LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19763-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
B.C.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3789/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 22/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
RILEVATO
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecce. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di B.C.C. avverso un avviso di accertamento per estimi catastali, relativo all’anno 2012.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, giacché la CTR avrebbe erroneamente omesso di disporre la sospensione per pregiudizialità del processo, stante la pendenza di un giudizio avanti il Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unità immobiliari nelle microzone 1 e 2 di Lecce;
che, mediante il secondo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3: diversamente dalla valutazione della CTR, l’avviso di accertamento non sarebbe stato carente di motivazione, avendo richiamato il provvedimento di attivazione del procedimento revisionale, nonché le ragioni poste a fondamento del riclassamento effettuato;
che, col terzo rilievo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 nonché del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe mancato di considerare che la norma in questione sarebbe stata volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le sperequazioni fiscali all’interno di uno stesso Comune e dunque avrebbe consentito una revisione massiva dei classamenti degli immobili di proprietà. Da ciò la conclusione che il confronto avrebbe avuto senso solo fra microzone di uno stesso territorio comunale;
che l’intimata non si è costituita;
che, in data 7 maggio 2020, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione;
che, preso atto di quanto sopra, la Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 306 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022
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