Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1178 del 17/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15778/2019 proposto da:

C.G.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Laura Passarini;

– ricorrente –

contro

Tagina Ceramiche D’arte Spa, elettivamente domiciliato in Roma Via V. Monti 29/a, presso lo studio dell’avvocato Papa Filippo, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

C.L., C.M.C., C.S., Ca.St., C.

International Srl, C. Srl in liquidazione, Generali Italia Spa, L.L., P.P., Po.Gi., Unipolsai Assicurazioni Spa;

– intimati –

avverso la sentenza n. 785/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/11/2021 da Dott. ENRICO SCODITTI.

RILEVATO

che:

Tagina Ceramiche D’Arte s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Perugia C.G.A. ed altri chiedendo la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2395 c.c.. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello l’originaria attrice. Con sentenza di data 13 novembre 2018 la Corte d’appello di Perugia condannò C.G.A. al pagamento della somma di Euro 140.000,00, ritenendolo responsabile quale amministratore di diritto della falsificazione del bilancio di C. s.p.a. al 31 dicembre 2010. In sede di appello intervenne l’estinzione del processo nei confronti degli altri convenuti.

Ha proposto ricorso per cassazione C.G.A. sulla base di tre motivi e resiste con controricorso Tagina Ceramiche D’Arte s.p.a.. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2395,2364,2429 c.c., art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, non rivestendo il C. dal 21 ottobre 2010 la qualità di consigliere di amministrazione della società per intervenute dimissioni, come accertato dalla stessa sentenza impugnata, non poteva il medesimo concorrere alla redazione del documento che doveva essere redatto dopo la chiusura dell’esercizio e quindi dopo il 31 dicembre 2010, sicché è censurabile il rilievo in motivazione secondo cui la redazione del bilancio andrebbe riferita ad epoca nella quale il C. era ancora amministratore.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2395,2697 c.c., art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che risultano violati i principi in materia di onere della prova e di valutazione della prova perché il bilancio è stato chiuso in un momento in cui il C. non rivestiva più la carica di amministratore di diritto. Aggiunge che la corte territoriale ha dato valore di prova esclusiva a CTU esperite in altre giudizi nei quali le consulenze erano state disattese per manifesta contraddittorietà e che le medesime CTU attribuiscono elementi di non correttezza ai criteri di redazione del bilancio i quali non possono essere ascritti a chi al momento della redazione era estraneo alla società.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2395 c.c. e art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello, modificando i fatti posti dall’attrice a fondamento della domanda, ha condannato il C. nella veste di consigliere di amministrazione, laddove invece la domanda era stato proposta deducendo la sua qualità di amministratore di fatto.

Il ricorso è inammissibile. Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di Cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Dal ricorso considerato nella sua interezza, e dunque non solo la parte introduttiva ma anche l’articolazione dei motivi, non emerge in alcun modo quale sia stato il contenuto della domanda originaria. Viene prospettata solo l’istanza di condanna al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2395 c.c., ma è del tutto carente l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui tale istanza poggerebbe. Peraltro anche il petitum risulta indicato nei termini, del tutto insufficienti, di un’istanza risarcitoria ai sensi dell’art. 2395 (tardivo è sul punto il richiamo nella memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.). Del tutto assente è poi l’indicazione del contenuto dell’atto di appello. Si tratta di aspetti essenziali, senza dei quali non è possibile scrutinare i motivi.

E’ appena il caso di aggiungere che i primi due motivi, in quanto relativi al giudizio di fatto, parrebbero comunque inammissibili ed attinto da tale vizio parrebbe anche il terzo motivo, sotto il profilo dell’assolvimento dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022

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