LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18752-2020 proposto da:
I.O., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO SANNONER;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA. GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronol. 1174/2020 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositato il 25/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.
RILEVATO
– che viene proposto ricorso, sulla base di quattro motivi, avverso il decreto del Tribunale di Caltanissetta del 25 maggio 2020, che ha respinto il ricorso contro il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;
– che non svolge difese il Ministero intimato.
CONSIDERATO
– che il ricorso deduce:
1) violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 10 e 13, Dir. n. 2005/85/CE, art. 13, in quanto è mancata la traduzione in lingua conosciuta del decreto di rigetto impugnato;
2) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, avendo il richiedente, contrariamente da quanto opinato dal Tribunale, compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la sua richiesta, onde il giudice ha violato il principio dell’onere probatorio attenuato;
3) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8 e art. 14, lett. a), b) e c), perché la Nigeria non è un paese sicuro e vi è una seria situazione di instabilità socio-politica e di criminalità, con conflitti di carattere etnico-religioso e pericolosi gruppi mafiosi; ed il Tribunale ha omesso di valorizzare prove e riscontri, non avendo considerato che il richiedente ha dato prova della grave situazione di pericolo generalizzato della Nigeria;
4) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, perché certamente egli si trova in una situazione di vulnerabilità ed il giudice non ha valorizzato il lavoro dal richiedente svolto;
– che il Tribunale ha ritenuto, anzitutto, il richiedente – cittadino nigeriano, il quale narra di essere fuggito perché alcuni suoi amici sono stati arrestati per omosessualità, onde egli ha temuto di essere coinvolto, pur non essendo tale – non è credibile, ampiamente argomentandone le ragioni; ed ha rilevato il mancato compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e la mancanza di elementi adeguati, da cui desumersi che la situazione del soggetto sia quella narrata, avendo accertato che egli si è allontanato dal paese di origine per una ricerca di lavoro;
– che il giudice del merito ha, dunque, ritenuto insussistenti i presupposti normativi per il rifugio e la protezione sussidiaria, ritenendo il racconto non idoneo, dato il narrato, a rivelare la sussistenza dei presupposti previsti per la concessione delle forme di protezioni richieste, evidenziando come dalle stesse dichiarazioni rese risultino insussistenti, già in astratto, i presupposti giuridici richiesti per riconoscere lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria;
– che Tribunale, con riguardo al citato art. 14, lett. c), ha escluso che sussistano lo stato di guerra conclamato o il conflitto generalizzato, tali da integrare i presupposti di legge, dopo ampissimo esame delle fonti aggiornate sul paese di origine;
– che, infine, il giudice ha rilevato l’assenza di ogni deduzione di profili di vulnerabilità integranti il presupposto della protezione umanitaria, non essendo essa integrata dalla dedotta prestazione di un lavoro per due mesi, senza produzione di nessuna busta paga, non avendo neppure il richiedente appreso la lingua italiana;
– che, ciò posto, il primo motivo è inammissibile, sulla base del principio più volte ribadito secondo cui “In tema di protezione internazionale, l’obbligo di tradurre gli atti del procedimento davanti alla commissione territoriale, nonché quelli relativi alle fasi impugnatorie davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, è previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, al fine di assicurare al richiedente la massima informazione e la più penetrante possibilità di allegazione; ne consegue che la parte, ove censuri la decisione per l’omessa traduzione, non può genericamente lamentare la violazione del relativo obbligo, ma deve necessariamente indicare in modo specifico quale atto non tradotto abbia determinato un vulnus all’esercizio del diritto di difesa” (Cass. 3 luglio 2020, n. 13769; e già Cass. 27 maggio 2014, n. 11871; 13 gennaio 2012, n. 420): nel caso di specie, il ricorrente non ha avuto cura di precisare se e in che misura la mancata traduzione del provvedimento di cui sopra in una lingua conosciuta abbia determinato una violazione del suo diritto di difesa, tenuto conto che lo stesso si è regolarmente difeso in tutti i gradi del giudizio;
– che, quanto al secondo e terzo motivo, deve rilevarsi che non viene neanche censurata la ratio esposta dal provvedimento impugnato, il quale anzitutto ha escluso la stessa credibilità del racconto: e, al riguardo, questa Corte ha ormai chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass., ord. 30 ottobre 2018, n. 27503) e che “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio o ltiOSO circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; v. pure Cass., ord. 5 febbraio 2019, n. 3340); ed il giudizio di attendibilità del richiedente è giudizio sul fatto, non riproponibile in sede di legittimità;
– che, in particolare, il giudice del merito, nell’apprezzamento della credibilità del racconto del richiedente, si è attenuto al principio di procedimentalizzazione legale della decisione avendo operato la propria valutazione, alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, prendendo in considerazione, con delibazione non atomistica ma complessiva, tutte le circostanze dedotte in giudizio, mentre le censure mosse con il ricorso (che non mettono in rilievo ulteriori e decisivi elementi di fatto la cui valutazione sarebbe stata pretermessa) sono orientate piuttosto a criticare l’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, costituente però quaestio facti, censurata (in modo inammissibile) alla luce del paradigma di cui al previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in guisa di vizio motivazionale e non di omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti;
– che va altresì ribadito il principio consolidato, secondo cui è manifestamente inammissibile la doglianza concernente il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), atteso che, in presenza delle dichiarazioni inattendibili dello straniero, neppure occorre un approfondimento istruttorio officioso in riferimento all’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alle citate disposizioni; mentre è compiuta ed ampia la valutazione, da parte del giudice del merito, della situazione oggettiva del paese di provenienza, in rapporto ai presupposti di riconoscimento della protezione di cui al citato art. 14, lett. c), in base a COI aggiornate e attendibili, che il ricorrente censura in modo affatto generico e non congruente (cfr. Cass. n. 7912 del 2021; Cass. n. 6897 del 2020; Cass. n. 27503 del 2018; Cass. n. 21142 del 2019);
– che, del pari, la quarta censura è inammissibile, in quanto il Collegio di prime cure ha puntualmente esaminato, come dianzi già evidenziato, le condizioni socio-politiche della Nigeria, puntualizzando come il richiedente non ebbe a dedurre alcuna situazione particolare di sua specifica vulnerabilità (cfr. Cass. n. 9304 del 2019);
– che, avendo il giudice del merito compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione nel rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia ed esponendo le ragioni per le quali ha reputato il richiedente privo dei requisiti idonei al riconoscimento dello status o della protezione sussidiaria o umanitaria, nessuna censura può essere promossa in questa sede, trattandosi, per l’appunto, di valutazioni fattuali non sindacabili dinanzi al giudice di legittimità (cfr., in termini, Cass. n. 4053 del 2020, Cass. n. 4054 del 2020 e Cass. n. 4055 del 2020; Cass. n. 1777 del 2020 e Cass. n. 1778 del 2020; Cass. n. 21283 del 2019);
– che le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022