Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.1246 del 17/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35655-2019 proposto da:

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA n. 22 presso lo studio Legale GERARDO VESCI &

PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati GERARDO VESCI, LEONARDO VESCI;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II n. 209, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO CIRILLO, ERNESTO MARIA CIRILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4612/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/09/2019 R.G.N. 785/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO

che:

1. Con sentenza depositata il 19.9.2019 la Corte di appello di Napoli (in conformità ad altre pronunce già assunte dalla stessa Corte territoriale) ha respinto il reclamo proposto da Ericsson Telecomunicazioni s.p.a. avverso la sentenza con cui il Tribunale della medesima sede aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo intimato a G.L. con lettera del ***** e ne aveva ordinato la reintegra nel posto di lavoro, condannando l’azienda a risarcirle i danni in misura pari alle retribuzioni percipiende dal recesso alla reintegra, in applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4.

2. La Corte distrettuale ha preliminarmente ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata con riguardo al diverso regime sanzionatorio conseguente alla violazione dei criteri di scelta nell’ambito dei licenziamenti collettivi e dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, considerata l’assoluta differenza tra le due tipologie di recesso; ha, poi, ritenuto illegittimo il licenziamento in considerazione della immotivata (in quanto non illustrata nella comunicazione di avvio della procedura) limitazione della platea dei dipendenti a talune sedi aziendali, anche a fronte di un progetto di ristrutturazione che ricomprendeva tutto il complesso aziendale e in assenza di allegazioni e prova circa la infungibilità (e dunque, la impossibilità di reimpiego in altri settori aziendali) del lavoratore.

3. Per la cassazione di tale sentenza la società propone ricorso affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste il lavoratore con controricorso, illustrato da memoria.

4. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Le parti hanno depositato, prima dell’udienza di discussione, un verbale di conciliazione stipulato in data 5.5.2021 in sede sindacale ove, fra l’altro, hanno dato atto della rinunzia della società al giudizio pendente avanti a questa Corte e dell’accettazione del lavoratore.

2. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., (che, nella specie, deve essere dichiarata con sentenza, anziché nella forma alternativa del decreto presidenziale – citato art. 391 c.p.c., comma 1, – in dipendenza dell’adozione del provvedimento a seguito della discussione in pubblica udienza. Cfr. Cass. S.U. n. 6407 del 2004, Cass. n. 11211 del 2004, Cass. n. 1913 del 2008, Cass. n. 14138 del 2015).

3. Nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscritta dal ricorrente e dal rispettivo difensore munito di procura generale.

4. Inoltre a tale rinuncia ha prestato adesione scritta la controparte.

5. Ne consegue che va dichiarata l’estinzione del giudizio e che non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022

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