LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21724-2020 proposto da:
E.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA NANULA;
– ricorrente –
contro
QUESTURA della PROVINCIA DI *****, MINISTERO DELL’INTERNO *****;
– intimati –
avverso il decreto n. 5600/2020 del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il 05/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 29/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.
RILEVATO
– che, come narra il ricorrente, con decreto emesso dal Questore di Milano il 1 giugno 2020 è stata disposto (a seguito dell’espulsione emessa in pari data) il trattenimento da ricorrente presso il centro di permanenza di Torino, ed il 3 giugno 2020 il Giudice di Pace di Torino, ricevuti gli atti, ha fissato innanzi a sé l’udienza del 5 giugno successivo, disponendo la convalida;
– che avverso di questa è proposto ricorso per cassazione.
RITENUTO
– che i motivi deducono:
1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, commi 3 e 4, in quanto il Giudice di pace non avrebbe controllato l’osservanza dei termini per la trasmissione del decreto di trattenimento e per la sua convalida, posto che il primo è del 1 giugno 2020, ore 18,20, ed è stato trasmesso per la convalida in data 3 giugno, senza che si conosca l’orario; inoltre, dal verbale di udienza, tenutasi il 5 giugno 2020 e conclusasi alle ore 10,27, non risulta se sia stato rispettato il termine per la convalida;
2) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, e art. 14, comma 4, in quanto il Giudice di pace ha convalidato il trattenimento, nonostante l’illegittimità del decreto prefettizio di espulsione, non essendo stato concesso allo straniero il termine di quindici giorni per lo spontaneo allontanamento;
3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1, e della Dir. n. 2008/115/CE, art. 9, par. 2, lett. b), in quanto nella specie difettano i presupposti per il trattenimento, attesa l’assenza di un pericolo di fuga e l’indisponibilità di un vettore aereo per il Marocco anche in ragione della emergenza sanitaria;
– che il primo motivo è specifico ed esplorativo, in tal modo palesando un vizio di inammissibilità ex art. 366 c.p.c.;
– che il secondo motivo, oltre a difettare di specificità, dal momento che espone censura con carattere di novità (Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038, fra le altre), è infondato, in quanto la motivazione del provvedimento impugnato palesa come, al contrario, il controllo de quo fu operato;
– che il Giudice di pace – sia pure con motivazione stringata, ma non censurata dal ricorrente nelle forme e nei termini consentiti, secondo i principi enunciati da questa Corte (Cass. S.U. n. 8053 del 2014; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del 2018) – ha recepito le ragioni poste a fondamento della richiesta di proroga del trattenimento, nella quale si era evidenziato che non era possibile eseguire l’espulsione mediante accompagnamento alla frontiera, essendo necessario procedere al reperimento di un idoneo vettore aereo; onde il Giudice di pace ha ritenuto sussistenti le necessità prospettate dal decreto di trattenimento;
– che, pertanto, il provvedimento impugnato è conforme all’esigenza richiesta anche dalla giurisprudenza Europea di individuazione di una specifica situazione transitoria ostativa della preparazione del rimpatrio o dell’effettuazione dell’allontanamento (Cass. n. 18748 del 2015; Cass. n. 7829 del 2019);
– che giova ribadire che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 22217 del 2006, hanno qualificato il provvedimento di espulsione dello straniero un provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge: ed il principio va richiamato anche in presenza della convalida del trattenimento presso la struttura;
– che, inoltre, nessun elemento viene fornito dal richiedente circa la insussistenza della condizione di irregolarità dello straniero sul territorio nazionale, in quanto privo del permesso di soggiorno: onde non si ipotizza l’applicabilità dello speciale e più favorevole regime previsto dal D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 12, comma 2, per il caso di rifiuto del permesso di soggiorno allo straniero che risulti pienamente ottemperante agli obblighi connessi all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato (Cass. n. 8469 del 2012; v. pure Cass. n. 29761 del 2020).
– che il terzo motivo è inammissibile, in quanto intende, sotto l’egida del vizio di violazione di legge, riproporre un giudizio sul fatto, quanto al pericolo di fuga ed all’esistenza di mezzi per il trasporto;
– che non occorre provvedere sulle spese, non svolgendo difese l’intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022