LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8391-2020 proposto da:
D.P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS, – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINA PULLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA;
– resistente –
avverso la sentenza n. 28/2020 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 09/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO BUFFA.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 9/1/20 il tribunale di Velletri ha accertato il possesso da parte dell’assistita in epigrafe delle condizioni sanitarie – già riconosciute in sede di accertamento tecnico preventivo (ATP) – per beneficiare dell’assegno di invalidità dalla domanda amministrativa e, respingendo l’opposizione all’ATP proposta dall’INPS, lo ha condannato al pagamento delle spese di lite della fase di opposizione, mentre ha dichiarato irripetibili le spese della fase di ATP.
Avverso tale sentenza ricorre l’assistita per un motivo, l’INPS è rimasto intimato.
Il motivo di ricorso, con il quale si lamenta che tribunale ha pronunciato l’irripetibilità delle spese in relazione alle spese di lite di ATP sostenute dalla parte vittoriosa, è manifestamente fondato, posto che l’irripetibilità richiamata dal giudice opera solo a favore dell’assistito soccombente e non anche dell’istituto previdenziale soccombente.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in parte qua in relazione al capo delle spese relative alla fase di ATP.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, con condanna dell’INPS al pagamento delle spese del giudizio di merito anche per la fase di ATP (in aggiunta dunque alle spese già liquidate per la fase di opposizione) e delle spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente avv. Giovanni Angelozzi.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decide la causa nel merito e. condanna l’INPS al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 911 per la fase di ATP del giudizio di merito e, per il giudizio di legittimità, in Euro 900 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre in entrambi i casi accessori secondo legge e spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Giovanni Angelazzi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022