Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1185 del 17/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. RG 11372-2021 proposto da:

R.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PORPORA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARIANNA RESCIGNANO;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 69/2021 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata il 12/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. GIACALONE GIOVANNI, il quale chiede, che codesta Corte accolga il ricorso per regolamento di competenza e dichiari la competenza per territorio del Tribunale di Lucca.

RILEVATO

CHE:

nel giudizio avente a oggetto il ricorso di R.M.G., ex dipendente dell’Inps, avverso il provvedimento con cui l’istituto previdenziale comunicava che, in seguito al ricalcolo di quanto corrisposto a titolo di TFS, avrebbe dovuto procedere al recupero di quanto erogato (in eccesso) alla pensionata a tale titolo, il Tribunale di Lucca, ritenendo che la R., al momento della cessazione del rapporto, fosse impiegata presso la sede Inps di Livorno, ha deciso di declinate la propria competenza territoriale, rimettendo la causa al Tribunale di Livorno, in applicazione dell’art. 413 c.p.c. comma 5, così come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 40 il quale prevede che in tali ipotesi la competenza appartenga al giudice del luogo dove è cessato il rapporto d’impiego;

il giudice adito ha precisato che l’Inps nulla aveva eccepito in merito all’incompetenza territoriale, ed ha ritenuto che la R. avesse erroneamente proposto il ricorso presso il suo Ufficio in quanto l’attività di recupero di quanto corrisposto in eccesso era stata avviata dalla sede Inps di Lucca;

R.M.G. ha proposto ricorso davanti a questa Corte per regolamento di competenza, sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria;

L’Inps è rimasto intimato;

il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo la ricorrente deduce che il Tribunale adito abbia errato nel non considerare quale mero lapsus espressivo l’affermazione, contenuta nell’atto introduttivo del giudizio, per cui il rapporto era cessato nella sede di Livorno, essendo stata allegata agli atti la comunicazione di liquidazione del TFS inviata dall’Inps al datore di lavoro nella sede di Lucca ove la ricorrente prestava servizio; soggiunge che dagli atti del giudizio si evince che nessuna delle parti aveva posto in dubbio la competenza territoriale del Tribunale di Lucca, atteso che l’ultima sede di lavoro prima dell’intervenuta quiescenza era l’ufficio Inps di Lucca;

il ricorso merita accoglimento;

da quanto risulta in atti, le parti in giudizio non hanno mai introdotto il tema della competenza territoriale; il giudice ha, pertanto, erroneamente ritenuto che fosse stata eccepita – peraltro, dalla medesima ricorrente – l’incompetenza del Tribunale di Lucca in favore di quello di Livorno;

la tesi della R. circa la ricorrenza di urli mero lapsus nell’atto introduttivo, consistente nell’aver indicato Livorno quale sede di cessazione del rapporto d’impiego, pur avendo indirizzato il ricorso al Tribunale di Lucca, trova conforto sia nella documentazione allegata al ricorso introduttivo (comunicazione originaria da parte dell’Inps della liquidazione del TFS al Direttore dell’ufficio territoriale di Lucca – all.a), sia nell’inequivoca circostanza che nessuno dei contendenti abbia posto in dubbio, nei rispettivi atti difensivi, la competenza per territorio del giudicante;

in definitiva, il ricorso va accolto; va dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Lucca davanti al quale si rimettono le parti per la prosecuzione del giudizio; spese al definitivo;

in considerazione dell’esito del giudizio, dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Dichiara la competenza del Tribunale di Lucca, davanti al quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio. Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022

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