Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1211 del 17/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17722/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia;

– ricorrente –

contro

Pontificia Accademia Ecclesiastica, in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Costabella n. 23, presso lo studio dell’avvocato Fabrizio Zerboni che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7115/2017, depositata il 5 dicembre 2017, della Commissione tributaria regionale del Lazio;

udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 5 ottobre 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 7115/2017, depositata il 5 dicembre 2017, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia di prime cure che, a sua volta, aveva annullato un avviso di accertamento catastale emesso dall’Agenzia in relazione ad una pluralità di unità immobiliari ubicate in Roma;

– il giudice del gravame ha rilevato che la notifica del gravame, – in quanto eseguita a mezzo di operatore di posta privata, – doveva ritenersi inesistente, e così insuscettibile di sanatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, lett. a), in quanto l’abrogazione di detta disposizione, – che aveva riguardo ai servizi riservati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste Italiane S.p.a.) ed inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, – era stata disposta dalla L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, lett. b), senza effetti retroattivi; ed ha rimarcato che, ad ogni modo, la soppressione di detta esclusiva presupponeva il rilascio di nuove licenze nel cui difetto, ratione temporis, doveva trovare conferma il consolidato orientamento di legittimità in ordine all’inesistenza della notifica;

2. – l’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi;

– resiste con controricorso la Pontificia Accademia Ecclesiastica.

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. o), deducendo, in sintesi, che, avuto riguardo alla disciplina delle notificazioni posta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, con specifico riferimento alla prevista possibilità di una notificazione diretta, a mezzo del servizio postale e dietro spedizione dell’atto in plico raccomandato (senza busta) con avviso di ricevimento, – nella fattispecie avrebbe dovuto considerarsi valida, e legittimamente eseguita, – con atto consegnato per la spedizione (il 30 gennaio 2017) entro il termine lungo (semestrale) decorrente dalla pubblicazione (1 luglio 2016) della sentenza impugnata, – la notificazione dell’atto di appello;

– il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., sull’assunto che, – ammessa anche la nullità della notificazione, e ciò non di meno, – il giudice del gravame avrebbe dovuto considerare sanato il vizio di notifica in ragione del raggiungimento dello scopo dell’atto quale costituito dalla rituale costituzione in giudizio di controparte;

2. – i due motivi, – da trattare congiuntamente perché connessi, sono destituiti di fondamento, seppur dovendosi correggere la motivazione della gravata pronuncia;

3. – le Sezioni Unite della Corte hanno posto il seguente principio di diritto: “In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’Operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo.” (Cass. Sez. U., 10 gennaio 2020, n. 299);

3.1 – in detta pronuncia si e’, in particolare, rimarcato che:

– “la corretta lettura della locuzione “notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni” implica la riserva di tutte le notificazioni concernenti atti giudiziari eseguite a mezzo posta, senza distinzione in base al richiedente”, così che (anche) le notificazioni dirette a mezzo raccomandata postale dei ricorsi in materia tributaria (citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3) rientrano nell’ambito della riserva al fornitore del servizio universale contemplata dal D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4;

– in relazione alla vigente Dir. n. 2008/6/CE, – che “imponeva già al legislatore italiano l’abolizione di qualsiasi riconoscimento, salvo il ricorrere di determinate, restrittive e rigorose condizioni, di diritti speciali o esclusivi a taluni operatori del servizio postale.”, – la “circostanza che il diritto interno non si è compiutamente adeguato, fino alla L. n. 124 del 2017, a tale impostazione e ha mantenuto in capo a s.p.a. Poste italiane i suddetti diritti esclusivi e speciali non può conferire loro la forza di “sistema”, nel senso di far considerare radicalmente estranea a esso l’attività di notificazione postale di atti giudiziari da parte dell’operatore postale privato.”; così che, sussistendo la prevista astratta possibilità della notificazione postale di atti giudiziari da parte dell’operatore postale privato, – “tale attività rende di per sé riconoscibile la fattispecie della notificazione in quella eseguita da quell’operatore, anche sotto il profilo soggettivo (in base alle precisazioni di Cass., sez. un., nn. 14916 e 14917/16, cit., che ha esaminato il regime della notificazione del ricorso per cassazione, ma che ha dettato principi di chiaro valore espansivo). Non v’e’ quindi quella completa esorbitanza dallo schema generale degli atti di notificazione che ne sostanzia l’inesistenza giuridica (Cass., sez. un., 4 luglio 2018, n. 17533, punto 9.1.5), perché l’attività svolta appartiene al tipo contemplato dal complessivo sistema normativo.”;

– a fronte, dunque, della nullità della notificazione eseguita dall’operatore postale privato, – in quanto tale suscettibile di sanatoria, – rileva, però, che il difetto del relativo titolo abilitativo, – che “comporta la soggezione a un regime giuridico particolare, fonte di conferimento di diritti, ma anche di assunzione di obblighi specifici”, si risolve nella mancanza di certezza legale sulla data di consegna del plico per la spedizione, in quanto detto difetto “non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all’attestazione della data di consegna all’operatore dell’atto processuale da notificare, perché l’operatore che non ne sia munito non è dotato di poteri certificativi.”;

3.2 – nella fattispecie, peraltro, la certezza della tempestività del gravame non può desumersi da altri dati, che la stessa parte ricorrente nemmeno indica, ed in particolare dalla data di deposito del gravame davanti alla Commissione tributaria regionale che risulta eseguito il 21 febbraio 2017 e, dunque, in data successiva alla scadenza (il 1 febbraio 2017) del termine lungo (semestrale) per impugnare la sentenza di prime cure (pubblicata il 1 luglio 2016);

– come, difatti, si è condivisibilmente osservato, “la mancanza di certezza legale in ordine alla data di consegna dell’atto all’operatore di posta privata, non può che caratterizzare anche le successive attività del procedimento notificatorio, finalizzate ad attestare le modalità e la data di consegna al destinatario da parte dello stesso operatore privato, privo di poteri certificativi.” (Cass., 6 luglio 2021, n. 19019);

4. – le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti, considerato che le questioni giuridiche oggetto di causa hanno trovato soluzione alla luce di interventi legislativi e giurisprudenziali complessi, e solo una recente composizione all’esito dell’intervento delle Sezioni Unite;

– non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento dell’importo previsto a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenuta da remoto, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022

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