LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10176-2020 proposto da:
A.I., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 37, presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO PAONE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronol. 487/2020 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositato il 21/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 29/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.
RILEVATO
– che viene proposto ricorso, sulla base di due motivi, avverso il decreto del Tribunale dell’Aquila del 21.2.2020, che ha respinto il ricorso contro il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
– che non svolge difese il Ministero intimato.
CONSIDERATO
– che il ricorso deduce:
1) nullità del decreto per motivazione insufficiente e contraddittoria circa il certificato di nascita della secondogenita del richiedente, laddove il Tribunale dichiara non essere stato posto in condizione di conoscere se tale nascita risponda al vero, senza disporre un rinvio per richiederlo all’istante, con violazione anche dell’art. 2697 c.c.: invece, il Tribunale avrebbe dovuto concedere il rinvio, posto che la figlia è poi nata il giorno *****, mentre l’udienza innanzi al giudice si era tenuta il 21 gennaio 2019;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 Cedu, degli artt. 2, 3, 29,30,31 e 32Cost., degli artt. 115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 268 del 1998, art. 5, comma 6, in quanto il richiedente era in condizioni di vulnerabilità ed è integrato in Italia, avendo egli avuto una seconda figlia, come può provare, ed egli vive con la moglie in una struttura dal 2017, mentre nel suo paese non potrebbe condurre una esistenza dignitosa;
– che il Tribunale ha ritenuto, anzitutto, il richiedente – cittadino del Ghana, il quale narra di essere fuggito perché coinvolto nella disputa per la successione del re – non è credibile, ampiamente argomentandone le ragioni; ed ha rilevato il mancato compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e la mancanza di elementi adeguati, da cui desumersi che la situazione del soggetto sia quella narrata;
– che il giudice del merito ha, dunque, ritenuto insussistenti i presupposti normativi per il rifugio e la protezione sussidiaria;
– che Tribunale, con riguardo al D.Lgs. n. 2151 del 2007, art. 14, lett. c), ha escluso che sussistano lo stato di guerra conclamato o il conflitto generalizzato, tali da integrare i presupposti di legge, dopo ampissimo esame delle fonti aggiornate sul paese di origine;
– che, infine, il giudice di merito ha rilevato l’assenza di ogni deduzione di profili di vulnerabilità integranti il presupposto della protezione umanitaria, non essendo stato provato il dedotto presupposto della inespellibilità del soggetto, quale padre di un bambino atteso da donna in gravidanza e per i sei mesi successivi, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d), esteso dalla Corte costituzionale con sentenza 27 luglio 2000, n. 376 al marito convivente della donna: ciò in quanto non è stato prodotto l’atto di nascita del bambino; né, ha aggiunto, sussistono altre condizioni di vulnerabilità, neppure adeguatamente specificate dal richiedente;
– che i due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono manifestamente inammissibili;
– che va anzitutto ricordato come il Tribunale non abbia ritenuto il richiedente credibile, in relazione al suo complessivo racconto: ed il giudizio di attendibilità del richiedente è giudizio sul fatto, non riproponibile in sede di legittimità;
– che, in particolare, il giudice del merito, nell’apprezzamento della credibilità del racconto del richiedente, si è attenuto al principio di procedimentalizzazione legale della decisione avendo operato la propria valutazione, alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, prendendo in considerazione, con delibazione non atomistica ma complessiva, tutte le circostanze dedotte in giudizio;
– che, con riguardo alla specifica richiesta di protezione umanitaria, per avere il richiedente avuto una figlia in data *****, difetta lo stesso interesse ad agire al riguardo, posto che in nessun caso l’esame compiuto dal giudice potrebbe condurre all’accoglimento della pretesa: dato che, come il ricorrente medesimo deduce, sarebbero decorsi in ogni caso i sei mesi dal parto quando il Tribunale assunse la decisione (Decreto 5 febbraio 2020, pubblicato il 21 febbraio 2020); né, sul punto, egli argomenta in altro modo al fine di censurare la decisione assunta dal giudice del merito circa l’assenza di diversi presupposti di vulnerabilità;
– che non occorre provvedere sulle spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022