LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22043/2019 proposto da:
Krall Transport Gmbh, elettivamente domiciliata in Roma Via Tagliamento 76, presso lo studio dell’avvocato Tarsitano Fausto, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Mariani Paola, e Pesce Alessandro;
– ricorrente –
contro
Italsempione Spedizioni Internazionali Spa, elettivamente domiciliata in Roma Piazza Capranica 78, presso lo studio dell’avvocato Alessandri Cristiano, che la rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale –
nonché
T.N.A. Cargo S.P.A. e Aviva Italia S.P.A.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 1846/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 6 maggio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10 novembre 2021 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.
RILEVATO
che:
Aviva Italia conveniva davanti al Tribunale di Genova Transport Nord Africa Interfashion S.r.l. per ottenerne il risarcimento di danni – nella misura di Euro 23.333,40 oltre accessori – derivatile dalla perdita di un trasporto da ***** a ***** di capi di abbigliamento; la convenuta, autorizzata, chiamava il subvettore Italsempione S.p.A., e comunque eccepiva l’incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Vicenza. Avendo l’attrice concordato sul foro, la causa era rimessa davanti a quest’ultimo tribunale, e qui Italsempione, autorizzato, chiamava l’ulteriore subvettore Krall Transport Gmbh, che si costituiva, tra l’altro eccependo incompetenza del tribunale veneto.
Il Tribunale di Vicenza, con sentenza dell’11 settembre 2014, condannava la convenuta a risarcire l’attrice nella misura di Euro 23.333,40, oltre accessori, e condannava a manlevare la suddetta Italsempione; condannava poi Krall a tenere indenne quest’ultima.
Krall proponeva appello, cui tutte le altre parti resistevano – Italsempione proponendo anche appello incidentale condizionato – e che la Corte d’appello di Venezia rigettava.
Krall ha proposto ricorso, articolato in tre motivi, e illustrato anche con memoria. Si è difesa Italsempione con controricorso contenente anche ricorso incidentale condizionato, basato su un unico motivo.
CONSIDERATO
che:
1. Nel ricorso principale, il primo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 4 e 9 CMR Convenzione di Ginevra su trasporto internazionale di merci su strada attuata con L. n. 1621 del 1960, in relazione agli artt. 1362,1370 e 1272 c.c., sull’efficacia accerta attiva della lettera di vettura CMR (prodotta dalla ricorrente con la comparsa di costituzione in primo grado).
Il giudice d’appello, pur riconoscendo correttamente che la sostituzione del destinatario al mittente avviene quando, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine legale o convenzionale per il loro arrivo, lo stesso ne chieda la riconsegna”, afferma poi che, se il vettore affida l’esecuzione totale o parziale del trasporto di cose ad altro vettore (subvettore), il contratto di subtrasporto è un contratto a favore di terzi. Pertanto il destinatario, quale beneficiario del contratto, è legittimato ad esercitare nei confronti del subvettore “diritti derivanti dalla sua sostituzione al mittente”.
La corte territoriale in tal modo ignorerebbe che la stessa Italsempione aveva agito nei confronti di Krall per la rivalsa sul contratto di subtrasporto con essa stipulato, cioè in base alla lettera di vettura CMR riportante che il trasporto riguardava soltanto la tratta *****, onde “legittimato al risarcimento era il destinatario in lettera di vettura RH Freight Ltd di ***** che ha richiesto ed ottenuto la riconsegna della merce” pertanto la corte, violando l’art. 1370 c.p.c., non avrebbe tenuto in conto la lettera di vettura CMR emessa il 5 agosto 2005 a Padova, prova del contratto internazionale (art. 4 CMR: “Il contratto di trasporto è stabilito dalla lettera di vettura”), indicante quale destinatario e beneficiario RH Freight, e non No Ordinary Designer Label di *****.
Non interpretando ai sensi dell’art. 1362 c.c., le “scritture contrattuali”, il giudice d’appello sarebbe entrato in conflitto con esse e comunque non avrebbe tenuto in conto la suddetta lettera di vettura 5 agosto 2005. L’omessa considerazione del contratto, oltre a violare l’art. 1372 c.c., comma 2, avrebbe condotto il giudice d’appello all’errore, in quanto “la pretesa della Aviva Italia trae origine da altro rapporto”; e la giurisprudenza di legittimità insegna che il proprietario non può esercitare l’azione se non è o mittente o destinatario, essendo terzo rispetto all’obbligazione del vettore, e il vettore è terzo in relazione all’eventuale rapporto fra destinatario e proprietario.
2. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 CMR nonché omesso esame di fatto decisivo.
In ordine all’eccezione avanzata dall’attuale ricorrente riguardo alla legittimazione attiva di Italsempione all’azione nei confronti del subvettore, il giudice d’appello ha affermato che quest’ultima, pur non proprietaria del carico trasportato, “ha subito le conseguenze patrimoniali” del non corretto adempimento da parte di Krall del contratto di subtrasporto, per cui sarebbe legittimata alla rivalsa nei confronti di Krall; e la condanna di Italsempione a manlevare Transport Nord Africa Interfashion nei confronti di Aviva Italia deriverebbe dal suo obbligo “di rispondere di tutti i soggetti cui aveva affidato l’esecuzione del trasporto” ai sensi dell’art. 3 CMR, riprendente l’art. 1228 c.c.. Però il giudice d’appello non avrebbe indagato poi per identificare i “soggetti che erano parte nel contratto di trasporto internazionale”secondo la lettera di vettura CMR del 5 agosto 2005, concludendo invece per la irrilevanza dell’avere Krall assunto soltanto parte del trasporto (da ***** a ***** anziché da ***** a *****).
L’art. 12 CMR, nei primi due paragrafi, stabilisce che il contratto di trasporto tra mittente e vettore (e qui è stato stipulato solo da Italsempione, emittente il documento di trasporto su cui fonda la domanda di garanzia) è modificabile dal mittente se il destinatario non chiede riconsegna al vettore (“diritto di contrordine” o diritto di disposizione). L’art. 12.2 prevede che il diritto di disposizione del mittente venga meno quando il secondo esemplare della lettera di vettura viene consegnato al destinatario o il destinatario fa valere il diritto di cui all’art. 13, primo paragrafo, per cui se c’e’ perdita solo parziale delle merci, il diritto di disposizione sulle merci passa al destinatario, nel caso in esame RH Freight.
Pertanto non possono concorrere due contemporanee posizioni contrattuali di diritto a consegna; e invece il giudice d’appello affermerebbe che Italsempione subì le conseguenze patrimoniali del non corretto adempimento del contratto di subtrasporto di Krall e perciò ha diritto alla rivalsa nei confronti di questo. D’altronde CMR regola soltanto le conseguenze del trasferimento di merce fra Stati diversi.
Non sarebbe poi condivisibile l’affermazione che l’attuale controricorrente abbia subito le conseguenze patrimoniali di un non corretto adempimento di Krall: al momento della perdita, infatti, RH Freight sarebbe stato la sola destinataria che aveva ottenuto la lettera di vettura, e quindi sarebbe stata legittimata solo RH Freight ad agire sulla base del contratto di trasporto. Dunque, come il giudice di prime cure, il giudice d’appello avrebbe errato nell’attribuire la legittimazione all’azione di garanzia nei confronti del subvettore al destinatario finale, anziché al destinatario riportato nella lettera di vettura CMR ai sensi dell’art. 12CMR, che infatti è anche il soggetto che era tenuto a pagare i crediti risultanti da tale lettera (art. 13.2 CMR). Nel caso in esame, il diritto di disposizione e la legittimazione al risarcimento sarebbero spettati, dunque, soltanto a RH Freight, ex artt. 12 e 13 CMR.
3. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 17,23,29 CMR, art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c..
L’attuale ricorrente aveva negato la colpa del vettore per l’evento dannoso sia in primo grado sia in appello. La corte territoriale, però, affermerebbe che Krall non abbia provato che l’automezzo trasportante fu parcheggiato una notte in un’area interna dei magazzini di RH Freight, recintata e custodita (vi erano telecamere e custode), per cui non sarebbero stati applicabili i limiti di responsabilità di cui all’art. 23 CMR.
In tal modo il giudice d’appello violerebbe gli artt. 17 e 23 CMR, non tenendo in conto che la presunzione di colpa di cui all’art. 17 riguarda soltanto i limiti della prova liberatoria, e non la presunzione in ordine al grado di colpa. Inoltre non si sarebbe tenuto in conto dell’art. 23, comma 3, CMR, per cui l’indennità non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante.
Si richiama poi Cass. 20896/2013 per sostenere che la colpa equivalente al dolo secondo la legge del giudice adito (art. 29.1 CMR) esula dalla presunzione di colpa del vettore, per cui la responsabilità illimitata di quest’ultimo, presupponendo straordinaria e inescusabile imprudenza nonché omessa osservanza anche di diligenza minima, va accertata in concreto, e l’onere della prova grava chi chiede il risarcimento, ai sensi dell’art. 2697 c.c., e non grava invece il vettore come ritenuto dalla corte territoriale.
Aviva Italia e Italsempione non avrebbero mai allegato profili di negligenza o dolo dell’attuale ricorrente tranne che nell’atto di citazione di Aviva Italia che ha avviato il primo grado nel quale si attribuisce al “vettore convenuto” colpa grave per Erre, la mancata riconsegna, non tenendo conto che la colpa grave non è costituita dalla perdita e della merce, bensì dalla condotta straordinariamente negligente del vettore che l’ha causata (qui si invoca Cass. 21679/2009).
Non avendo dunque Aviva Italia e Italsempione allegato/provato fatto costitutivo di colpa grave dell’attuale ricorrente, il giudice d’appello non poteva accertare la “solo assistita colpa grave”.
4. L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, errore di diritto in relazione all’art. 2697 c.c., artt. 23 e 29 CMR, nonché, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità del procedimento e della sentenza per mancata ammissione di testimonianza su un punto essenziale.
Sia Italsempione sia Krall, in subordine, avrebbero eccepito che, se fossero state ritenute responsabili del furto della merce, si sarebbe trattato di responsabilità limitata ex art. 23 CMR, e così per Euro 5350,28. Su questo si erano spesi l’appello principale di Krall e l’appello incidentale condizionato di Italsempione.
Il giudice d’appello avrebbe ritenuto non rilevante l’asserita mancanza di dolo o colpa grave di Krall, ritenendo questa obbligata comunque a manlevare Italsempione non avendo provato che i suoi dipendenti avessero sorvegliato il carico, lasciato per sosta notturna su un camion coperto da un telone in una “area incustodita e facilmente accessibile”. In tal modo il giudice d’appello sembrerebbe sovrapporre il profilo probatorio della responsabilità del vettore (da presumere fino a la prova liberatoria da esso fornita) al profilo di limitazione della responsabilità del vettore ex art. 23 CMR, esclusa solo dalla colpa equivalente al dolo, la quale deve essere provata da chi la invoca. Così la corte territoriale sarebbe giunta ad una motivazione apparente: escluderebbe la limitazione della responsabilità di Krall con argomenti generali (la limitazione sorge per forza maggiore o fatto di terzi) qui non pertinenti, così errando perché: 1) non distingue la prova liberatoria della responsabilità ordinaria dalla prova della colpa equivalente al dolo come esige la Convenzione; 2) non valuta se l’interessato, cioè chi agì per rivalsa dell’indennizzo pagato – Aviva Italia – o chi agì per manleva del subvettore – Transport Nord Africa Interfashion – abbia provato la colpa qualificata come esige la Convenzione; 3) non ha ammesso le prove orali richieste da Italsempione per provare che il furto derivò non la colpa esclusiva di Krall ma anche per “fatto del transitarlo” RH Freight, che avrebbe indicato dove parcheggiare (si riporta la prova testimoniale proposta da Italsempione in primo grado e riproposta in appello), così da escludere la colpa grave di Krall.
5. In primo luogo, esaminando naturalmente il ricorso principale, deve rimarcarsi l’insufficienza della premessa di esposizione dei fatti.
In effetti non si comprende in modo adeguato quale sia stato il fatto costitutivo della domanda di Aviva Italia, in quanto il generico riferimento ad un trasporto non viene corredato della identificazione della posizione di quest’ultima rispetto ad esso, peraltro senza neppure indicare le circostanze della perdita della merce.
Ancora, non è indicato il fatto costitutivo della chiamata in causa dell’attuale controricorrente, dal momento che al generico riferimento alla sua qualificazione come subvettore non si accompagna la precisazione dei termini del relativo rapporto, e ciò è ancor più esiziale se si considera quanto appena rilevato rispetto al ruolo di Aviva Italia. Lo stesso vale poi in relazione al fatto costitutivo della chiamata in causa da parte di Italsempione di Krall.
Tutto risulta quindi di difficile identificazione riguardo allo svolgimento della controversia, così da rendere problematico pure comprendere, poi, le doglianze presentate.
6. In questo contesto, infatti, con difficoltà risulta, vagliando i motivi, che il primo di essi pare derivato dal mancato accoglimento del secondo motivo d’appello, in ordine al quale il ricorso (pagina 6) fornisce però soltanto la seguente informazione sul contenuto: esso riguardava “il titolo di azione e legittimazione del submittente Italsempione S.p.A. all’azione di garanzia nei confronti della Krall Transport”.
Neppure illustrando poi il motivo viene apportata qualcosa di più sul contenuto del motivo d’appello suddetto. Nel motivo qui in esame, invece, si argomenta su dati fattuali (la lettera di vettura CMR prodotta subito in primo grado da Krall, il fatto che questa lettera di vettura dimostri che destinatario del trasporto internazionale era RH Freight Services Ltd anziché No Ordinary Designer Label).
Quanto evidenziato attesta che il motivo non gode di adeguata autosufficienza – non potendosi logicamente attingere dall’esterno per integrarlo, e in particolare dal contenuto della sentenza impugnata, per schivare il requisito di ammissibilità imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6), il che lo rende inammissibile (a prescindere comunque dal dato che, per quel che pur in misura inadeguata si percepisce, il motivo appare di natura fattuale e dunque a sua volta inammissibile).
7. Il secondo motivo, per quel che se ne può comprendere si ripete nel contesto sopra conformato, discende sempre dal secondo motivo d’appello, ancora per sostenere che legittimato ad agire avverso Krall sarebbe stato soltanto il destinatario, e che questo era RH Freight Services.
Questa sorta di appendice del motivo precedente è inficiata quindi dalle medesime ragioni di inammissibilità.
8.1 Il terzo motivo appare diretto a rispondere al disattendimento del terzo motivo d’appello, illustrato nella premessa del ricorso come riguardante la parte della sentenza appellata in cui il primo giudice aveva affermato che, nonostante l’assenza di prova in tal senso, sussistesse la colpa grave del vettore per l’evento.
Anche qui nella esposizione del motivo (pagina 17 ss. del ricorso) non si raggiunge però una completa autosufficienza: si afferma soltanto che pure in appello si era addotta “l’insussistenza della colpa, quanto meno grave, del vettore per l’evento dannoso”, riportando poi un passo della sentenza d’appello per cui l’appellante non aveva provato che “l’automezzo che trasportava… era stato parcheggiato durante una notte in area interna ai magazzini della RH Freight Ltd, recintata e custodita con telecamere all’ingresso e guardiano”.
Se il motivo fosse idoneo – e per quanto appena rilevato non lo è affatto – di raggiungere il necessario livello di autosufficienza sotto questo aspetto, l’autosufficienza rimarrebbe comunque carente in relazione al resto del suo contenuto.
Si afferma infatti del tutto genericamente che “in corso di causa né Aviva Italia né Italsempione hanno negato l’esistenza dei profili di negligenza (tantomeno di dolo)” di Krall (pagina 18 del ricorso), a parte un passo della citazione di Aviva che viene riportato, il quale però mostra un contenuto a sua volta generico quanto alla condotta di Krall.
A ciò segue una argomentazione che, a questo punto, non si può comprendere se sia stata o meno presente nei precedenti gradi: Aviva e Italsempione non avevano allegato/provato il fatto costitutivo della colpa grave di Krall.
Una diffusa incompletezza siffatta non può non condurre anche questo motivo alla inammissibilità.
8.2 Meramente ad abundantiam, quindi, si rileva che nella sentenza d’appello, a proposito del terzo motivo di gravame (nella terz’ultima pagina), la corte territoriale, pur con una certa rapidità motivazionale, identifica la condotta di Krall atta a fondare la responsabilità fatta valere nei suoi confronti da Italsempione nell’essere risultato che il carico poi oggetto di furto era stato “lasciato durante la sosta notturna su un camion coperto da un telone parcheggiato in un’area incustodita e facilmente accessibile”, senza che Krall avesse “provato che i propri addetti al trasporto avessero sorvegliato il carico”.
9. In conclusione, il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile, il che esclude il vaglio del ricorso incidentale condizionato, e comporta invece la condanna della ricorrente principale alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito l’incidentale e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 2200, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022
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