LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22198/2020 proposto da:
O.S., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Corte di Cassazione, difeso dall’avvocato Verlato Davide, procura in atti;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1245/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/09/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. – O.S., cittadino nigeriano, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’Interno, contro la sentenza dell’11 maggio 2020, con cui la Corte d’appello di Venezia ha respinto il suo appello avverso ordinanza del locale Tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale o umanitaria.
2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato per i fini dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.
Considerato che:
3. – Il primo mezzo denuncia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto la Corte di appello civile di Venezia in relazione alla domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), nonché di protezione umanitaria non ha fatto corretta applicazione in sede di motivazione e di decisione dei principi elaborati in sede giurisprudenziale relativi alla materia istruttoria e di quelli contenuti del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, relativi all’esame del richiedente asilo ed alla valutazione del materiale probatorio, acquisendo d’ufficio tutte le informazioni necessarie per integrare gli elementi non offerti dal richiedente il quale secondo giurisprudenza consolidata può limitarsi a fornire degli indizi relativi alla veridicità del racconto in caso di impossibilità di procurarsi delle prove nel Paese di origine come avvenuto nel caso concreto”.
Il secondo mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che stato oggetto di discussione tra le parti nonché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in riferimento del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, unitamente a possibile violazione dell’art. 8 della Cedu.
considerato che:
4. – Il ricorso è inammissibile.
4.1. – Il primo mezzo manca totalmente di misurarsi con il contenuto della sentenza impugnata, che ha ritenuto non credibile la narrazione del richiedente (in particolare a pagina 5 della sentenza impugnata), circostanza, questa, che preclude l’accesso alla protezione sussidiaria ai sensi delle invocate del citato art. 14, lett. a) e b), (tra le tante Cass. 29 maggio 2020, n. 10286). Nel motivo non c’e’ poi alcun riferimento ad una qualche condizione di vulnerabilità del richiedente, sicché il riferimento alla protezione umanitaria contenuto nella trascritta rubrica rimane incomprensibile.
4.2. – Il secondo mezzo è inammissibile anch’esso.
Si tratta difatti di una censura totalmente generica e versata in fatto, la quale, quanto alla protezione sussidiaria, ignora gli argomenti addotti, nella sentenza impugnata, a fondamento della decisione di rigetto, e, quanto alla protezione umanitaria, non indica neppure approssimativamente quali sarebbero gli specifici profili di vulnerabilità, esclusi dalla Corte d’appello, che affliggerebbero il richiedente.
5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022