Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.1173 del 17/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21912/2019 proposto da:

S.S., rappresentata e difesa dall’avvocato Vanni Maria Oggiano, domiciliazione p.e.c. studiolegaleocigiano.pec.giuffreit;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate – Riscossione, Banca di Sassari s.p.a., Banco di Sardegna s.p.a., Calvisi Combustibili s.n.c., Intesa Sanpaolo s.p.a., M.M., Partecipazioni e Strategie s.r.l., P.A.M., Sa.Sa., S.V., U. Ditta Rag.

G. Autostrasporti;

– intimati –

e contro

IVI Petrolifera s.p.a., elettivamente domiciliato in Roma Via Lazio, n. 9, presso lo studio dell’avvocato Cucchiarelli Francesca, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Cordella Mario;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 482/2019 del TRIBUNALE di SASSARI, depositata il 14/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2021 da Dott. PORRECA PAOLO.

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

S.S. propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza n. 482 del 2019 del Tribunale di Sassari esponendo che:

– in una procedura esecutiva immobiliare promossa dal Banco di Sardegna poi surrogato da IVI Petrolifera s.p.a. il giudice dell’esecuzione aveva disposto, per quanto qui rileva, la revoca dell’aggiudicazione provvisoria di un lotto e il rigetto dell’istanza di vendita dei lotti invenduti, osservando che difettava la continuità delle trascrizioni quanto a quella dell’accettazione dell’eredità, comprendente i cespiti staggiti, da parte dell’esecutata;

– IVI Petrolifera s.p.a. si era opposta deducendo di aver trascritto quanto necessario, con riferimento a un atto dispositivo implicante l’accettazione ereditaria in parola;

– il Tribunale aveva quindi erroneamente riformato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione ritenendo utile, con effetto retroattivo, la trascrizione in parola, sebbene successiva alla pronuncia di autorizzazione alla vendita;

resiste con controricorso IVI Petrolifera s.p.a.;

il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte;

le parti hanno depositato memorie;

Ritenuto che:

con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., poiché sarebbe stato violato il contraddittorio necessario mancante, nella fase di merito, con l’aggiudicataria provvisoria Sa.Sa. e con il creditore intervenuto IVG;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 567,569, c.p.c.,artt. 2644,2648, c.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che la pretesa sanatoria delle trascrizioni non poteva avere effetto quando effettuata dopo l’autorizzazione alla vendita;

Rilevato che:

preliminarmente deve osservarsi che risultano duplici notifiche alle parti anch’esse escusse nella procedura coattiva in parola, ovvero S.V. e P.M.A. (rispettivamente sorella della ricorrente e coniuge del “de cuius”): in un caso telematiche a difensore indicato come domiciliatario, in altro caso cartacee e personali;

queste ultime notifiche sono rituali, posto che si trattava di parti indicate come contumaci davanti al Tribunale;

al contempo, il ricorso è stato notificato a una serie di parti che non risulta siano state tali nel giudizio oppositivo di merito, sotto tale profilo inammissibilmente, fermo quanto si sta per osservare in ordine al primo motivo;

ciò posto, il primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento del secondo;

qualora l’aggiudicazione, così come gli interventi nella procedura esecutiva, risultino essere antecedenti all’opposizione, sussiste, infatti, il litisconsorzio necessario tra parte esecutata, creditore procedente e intervenuti, nonché soggetto aggiudicatario, nei cui confronti la relativa pronuncia deve fare stato, altrimenti rimanendo data inutilmente (Cass., 28/06/2019, n. 17441);

nel caso, si tratta pacificamente di un’aggiudicazione già intervenuta, a titolo provvisorio, revocata con ordinanza poi riformata, e documentata anche se indirettamente (cfr. il richiamato documento 4, contenente l’originaria opposizione formale);

parte controricorrente afferma che l’aggiudicazione in parola non era coinvolta dalla propria opposizione, ma risulta diversamente (doc. 4, citato, e doc. 8 di riassunzione dell’opposizione nel pieno merito);

nei richiamati atti di opposizione (all’ordinanza del 20 luglio 2017, espressamente qualificata dal giudice dell’esecuzione come non adottata a decisione della precedente opposizione esecutiva dell’esecutata, bensì espressione del potere ordinatorio giudiziale) si domanda la revoca dell’ordinanza d’improcedibilità per tutti i lotti, incluso quello oggetto dell’aggiudicazione provvisoria, sia pure con un inciso conclusivo apparentemente non meglio decifrabile: “qualora l’ordinanza non sia revocata anche in ordine a tale punto (su cui non si insiste)” (pag. 7 del primo atto e pag. 10 del secondo);

in questa cornice, al contempo, il Tribunale, nella sentenza gravata, e non impugnata sul punto, mostra di aver così interpretato la domanda ovvero inteso estesa la dispiegata opposizione agli atti, senza l’invocata limitazione;

ne consegue che l’opposizione stessa concerneva anche, e senza rinuncia, il lotto oggetto di aggiudicazione provvisoria: dal che la sicura pretermissione dell’aggiudicataria interessata (anche a mente di Cass., 30/01/2009, n. 2461, evocata dal Pubblico Ministero) a contraddire sulla portata del principio quale affermato da Cass., 26/05/2014, n. 11638, oggetto del secondo motivo logicamente assorbito;

dagli stessi, richiamati e prodotti atti del giudizio di merito (2B, contenente la pregressa opposizione dell’odierna deducente, sopra menzionata, 4 e 8), emerge inoltre la presenza di creditori intervenuti ulteriori rispetto a quello indicato dalla ricorrente, tali prima dell’opposizione dell’attuale controricorrente, e quindi litisconsorti necessari;

e’ infine chiaro che l’oggetto della deduzione in scrutinio, afferendo a un profilo di ordine pubblico processuale, è sempre suscettibile di rilievo anche ufficioso, in difetto – come nella specie – di giudicato ostativo perché conseguente a (diversa) pronuncia esplicita o in ogni caso univoca sul punto (non impugnata), sicché l’eccezione di difetto di legittimazione della parte esecutata, sollevata dalla controricorrente, resta superata;

altro, del resto, è affermare che il ricorso non permette di verificare la necessità di un ordine ex art. 331 c.p.c., e come tale risulta inammissibile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (cfr., ad esempio, Cass., 12/06/2020, n. 11268), altro l’emersione di una sicura carenza originaria di litisconsorzio necessario nella fase di merito, anche se non si ha certezza, come nella fattispecie, di quali siano esattamente tutti i pretermessi;

il primo giudice del giudizio di pieno merito, naturalmente, dovrà verificare che non vi siano stati pretermessi anche nella, fase sommaria inderogabile, pena l’improcedibilità – salva reiterazione se ammissibile – dell’opposizione esecutiva medesima (ai sensi di Cass., 11/10/2018, n. 25170 e succ. conf.); spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa e rinvia anche per le spese al Tribunale di Sassari perché pronunci in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022

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