraddittorio delle parti, determinandosi pertanto una decisione “a sorpresa” e, con essa, una violazione del diritto alla difesa, tenuto conto che il V. ha anche prospettato (con l’odierno primo motivo) le ragioni che avrebbe potuto fare valere qualora il contraddittorio sulla questione fosse stato tempestivamente attivato (cfr. Cass. n. 22778/2019);
la sentenza va dunque cassata in relazione al secondo motivo, risultando assorbito il primo, con rinvio al Tribunale di Crotone, in persona di altro magistrato;
il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, dichiarando assorbito il primo; cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Crotone, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022