LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8948/2018 proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato in Roma, V. Luigi Calamatta 16, presso lo studio dell’avvocato Grasso Simona, rappresentato e difeso dall’avvocato Viggiano Luca;
– ricorrente –
contro
Agenzia Delle Entrate, Direzione Provinciale Di Caserta;
e contro
– intimato –
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7591/2017/23 della COMM. TRIB. REG., CAMPANIA, depositata il 15/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/10/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 7591/2017, depositata il 15.09.2017, la CTR della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado con cui era stato accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento avente ad oggetto la revisione parziale, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, del classamento delle unità immobiliare, ubicate in ***** primo e quinto piano.
La pronunzia di appello, riuntiti i gravami, affermava l’adeguatezza della motivazione degli avvisi impugnati, con riferimento allo scostamento tra valore di mercato dell’immobile e valore catastale, tenuto conto della normativa di settore, nonché del miglioramento del contesto urbano che aveva determinato l’attuale valutazione e reddittività dell’immobile, tenuto conto che nella zona erano ubicate ambasciate, immobili di prestigio, siti archeologici.
Il contribuente ricorre, sulla base di tre motivi per la cassazione della sentenza menzionata.
L’Agenzia resiste con controricorso.
ESPOSIZIONE DELLA RAGIONI DI DIRITTO 2.Con la prima censura, che reca violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1996, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), si lamenta una inadeguata motivazione della sentenza anche rispetto alle vicende del primo grado, laddove l’Agenzia aveva introdotto elementi nuovi in ordine alla zona censuaria e la CTP aveva dato atto che l’operato dell’ente finanziario non era stato correttamente eseguito.
3. Con il secondo mezzo, si lamenta la violazione in combinato disposto con la L. n. 212 del 2000, art. 7, ex art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), per avere il decidente ritenuto che la perizia di parte non poteva ritenersi probante dell’assunto del ricorrente, quando al contrario nel processo tributario sono ammesse le prove atipiche.
4. Con la terza censura si lamenta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, nonché della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudicante ritenuto che l’avviso di accertamento è un mero strumento di provocatio ad opponendum che onera il contribuente di fornire la prova contraria.
Al riguardo, il ricorrente ha trascritto stralci dell’avviso in cui l’Agenzia afferma di procedere alla nuova determinazione della rendita catastale “sulla base di metodologie comparative… le stime effettuate sono state eseguite in base al regio D.L. n. 652 del 1939, D.P.R. n. 1142 del 1949, e successive modifiche”, sostenendo di aver allegato elementi probanti idonei ad inficiare l’avviso di accertamento.
5. Con il quarto motivo si lamenta la violazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, nonché del D.L. n. 70 del 1988, art. 11, dello statuto del Contribuente, art. 7, ex art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5). Per avere la regionale omesso di dichiarare la nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, assumendo che dall’avviso non si evince neppure se il nuovo classamento sia stato basato sulla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 ovvero sul comma 336.
6. La prima censura non supera il vaglio di ammissibilità.
7. Com’e’ noto, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia sì esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Sez. U, Sentenza n. 8054 del 07/04/2014; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. n. 22598 del 2018). Consegue che deve ritenersi oramai esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, potendo censurarsi solo il provvedimento il cui apparato argomentativo si collochi al di sotto della predetta soglia “minima costituzionale”, per omessa osservanza dell’obbligo di motivazione affermato dall’art. 111 Cost., comma 6, e dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, concretando tale omissione una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (v. Sez. 3, Sentenza n. 7402 del 23/03/2017, Rv. 643692).
8. Anche la seconda censura segue la medesima sorte.
Si rileva, anzitutto, che, nel processo tributario, la perizia stragiudiziale, come pure le perizie estimative, prodotte, singolarmente o nel contesto di scritti difensivi, dal contribuente o da organi tecnici dell’amministrazione, hanno contenuto di allegazione difensiva a contenuto tecnico.
Tuttavia, per questa Corte la perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall’ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto (Cass. Civ., sez. II, 19 maggio 1997, n. 4437).
Ma va anche precisato che nel processo tributario esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche. E dunque anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (v. Cass. n. 2193/2005; 8890-07; n. 7935-02).
In proposito, occorre considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la perizia stragiudiziale, ancorché asseverata con giuramento, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e che, ai fini della adeguatezza della motivazione, il giudice non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito nella valutazione degli stessi, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16650; n. 3104/2021).
D’altra parte, il giudice investito dalla relativa impugnazione non può ritenere la suddetta stima “istituzionalmente” inattendibile sol perché proveniente dalla parte, occorrendo verificare se la stima sia o meno idonea a fornire la prova della fondatezza della propria opposizione, esplicitando in motivazione le ragioni del proprio convincimento (Cass. 17702/2009; 9099/2012; n. 9357/2015, n. 6139/2021).
9. Il terzo ed il quarto rilievo sono fondati.
In tema di contenzioso tributario, l’avviso di accertamento ha carattere di provocatio ad opponendum e soddisfa l’obbligo di motivazione, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, ogni qualvolta l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’an ed il quantum debeatur (Sez. 5, n. 7360 del 31/03/2011; n. 9008/2017).
Ne consegue che – con riferimento al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento – la Regionale non ha correttamente applicato il relativo principio; ciò, in quanto se è vero che onere del contribuente offrire gli elementi probatori idonei a superare l’accertamento disposto dall’amministrazione, è altrettanto vero che è onere dell’ente finanziario motivare adeguatamente l’atto impositivo. Nella fattispecie, l’avviso si fonda sul richiamo al R.D. n. 1249 del 1939, e sul D.P.R. n. 1142 del 1949 “disciplinanti l’aggiornamento del catasto edilizio urbano”, trascurando di indicare non solo le specifiche norme di riferimento, ma altresì gli elementi intrinseci ed estrinseci sulla scorte dei quali è stato operato il nuovo classamento, trasferendo l’unità immobiliare dalla zona censuaria ***** alla zona *****, lasciando invariata la classe 7 ed incrementando la rendita catastale.
Il ricorso va pertanto accolto; la sentenza impugnata va cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
Sussistono i presupposti tenuto conto delle alterne vicende processuale, per compensare le spese del giudizio di merito.
In conseguenza della peculiarità della fattispecie, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
PQM
La Corte.
– Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente;
Compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 20 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022