Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1208 del 17/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15947/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

M.E., (C. F. *****), rappresentato e difeso dall’Avv. ALESSANDRA GRANDONI, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Bocca di Leone, 78;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria t egionale del Veneto, n. 108/04/13, depositata l’11 dicembre 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 marzo 2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

RILEVATO

che:

Il ricorrente M.E. ha impugnato un silenzio-rifiuto in esito alla domanda di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP per gli anni di imposta 1998 – 2008, sostenendo che, come medico di medicina generale convenzionato con il SSN, non era tenuto al pagamento dell’imposta in quanto privo di autonomia organizzativa.

La CTP di Venezia ha rigettato il ricorso e la CTR del Veneto, con sentenza in data 11 dicembre 2013, ha accolto l’appello del contribuente per le annualità dal 2005 al 2008. Ha ritenuto il giudice di appello che, per tali annualità, il contribuente sarebbe stato privo di una organizzazione dotata di autonomia tale da potenziare e accrescere la sua capacità produttiva. In particolare, ha ritenuto la CTR che l’organizzazione del lavoro di “medicina di gruppo” non è in grado di potenziare la capacità produttiva di reddito, ma solo di garantire la qualità del servizio, imposta dalla natura dell’attività e non da esigenze puramente volontaristiche, allo scopo di garantire la continuità del servizio sanitario sul territorio. Ha, inoltre, evidenziato la CTR che nell’ambito della medicina di gruppo, ogni medico provvede alle spese del proprio ambulatorio, laddove l’attività professionale svolta in forma associate perviene alla divisione pro quota di tutte le spese. Ha rilevato, inoltre, la CTR che i beni strumentali non appaiono esorbitanti rispetto alle necessità imposte da un normale esercizio della professione medica, non eccedente il minimo indispensabile.

Propone ricorso per cassazione l’Ufficio affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il contribuente.

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 8, 27, e 36, e della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144, nella parte in cui la sentenza impugnata ha negato rilevanza per le annualità 2004 2008 alla presenza di lavoro altrui e, in particolare, di personale dipendente, quale requisito organizzativo tale da implicare il potenziamento reddituale. Deduce il ricorrente che la presenza di personale dipendente – nella specie personale amministrativo ed infermieristico, circostanza accertata in sentenza e risultante diffusamente dagli atti – è requisito sufficiente per determinare l’esistenza del requisito della autonoma organizzazione.

1.2 – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2, 3, 8, 27, e 36, e della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 144, nella parte in cui la sentenza impugnata ha negato rilevanza per le annualità 2004 – 2008 allo svolgimento di attività in forma associativa. Deduce il ricorrente che l’esercizio in forma associata di una professione, ancorché medica, è requisito sufficiente per determinare l’esistenza del requisito della autonoma organizzazione, in quanto requisito idoneo a comprovare quel quid pluris del requisito organizzativo.

2 – Il primo motivo – il quale, peraltro, non individua con chiarezza i punti della sentenza impugnata individuabili come specifica ragione della decisione oggetto di impugnazione – è infondato, in quanto il ricorrente non ha censurato l’accertamento, contenuto in sentenza, secondo cui nella specie sono stati erogati “compensi a terzi, per altro di importi relativamente modesti, in parte afferenti a mansioni di segreteria e infermieristiche” e che “l’incidenza del valore dei beni strumentali e dei costi di gestione (…) non appaiono, a fronte dei compensi, esorbitanti e superiori alle necessità imposte da un normale esercizio della professione di medico di medicina generale (…) la entità di tali beni appare adeguata alla specifica attività svolta e non eccede il necessario indispensabile per lo svolgimento” dell’attività professionale.

La sentenza, così operando, non si è sottratta al consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il presupposto impositivo ai fini dell’IRAP ricorre quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive (Cass., Sez. V, 4 novembre 2020, n. 24516; Cass., Sez. VI, 19 novembre 2019, n. 30085; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2019, n. 24702; Cass., Sez. VI, 19 aprile 2018, n. 9786; Cass., Sez. VI, 18 novembre 2016, n. 23552; Cass., Sez. VI, 26 ottobre 2016, n. 21679; Cass., Sez. U., 10 maggio 2016, n. 9451).

3 – Il secondo motivo è infondato. E’ principio consolidato che in materia di imposta regionale sulle attività produttive, la c.d. “medicina di gruppo”, ai sensi del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, art. 40, non è equiparabile a una associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, sicché la relativa attività integra il presupposto impositivo non per la forma associativa del suo esercizio in quanto tale, ma solo per l’eventuale sussistenza (ove accertata) di un’autonoma organizzazione, rispetto alla quale è insufficiente l’erogazione della quota di spesa del personale di segreteria o infermieristico comune, giacché essa costituisce il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale (Cass., Sez. U., 13 aprile 2016, n. 7291; Cass., Sez. V., 14 luglio 2016, n. 14408; Cass., Sez. V, 19 settembre 2019, n. 23438).

La differenziazione dello svolgimento dell’attività di medicina di gruppo dall’associazionismo professionale si evidenzia, in particolare, in funzione del fatto che si tratta di “un organismo promosso dal Servizio sanitario nazionale, diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica merce’ l’impiego di risorse, anzitutto professionali, ma non solo, del personale medico a rapporto convenzionale” (Sez. U., n. 7291/2016, cit.), proprio al fine di potenziare la qualità del servizio assistenziale e non in una prospettiva di potenziamento reddituale.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi.

4 – Il ricorso va pertanto rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo. Non opera a carico del ricorrente il presupposto del raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022

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