Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1205 del 17/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17920-2020 proposto da:

O.C.C., (alias O.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY, 23, presso lo studio dell’avvocato VALERIA GERACE, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistenti –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE DI CATANIA;

– intimata –

avverso il decreto n. cronol. 1109/2020 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il 19/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 29/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.

RITENUTO

– che viene proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Caltanissetta del 19.5.2020, il quale ha disatteso il ricorso avverso la decisione negativa della competente commissione territoriale;

– che non svolge difese il Ministero dell’interno intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti dell’art. 380-bis c.p.c..

RITENUTO

– che le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

1) violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra 28 luglio 1951, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per non avere ritenuto che il paese del richiedente, la Nigeria, viva una situazione tale da integrare i presupposti delle maggiori forme di protezione internazionale;

2) omesso esame, per non avere il giudice ritenuto esistente la violazione dei diritti umani con riguardo alla situazione della Nigeria;

– che il Tribunale ha ritenuto, anzitutto, il richiedente – cittadino del Nigeria, il quale narra di essere fuggito per ragioni economiche e religiose – non credibile quanto alle condizioni di pericolo e violenza da cui sarebbe fuggito, ampiamente argomentandone le ragioni; ed ha rilevato il mancato compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e la mancanza di elementi adeguati, da cui desumersi che la situazione del soggetto sia quella narrata;

– che il giudice del merito ha, dunque, ritenuto insussistenti i presupposti normativi per il rifugio e la protezione sussidiaria;

– che Tribunale, con riguardo al D.Lgs. n. 2151 del 2007, art. 14, lett. c), ha escluso che sussistano lo stato di guerra conclamato o il conflitto generalizzato, tali da integrare i presupposti di legge, dopo ampissimo esame delle fonti aggiornate sul paese di origine;

– che, infine, il giudice di merito ha rilevato l’assenza di ogni deduzione di profili di vulnerabilità integranti il presupposto della protezione umanitaria;

– che i due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono manifestamente inammissibili;

– che va anzitutto ricordato come il Tribunale non abbia ritenuto il richiedente credibile, in relazione al suo complessivo racconto: ed il giudizio di attendibilità del richiedente è giudizio sul fatto, non riproponibile in sede di legittimità;

– che, in particolare, il giudice del merito, nell’apprezzamento della credibilità del racconto del richiedente, si è attenuto al principio di procedimentalizzazione legale della decisione avendo operato la propria valutazione, alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, prendendo in considerazione, con delibazione non atomistica ma complessiva, tutte le circostanze dedotte in giudizio;

– che, con riguardo alla specifica richiesta di protezione umanitaria, il ricorrente neppure argomenta in altro modo al fine di censurare la decisione assunta dal giudice del merito circa l’assenza dei presupposti di vulnerabilità;

– che non occorre provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022

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