LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18345-2020 proposto da:
C.K., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO RIGHINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3231/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 29/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.
RILEVATO
– che viene proposto ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna del 18.11.2019, con la quale è stato respinto l’appello avverso l’ordinanza del primo giudice, a sua volta reiettiva della domanda di riconoscimento della protezione internazionale;
– che non svolge difese il Ministero intimato;
– che il ricorrente ha depositato memoria.
RITENUTO
– che i motivi censurano:
1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, lamentando che l’iter argomentativo seguito dal giudice del merito rappresenti la conseguenza di una mancata cooperazione con il richiedente asilo, sebbene ritenuto credibile, dato che nel Senegal sussistono le condizioni per la richiesta protezione, emergendo una realtà sociale “con tassi di omicidi preoccupanti” e numerosi crimini, contro cui lo Stato non offre tutela;
2) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e art. 14, lett. t), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, avendo la Corte d’appello erroneamente valutato gli aspetti riguardanti l’attuale situazione in cui versa il paese di origine del ricorrente, integranti i presupposti per la protezione sussidiaria;
3) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in quanto il richiedente ha diritto alla protezione umanitaria perché, in caso di rientro coatto, correrebbe il rischio di essere ucciso dai suoi creditori, e comunque egli ha prodotto contratti di lavoro a tempo indeterminato sin dal 2018, avendo, inoltre, a suo tempo trascorso anche un periodo in Libia;
4) motivazione apparente, quanto al rigetto della protezione umanitaria;
– che la corte del merito ha ritenuto come: a) il richiedente è credibile nel suo racconto, in cui ha narrato di avere lasciato il Senegal, dopo alterne vicende, per timore di reazioni da parte di soggetti per i quali svolgeva il lavoro di estrattore d’oro, in seguito ad una rapina della merce da lui subita; b) tali ragioni non integrano i presupposti della protezione da rifugio e sussidiaria; c) non vi sono i presupposti per la concessione della protezione umanitaria, in quanto neppure egli enuncia quali sono le ragioni per ottenerla, anche considerata la situazione complessiva del Senegal, non palesandosi particolari pericoli ai suoi diritti in caso di rimpatrio;
– che il ricorso è manifestamente fondato;
– che, invero, la sentenza impugnata – pur avendo ritenuto il richiedente credibile – omette del tutto di motivare la ritenuta assenza dei presupposti della protezione, citando fonti inadeguate ed inconferenti con riguardo alle forme maggiori; mentre esso poi non spende alcuna motivazione sulla integrazione lavorativa del ricorrente, dal medesimo allegata; ed invero, nei giudizi riguardanti la protezione internazionale, il giudice di merito deve valutare officiosamente la situazione del paese di origine del cittadino straniero, dando conto delle fonti consultate, indipendentemente dal giudizio di credibilità o meno del richiedente (cfr. Cass. 5 luglio 2021, n. 18984):, che, in ogni caso, con riguardo al ricorrente, è stato positivo;
– che, in particolare, quanto alla protezione umanitaria, la sentenza impugnata non opera la necessaria valutazione comparativa tra la storia personale del ricorrente, l’integrazione sociale dallo stesso raggiunta in Italia e la condizione nella quale si ritroverebbe in caso di rientro in Senegal (cfr. Cass., sez. un., 9 settembre 2021, n. 24413).
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022