Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1196 del 17/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9052-2020 proposto da:

C.F.D.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 15, presso lo studio dell’avvocato MATTEO BRIASCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO MOLTENI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1768/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA CALAFIORE.

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 1768 del 2019, ha accolto l’impugnazione proposta da C.F.D.T. nei riguardi di Agenzia Delle Entrare Riscossioni avverso la sentenza di primo grado di rigetto (per violazione dell’integrità del contraddittorio e difetto di interesse ad agire, non essendo stati posti in essere atti di esecuzione) del ricorso con il quale la C. aveva chiesto dichiararsi la prescrizione dei contributi pretesi con cartella esattoriale, asseritamente non notificata, e di cui la parte aveva avuto notizia solo per un casuale controllo;

la Corte d’appello, ritenuta ammissibile l’azione di accertamento negativo ed insussistente il litisconsorzio necessario, ha dichiarato prescritta l’azione esecutiva ed ha compensato per metà le spese del doppio grado in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali in materia di interesse ad agire;

ricorre per cassazione C.D.T. con due motivi di ricorso illustrati da successiva memoria;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza non partecipata.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 (Regolamento relativo alla determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6), in ragione della liquidazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio in misura ritenuta inferiore al minimo, tenuto conto del valore della causa pari ad Euro 210.614,84;

come questa Corte ha già avuto modo di precisare, in tema di liquidazione delle spese processuali, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Cass. 11601/18; conf. Cass. 2386/17) e sempre nel rispetto del disposto dell’art. 2233 c.c., comma 2, il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (Cass. 30286/17);

inoltre, il citato D.M., art. 5, comma 1, lett. c, prevede che la fase istruttoria (alla quale si riferiscono le attività esemplificate nella disposizione citata) rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta e, nel caso di specie, non si evince né dalla sentenza impugnata, né dalla narrazione dei fatti di causa contenuta in ricorso che, anzi evidenziano che il processo di primo grado fu deciso con sentenza con contestuale motivazione, nella contumacia della parte resistente e senza che fosse svolta alcuna attività istruttoria; anche nel giudizio d’appello non si evince che sia stata effettivamente svolta una fase istruttoria;

tenuto conto dello scaglione riferibile al valore della causa (da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00), la liquidazione del compenso professionale effettuata dalla corte territoriale, in complessive Euro 3000,00, oltre accessori, per il primo grado ed in complessivi Euro 4.800,00 (oltre accessori) quanto al secondo grado di giudizio, risulta porsi immotivatamente al di sotto dei minimi imposti dal D.M. n. 55 del 2014, solo con riferimento alle spese liquidate per il primo grado del giudizio;

infatti, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, i valori minimi di detto scaglione, per i giudizi previdenziali svolti davanti al tribunale, sono di Euro 1215,00 per la fase di studio, di Euro 815,00 per la fase introduttiva e di Euro 1975,00 per la fase decisoria per cui il totale è pari ad Euro 4000,00, mentre la somma complessiva liquidata per il primo grado è pari ad Euro 3000,00;

quanto, invece, alla liquidazione delle spese relative al grado d’appello, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, i valori minimi di detto scaglione, per i giudizi svolti davanti alla corte d’appello, sono di Euro 1418,00 per la fase di studio, di Euro 910,00 per la fase introduttiva e di Euro 2.430,00 per la fase decisoria per cui il totale è pari ad Euro 4758,00, mentre la somma complessiva liquidata dalla sentenza impugnata per il grado d’appello è pari ad Euro 4800,00;

viceversa, quanto al grado d’appello, i minimi sono pari ad Euro 1418,00 per la fase di studio, ad Euro 910,00 per la fase introduttiva e ad Euro 2430,00 per la fase decisoria per cui il totale è pari ad Euro 4758,00, mentre la somma complessiva liquidata per il secondo grado è pari ad Euro 4800,00;

dunque, il motivo va accolto nella misura sopra indicata e la sentenza va cassata per quanto di ragione;

non essendo necessari ulteriori accertamenti, considerato che il giudizio di merito non ha presentato questioni di particolare complessità, vanno liquidate le spese del primo grado di giudizio in Euro 4000,00;

con il secondo motivo, di deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, addebitando alla sentenza impugnata di aver compensato per metà le spese del doppio grado giustificando la decisione sulla base del mutamento di giurisprudenza relativo alla questione dell’interesse ad agire;

deve ricordarsi che il potere di compensare le spese del giudizio è correttamente esercitato in presenza di effettiva incertezza giurisprudenziale (vd. Cass. n. 4696/2019) ipotesi in effetti presente nel caso di specie ove si discuteva dell’interesse ad agire in assenza di atti esecutivi che in effetti ha formato oggetto di intervento recente della giurisprudenza legittimità (vd. in tema Cass. n. 16425/2019); in definitiva, va accolto, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, mentre va rigettato il secondo motivo; la sentenza impugnata va cassata in parte qua e le spese di primo grado, nell’intero, vanno liquidate in Euro 4000,00 da distrarsi in favore dell’avvocato Roberto Molteni;

l’accoglimento solo in minima parte, rispetto alla richiesta, del ricorso, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa in parte qua la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, liquida le spese di primo grado, nell’intero, in complessivi Euro 4000,00, da distrarsi in favore dell’avvocato Roberto Molteni; conferma per il resto la sentenza impugnata; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 16 novembre 2021, il 2 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022

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