LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8317-2020 proposto da:
E.M.B., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato CATERINA DI BIASE;
– ricorrente –
contro
INPS, – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA PULLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;
– resistente –
avverso il decreto di omologa RG 9039/2018 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositato il 10/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 10/10/19 il tribunale di Foggia ha accertato negativamente il possesso da parte dell’assistito in epigrafe delle condizioni sanitarie per l’indennità di accompagnamento ed ha quindi condannato l’assistito al pagamento delle spese di lite, in applicazione dell’art. 96 c.p.c..
Avverso tale sentenza ricorre l’assistito per un motivo, l’INPS è rimasto intimato.
Il motivo, con il quale si lamenta l’applicazione dell’art. 96 c.p.c. in difetto della necessaria istanza di parte e la mancata applicazione dell’art. 152 att. c.p.c. è manifestamente fondato.
Questa Corte ha infatti già precisato (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 5721 del 03/03/2021, Rv. 660948 – 01) che la condanna al risarcimento per lite temeraria prevista dall’art. 96 c.p.c., comma 1, presuppone sempre l’istanza di parte, anche nel caso richiamato dall’art. 152 disp. att. c.p.c..
Il ricorso deve dunque essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando le spese del giudizio irripetibili.
Spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente avv. Caterina Di Biase.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decide la causa nel merito, dichiarando le spese del giudizio di merito irripetibili. condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 900 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Caterina Di Biase.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022