LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12962-2020 proposto da:
INPS, – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato CARLA D’ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI;
– ricorrente –
contro
T.M., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO ESPOSITO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4980/2019 della CORTE NAPOLI, depositata il 16/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
CHE:
la Corte d’appello di Napoli, confermando la sentenza del Tribunale, ha dichiarato l’insussistenza dell’obbligo di versare i contributi alla gestione separata, richiesti dall’Inps a T.M. avvocato iscritto all’Albo professionale ma non alla Cassa Forense in riferimento ai redditi professionali dallo stesso prodotti nell’anno 2009;
la Corte territoriale ha dichiarato estinto il credito per decorso del termine di prescrizione quinquennale, poiché fra la data prevista per il pagamento e quella del primo atto interruttivo compiuto dall’ente era decorso un termine superiore a cinque anni;
la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo; T.M. ha depositato controricorso;
e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO
CHE:
l’Inps con un unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2944 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17 e del D.P.C.M. 10 giugno 2010”;
la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato prescritto il credito previdenziale, senza tener conto che il d.P.C.M., richiamato in epigrafe, ha previsto il differimento della decorrenza del termine di prescrizione dal 6 giugno 2010 al 6 luglio 2010;
il motivo è fondato;
il differimento del termine ad opera del D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1 (in Gazz. Uff. n. 141 del 19 giugno 2010), in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 da T.M., assume rilevanza;
questa Corte ha ribadito che, atteso che in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il loro pagamento, “…assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui al D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite.” (Cass. n. 10273 del 2021);
in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022