Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1226 del 17/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9338/2015 R.G. proposto da:

Equitalia Nord s.p.a. (già Equitalia Nomos s.p.a.), rappresentata e difesa dall’Avv. Maurizio Cimetti e dall’Avv. Sante Ricci, con domicilio eletto in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 161, presso lo studio del secondo;

– ricorrente –

contro

E.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Elena Sorgente e dall’Avv. Gianluca Contaldi, con domicilio eletto in Roma, via Pierluigi da Palestrina, n. 63, presso lo studio del secondo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1091/1/14 depositata il 1 ottobre 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal Consigliere Giuseppe Nicastro.

RILEVATO

che:

Equitalia Nomos s.p.a. (poi Equitalia Nord s.p.a.) notificò a E.S., persona già in stato di fallimento dal 10 gennaio 1996 al 15 novembre 2005, le sette intimazioni di pagamento n. *****, n. *****, n. *****, n. *****, n. *****, n. ***** e n. *****, emesse sulla base di altrettante, prodromiche, cartelle di pagamento, inerenti a tributi per gli anni d’imposta dal 1993 al 1995;

con separati ricorsi (iscritti ai numeri di registro generale 17/11, 18/11, 19/11, 20/11, 21/11, 22/11 e 23/11), E.S. impugnò le suddette sette intimazioni di pagamento davanti alla Commissione tributaria provinciale di Alessandria (hinc anche: “CTP”), deducendo, tra l’altro, che le prodromiche cartelle di pagamento non gli erano mai state notificate;

riuniti i ricorsi, la CTP: a) dichiarò la propria carenza di giurisdizione con riguardo al ricorso R.G.R. 23/11; b) rigettò gli altri sei ricorsi riuniti, ritenendo, tra l’altro, che la notificazione delle prodromiche sei cartelle di pagamento fosse stata idoneamente effettuata, ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 48, al curatore fallimentare;

avverso tale pronuncia, E.S. propose appello alla Commissione tributaria regionale del Piemonte (hinc anche: “CTR”), che lo accolse;

in particolare, la CTR motivò, tra l’altro: a) “circa la lamentata (contribuente) riconosciuta carenza di giurisdizione (RG 23/11) e la denunciata (Equitalia) omissione di identica pronuncia per analoga situazione (RG 18/11)”, che “(i)n proposito giova precisare che l’iscrizione a ruolo effettuata dall’INPS può riguardare: a) i contributi previdenziali, b) i contributi per il servizio sanitario nazionale, c) il recupero di somme trattenute e non versate dal datore di lavoro quale sostituto d’imposta (le eventuali contestazioni rientrano, seguendo l’ordine, nella giurisdizione del giudice ordinario “a” e di quello tributario “b” “c”). Gli importi dovuti vengono rilevati, salvo il caso di irregolarità riscontrate in occasione di verifiche ispettive, dal mod. DM 10/V alla cui compilazione è tenuto il datore di lavoro. Ciò posto, ancorché le cartelle riportino codici in relazione alle somme iscritte, l’esatta riferibilità degli importi all’una, all’altra o all’altra ancora delle indicate categorie non risulta agevole specialmente a distanza di tempo (ancora nella fase attuale non vi è chiarezza sul punto) e l’indicazione riportata in legenda (DM 10/V) non è utile a tal fine né, per quanto sopra precisato, è sufficiente tener conto dell’Ente impositore al fine di individuare il giudice al quale ricorrere. Parte qui appellata così argomenta (l’osservazione riguarda il ricorso RG 18/11 per il quale, contrariamente a quello n. RG 23/11, non si afferma l’avvenuta notifica della cartella al contribuente): “Peraltro, qualora controparte avesse avuto dubbi in merito alla natura delle somme intimate, avrebbe potuto rivolgersi all’Agente della Riscossione per ottenere l’elenco degli estratti di ruolo relativi alle intimazioni di pagamento notificate, circostanza, questa che avrebbe consentito al signor E. di impugnare gli atti avanti all’Autorità Giudiziaria competente” ma in nessun caso (ed in modo più evidente per il ricorso RG 18/11) è possibile pretendere che sia l’iniziativa di controparte a compensare carenze e/o insufficienze che inficiano completezza e chiarezza della pretesa avanzata. Le esposte considerazioni se nel caso in esame non giustificano appieno la legittimità del ricorso al Giudice Tributario certamente non la escludono e pertanto ragioni di economia processuale in senso lato inducono, anche in considerazione del fatto che non si contende circa aspetti sostanziali e specifici della materia ma in ordine alle “formalità” dell’imposizione, a ritenere correttamente investita la Commissione Tributaria per entrambi i ricorsi (RG 18/11 e 23/11)”; b) “(I)a tesi di parte ricorrente circa l’obbligo di duplice notifica della pretesa creditoria al curatore ed al fallito merita condivisione. Ancorché non vi sia una norma che a chiare lettere ponga in capo al concessionario, in costanza di fallimento ed in mancanza di precedenti notifiche, l’obbligo di procedere in tal senso (la CTP, recependo la linea difensiva, ricorda che la L. Fall., art. 48, dispone “La corrispondenza diretta al fallito deve essere consegnata al curatore il quale ha diritto di trattenere quella riguardante interessi patrimoniali. Il fallito ha diritto di prendere visione della corrispondenza…” e da tale disposizione deduce la responsabilità del contribuente per l’affermata mancata tempestiva conoscenza degli atti notificati), la consolidata e prevalente giurisprudenza della suprema Corte ha motivatamente sancito la sussistenza di tale obbligo (sul punto Cass. n. 3667 del 1997; Cass. n. 14987 del 2000; Cass. n. 6937 del 2002; Cass. n. 4235 del 2006; Cass. n. 6476 del 2007; Cass. n. 29642 del 2008; Cass. n. 2910 del 2009). (…) L’intervento della Corte, lungi dal porsi in conflitto con il dettato normativo, ha il pregio di portare certezza in una materia delicata, ricca di implicazioni significative, armonizzando l’applicazione di una procedura rilevante (notifica), ricorrente in diverse fattispecie, con uno specifico istituto quale è il fallimento ove, diversamente, si renderebbe possibile ricomprendere gli atti per i quali necessita la “formalità” di cui trattasi, pena sanzione sino alla nullità, nell’inadeguato termine di “corrispondenza”. Dovere di completezza induce a precisare che la pur sostenuta tesi per la quale non rileva che il debitore fallito abbia o meno ricevuto la notifica della cartella in pendenza del suo assoggettamento a procedura fallimentare in quanto egli ha comunque il potere di impugnare l’atto, in ragione della sua legittimazione straordinaria derivante dall’inerzia del curatore, con decorrenza dei termini dall’effettiva conoscenza dell’atto si manifesta, oltre che utile solo a procrastinare per un tempo non certo breve la definizione del rapporto tributario, pericolosamente idonea a rendere difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa. Ciò risulta evidente dall’esame della fattispecie ove il contribuente dovrebbe ancor oggi avere memoria di fatti e disporre di elementi per contrapporsi a pretese riguardanti gli anni 1993-1995 (peraltro senza essere a conoscenza di queste, ma solo, stante che le intimazioni sono prive di motivazione, sapendo che esistono)”;

avverso tale decisione – depositata in segreteria il 1 ottobre 2014 e non notificata – ricorre per cassazione Equitalia Nord s.p.a., che affida il proprio ricorso, notificato il 1 aprile 2015, a due motivi;

E. resiste con controricorso, notificato il 12/13 maggio 2015.

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1), la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19, per avere la CTR ritenuto la propria giurisdizione con riguardo alle controversie – iscritte, in primo grado, con i numeri di registro generale 18/11 e 23/11 – relative alle intimazioni di pagamento n. ***** e n. ***** (e alle sottese cartelle di pagamento) “facenti riferimento ad iscrizioni disposte dall’INPS sulla scorta del modello DM/10” e non aventi perciò a oggetto tributi;

con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 48, e dell’art. 11 preleggi, per avere la CTR “escluso l’efficacia, nei confronti del sig. E.S., delle notifiche eseguite dall’Agente della riscossione presso la Curatela del Fallimento apertosi sul patrimonio dell’odierna controparte”;

il primo motivo è fondato;

la CTR ha rilevato che le cartelle di pagamento sottese alle intimazioni di pagamento n. ***** e n. ***** recavano “l’indicazione riportata in legenda DM 107V”;

tale modello DM10/V attiene alla regolarizzazione della contribuzione previdenziale;

appare perqò evidente come le controversie relative alle intimazioni di pagamento n. ***** e n. ***** concernessero la materia della previdenza obbligatoria e appartenessero, perciò, alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro;

la giurisdizione che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, è attribuita ai giudici tributari è infatti limitata alle sole controversie aventi a oggetto i tributi, di ogni genere e specie (comma 1), nonché alle controversie catastali (comma 2), con la conseguenza che la giurisdizione tributaria non ha alcuna attinenza con le controversie in materia di contribuzione previdenziale;

contrariamente a quanto mostra di ritenere la CTR, né “ragioni di economia processuale” possono giustificare, evidentemente, deroghe al corretto riparto della giurisdizione tra i vari organi giurisdizionali né, quale criterio dello stesso riparto, può assumere rilievo il tipo di censure mosse agli atti impugnati, atteso che, come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez. U., 08/05/2007, n. 10375), “il detto criterio (di riparto) si traduce nell’irrilevanza sia delle formule giuridiche utilizzate dall’attore (prospettazione formale), sia delle richieste rivolte al giudice adito (petitum formale: es. annullamento di atto, condanna, inibitorie), dovendosi privilegiare la causa petendi, cioè la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e di cui si domanda la tutela, come oggettivamente configurata e qualificata dall’ordinamento, ancorché sulla base dei fatti allegati nel processo”;

pertanto, per le controversie relative alle intimazioni di pagamento n. ***** e n. *****, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario – da indentificare nel giudice del lavoro territorialmente competente – davanti al quale le parti devono essere rimesse;

passando allo scrutinio del secondo motivo, deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità di esso sollevata, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c. (comma unico, n. 1), dalla controricorrente per avere la CTR deciso la questione di diritto posta dal motivo in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, senza che l’esame del motivo stesso abbia offerto elementi per mutarne l’orientamento;

questa Corte, con indirizzo costante, ha affermato il principio secondo cui “(l)’accertamento tributario 11.3, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore – in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento – ma anche al contribuente, il quale, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo, nell’inerzia degli organi fallimentari, non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento, che può essere eccepita esclusivamente dal curatore, nell’interesse della massa dei creditori” (Cass., 15/03/2006, n. 5671, 30/04/2014, n. 9434; in senso analogo, tra le molte, Cass., 24/02/2006, n. 4235, 15/03/2006, n. 5671, 19/03/2007, n. 6476, 06/02/2009, n. 2910, 20/02/2014, n. 4113, 29/03/2017, n. 8034, nonché Cass., 11/05/2017, n. 11618, relativa a una fattispecie, analoga a quella per cui è causa, di notificazione solo al curatore fallimentare della cartella di pagamento costituente l’atto presupposto di un’impugnata intimazione di pagamento);

e’ stato altresì statuito che “(l)’avviso di accertamento, concernente crediti fiscali i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito, il quale conserva la qualità di soggetto passivo del rapporto tributario, pur essendo condizionata la sua impugnazione all’inerzia della curatela, sicché, in caso contrario, la pretesa tributaria è inefficace nei suoi confronti e l’atto impositivo non diventa definitivo” (Cass., 18/03/2016, n. 5392);

col ritenere l’invalidità delle impugnate intimazioni di pagamento in quanto relative a prodromiche cartelle di pagamento, inerenti a crediti i cui presupposti si erano determinati (negli anni 1993-1995) prima della dichiarazione di fallimento, non notificate al contribuente fallito (ma solo al curatore fallimentare), la CTR ha deciso in modo conforme ai citati principi di diritto, affermati dalla giurisprudenza di questa Corte;

l’esame del motivo non offre elementi per mutare l’orientamento espresso dagli stessi principi;

da ciò consegue l’inammissibilità del motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma unico, n. 1).

pertanto, il primo motivo deve essere accolto e il secondo motivo deve essere dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’accolto primo motivo, con dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative alle intimazioni di pagamento n. ***** e n. *****, davanti al quale le parti si rimettono;

la soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

PQM

accoglie il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo motivo; dichiara la giurisdizione ordinaria per le controversie relative alle intimazioni di pagamento n. ***** e n. *****, per le quali rimette le parti davanti al giudice ordinario; compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022

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