LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 7883-2021 proposto da:
CONSORZIO BONIFICA DELTA DEL PO, elettivamente domiciliato in ROMA, V. ANTONIO GRANISCI 9, presso lo studio dell’avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAUDIO MARTINO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DEL DEMANIO, CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO, EQUITALIA SUD SPA, *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 7664/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 02/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Premesso che il consorzio di bonifica Delta del Po ha proposto istanza di correzione della sentenza n. 7664/2020 resa da questa Corte nel giudizio proposto dall’Agenzia del demanio anche nei confronti del Consorzio di Bonifica Adige Po e di Equitalia sud spa, per la riforma della sentenza n. 102/2013 resa dalla CTR Veneto laddove, nella parte dispositiva, ha disposto la condanna dell’Agenzia del demanio il pagamento in favore del consorzio di bonifica Adige Po “ed in favore di del Consorzio di bonifica Adige PO delle spese, per errore tralasciando di indicare essa ricorrente come soggetto vittorioso, insieme al Consorzio di bonifica Adige Po, in favore del quale liquidare le spese del giudizio;
Ritenuto che l’istanza di correzione, ritualmente comunicata alle parti costituite, è fondata, vertendosi in ipotesi di errore materiale;
Considerato che va dunque disposta la correzione della sentenza suindicata, sostituendo nella parte dispositiva all’espressione “ed in favore di del consorzio di Bonifica Adige Po erroneamente indicata quella di “ed in favore del Consorzio di bonifica Delta del Po”.
P.Q.M.
Dispone correggersi la sentenza n. 7664/2020 pubblicata in data 2 aprile 2020 sostituendo, nella parte dispositiva, all’espressione “ed in favore di del consorzio di Bonifica Adige Po erroneamente indicata quella di “ed in favore del Consorzio di bonifica Delta del Po”.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022