Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1181 del 17/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9938/15 proposto da:

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 19, difeso dall’avvocato Stefania Di Stefani, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.R., Roma Capitale;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma 6.10.2014 n. 19620;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9 dicembre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

FATTI DI CAUSA

1. P.R. nel 2013 impugnò dinanzi al Giudice di pace di Roma una cartella di pagamento notificatale dalla Equitalia Sud s.p.a., e fondata sul mancato pagamento di sanzioni amministrative irrogate dal Comune di Roma per violazioni al C.d.S..

2. Con sentenza 28 ottobre 2013 n. 37083 il Giudice di pace di Roma accolse in parte l’opposizione, determinò in Euro 358,85 l’importo effettivamente dovuto dall’opponente e compensò le spese del grado.

La sentenza venne appellata da P.R..

3. Con sentenza 6 ottobre 2015 n. 19620 il Tribunale di Roma accolse il gravame, dichiarò la nullità dei verbali di accertamento sottesi dalla cartella esattoriale e condannò il Comune di Roma e la Equitalia Sud in solido alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Equitalia Sud con ricorso fondato su tre motivi.

P.R. non si è difesa.

5. Il ricorso venne assegnato alla Sezione Tributaria di questa Corte e fissato per l’adunanza del 5 luglio 2021, all’esito della quale la causa venne rinviata a nuovo ruolo per l’assegnazione alla sezione tabellarmente competente.

Il ricorso venne quindi assegnato alla Terza Sezione civile e fissato per l’adunanza odierna.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente osservato come nulla rilevi, nel presente giudizio, la circostanza che la società Equitalia Sud s.p.a. sia stata dapprima fusa per incorporazione nella società Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., e successivamente anche quest’ultima società sia stata sciolta ope legis, per effetto del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193.

Infatti al giudizio dinanzi a questa Corte, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non si applicano le regole sull’interruzione del processo (artt. 299 c.p.c. e segg.), ed il trasferimento del diritto controverso non ha di norma conseguenze processuali né quando avvenga a titolo particolare (ipotesi che resta disciplinata dall’art. 111 c.p.c.: cfr., ex multis, Sez. 1 -, Ordinanza n. 7152 del 22/03/2018, Rv. 647841 – 01, con riferimento alla successione dell’Agenzia del Demanio dei diritti già spettanti al Ministero delle Finanze); né quando avvenga per effetto di successione in universum ius (così Sez. U., Sentenza n. 15911 del 08/06/2021, Rv. 661509 – 03, con riferimento per l’appunto alla successione “a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali”, di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, prevista del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 3, secondo cui tale successione non ha causato alcuna soluzione di continuità nell’attività della riscossione).

1.1. Poiché dunque al momento della notifica del ricorso (7 aprile 2015) la società Equitalia Sud s.p.a. era esistente ed operativa, il successivo scioglimento della società non riverbera effetti sul presente giudizio (ex multis, Sez. 3 -, Sentenza n. 7751 del 08/04/2020, Rv. 657500 – 01; Sez. 1 -, Sentenza n. 2625 del 02/02/2018, Rv. 646866 – 01, con riferimento specifico alle ipotesi della cancellazione delle società commerciali dal registro delle imprese; Sez. 1 -, Sentenza n. 7477 del 23/03/2017, Rv. 645844 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1757 del 29/01/2016, Rv. 638717 – 01; si tratta del resto di principio indiscusso, già stabilito da Sez. 3, Sentenza n. 425 del 06/03/1962, Rv. 250671 – 01 e da allora in poi sempre tenuto fermo da questa Corte).

2. Ancora in via preliminare, va rilevato che la società ricorrente non ha depositato l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso – avvenuta per mezzo del servizio postale – a P.R., ma solo quella della notifica al Comune di Roma.

Tale circostanza, tuttavia, non impone di provvedere ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

Infatti poiché, per quanto si dirà, il ricorso è infondato, deve trovare applicazione la regola, ripetutamente affermata da questa Corte, secondo cui in virtù del principio di ragionevole durata del processo, in sede di legittimità è superfluo disporre l’integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notificazione del ricorso, quando tali adempimenti non varrebbero in nessun caso a modificare l’esito del giudizio.

3. Venendo dunque al merito, osserva la Corte che con tutti e tre i motivi di ricorso la società Equitalia Sud lamenta, sotto profili diversi, che illegittimamente il Tribunale l’ha condannata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

Espone che il Tribunale ha fondato la propria decisione sul rilievo che l’agente della riscossione avrebbe l’obbligo giuridico di cooperare con l’ente impositore nel verificare la legittimità del titolo esecutivo che gli viene consegnato per curarne l’esecuzione forzata; che tuttavia tale statuizione è erronea, in quanto nessuna norma di legge addossa all’agente della riscossione tale onere.

3.1. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione del provvedimento impugnato debba essere corretta.

Questa Corte infatti ha ripetutamente affermato che, quando una cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell’ente impositore e del concessionario della riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente (ex plurimis, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017, Rv. 643486 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 23459 del 10/11/2011, Rv. 620161 – 01).

L’opponente, infatti, ha l’obbligo di proporre l’opposizione all’esecuzione nei confronti dell’agente della riscossione, né potrebbe – ovviamente – scegliere di convenire il solo ente impositore.

L’agente della riscossione, pertanto, poiché è l’unico soggetto legittimato a proporre l’esecuzione, è anche il solo soggetto legittimato a resistere all’opposizione ad essa; ed è quindi giocoforza che sia esso a sopportare le conseguenze di un eventuale accoglimento dell’opposizione all’azione esecutiva (ex plurimis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 3101 del 6.2.2017, alla cui ampia motivazione può in questa sede farsi rinvio; nello stesso senso, peraltro, si vedano altresì Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6954 del 20.32018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2996 del 7.2.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2993 del 7.2.2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1110 del 18.1.2018);

La condanna dell’agente della riscossione a rifondere le spese di lite all’opponente vittorioso costituisce dunque applicazione del principio di causalità, non di quello di soccombenza, e trova il giusto contrappeso nella facoltà dell’agente della riscossione di chiamare in causa l’ente creditore (ai sensi del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 39), quando l’opposizione si fondi su vizi di procedimento o di merito ascrivibili esclusivamente all’ente impositore o creditore.

Aggiungasi che il debitore d’una pretesa esattoriale è già assoggettato ad un regime di particolare sfavore – rispetto all’esecuzione forzata ordinaria – in nome delle esigenze di maggiore effettività del recupero connesse alle qualità oggettive o funzionali del credito. Di conseguenza sarebbe contraria ad elementari canoni ermeneutici equità e simmetria addossargli, per soprammercato, anche le conseguenze di errori non suoi, e cioè l’ingiustizia o l’illegittimità dell’azione esecutiva. Tali conseguenze, pertanto, debbono restare interne al rapporto tra ente creditore interessato ed agente della riscossione.

Resta invece estranea alle ragioni a fondamento della legittimità di una condanna alle spese nei confronti dell’agente della riscossione, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la questione di un suo eventuale onere di controllo, anche sostanziale, della ragione di credito per la quale viene a quello chiesta l’iscrizione a ruolo.

3. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio delle parti intimate.

PQM

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della Equitalia Sud s.p.a., di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022

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