LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giusepp – Presidente –
Dott. SUCCIO R. – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GORI Pierpao – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvato – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26380/2012 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC ags.rm2.mailcert.avvocaturastato.it);
– ricorrente –
Contro
CAR SERVICE s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, G.G., P.G. tutti rappresentati e difesi giusta delega in atti dall’avv. Luigi Quercia con domicilio eletto in Roma al viale del Vignola n. 5 presso lo studio dell’avv. Livia Ranuzzi (PEC liviaranuzzi.ordineavvocatiroma.org);
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 78/10/11 depositata il 22/11/2011, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 26/11/2021 dal Consigliere Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dei contribuenti e in riforma della sentenza di primo grado ha dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento impugnato per IVA ed IRAP 2003 quanto alla società CAR SERVICE s.r.l. e per IRPEF 2003 quanto ai ridetti sigg.ri G. e P., soci della stessa;
– avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a tre motivi; i contribuenti resistono con unico controricorso.
CONSIDERATO
che:
– preliminarmente, rileva la Corte che sono in atti istanze di definizione D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 presentate nell’interesse dei ricorrenti P.G. e G.G.; alla luce della documentazione ad esse allegate sussistono le condizioni perché sia dichiarato estinto il giudizio limitatamente alla posizione dei suddetti controricorrenti: il presente giudizio prosegue quindi unicamente nei confronti di CAR SERVICE s.r.l.;
– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. nonché del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 25, comma 1, lett. D) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR ritenuto che le affermazioni dell’Ufficio non fossero suffragate da sufficienti elementi probatori mentre il giudicato penale assolutorio formatosi nei confronti dei contribuenti oggi controricorrenti sigg.ri G. e P. costituisse inequivocabilmente prova della estraneità della società e quindi dei soci alla frode perpetrata da BEST CAR IMPORT s.r.l., altro soggetto, e l’effettività delle operazioni commerciali intercorse con essa;
il secondo motivo censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per avere il giudice dell’appello omesso di valutare gli elementi probatori offerti dall’Agenzia delle Entrate relativi sia alle differenze tra gli importi pagati dai clienti, anche tramite operazioni di finanziamento intercorse tra CAR SERVICE s.r.l. e società finanziarie, e quelli dichiarati dalla società come ricavi; sia alle caratteristiche del fornitore BEST CAR IMPORT s.r.l. (che ha operato per breve tempo senza versare imposte né presentare elenchi INTRASTAT, era sprovvista di dipendenti e collaboratori, come specificato a pag. 47 e seguenti del ricorso per cassazione) e ai rapporti intercorsi con la società contribuente;
– il terzo motivo deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17 e 19 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
i motivi possono trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro e sono fondati;
invero, la CTR ha ritenuto di annullare l’atto impugnato, in riforma della sentenza di primo grado, in quanto risulterebbe agli atti di causa un “deficit probatorio diretto” (pag. 4 quartultimo periodo) quanto alla pretesa di maggiori tributi in forza sia di quanto dedotto e provato dalla difesa dei contribuenti, sia della natura presuntiva degli elementi presentati dell’Erario; in concreto quindi “in mancanza di elementi probatori diretti a carico della CAR SERVICE s.r.l. e dei due soci” (pag. 4 penultimo periodo), gli accertamenti del giudizio penale “risultano utili anche in questa sede”;
in definitiva quindi, la CTR ha ritenuto che difettando una prova diretta della partecipazione o della consapevolezza della frode in capo a CAR SERVICE s.r.l. e ai soci della stessa, le risultanze del giudizio penale fossero sufficienti a ritenere non provate le ragioni della pretesa dell’Ufficio;
tal affermazione è contraria con i principi ripetutamente affermati da questa Corte, secondo la quale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27566 del 30/10/2018; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 15369 del 20/07/2020) in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi;
– nel ritenere quindi necessaria prova diretta del coinvolgimento dei contribuenti nella frode, la CTR ha del tutto svalutato ed in concreto non valutato – come avrebbe dovuto – gli elementi presuntivi dedotti dall’Ufficio la cui presenza agli atti avrebbe potuto far ribaltare l’onere probatorio in capo ai contribuenti;
inoltre, avendo del tutto tralasciato la valutazione di detti elementi presuntivi, il giudice dell’appello si è meramente adeguato alle risultanze del giudizio penale, con ciò effettivamente discostandosi dai principi indicati da questa Corte, secondo i quali (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17258 del 27/06/2019) la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perché il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta decisione è destinata ad operare; la sentenza è quindi cassata nei confronti di CAR SERVICE s.r.l. con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio nei confronti del sig. G.G. e del sig. P.G.; accoglie il ricorso nei confronti di CAR SERVICE s.r.l.; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2022