Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1254 del 17/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16658/2017 proposto da:

R.G., R.L., elettivamente domiciliati in Roma, Via Tibullo n. 10, presso lo studio dell’avvocato Fiorentino Guido, rappresentati e difesi dall’avvocato Nasuti Gianfranco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Banca Carige S.p.a. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, quale incorporante la Cassa di Risparmio di Savona S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Alberico II n. 4, presso lo studio dell’avvocato Argirò

Massimo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Trucco Luigi, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 261/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, pubblicata il 24/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/11/2021 dal Cons. Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

R.G. e R.L. proponevano appello avverso la sentenza n. 174/12 con cui il tribunale di Savona nella causa ordinaria r.g. 1909/2004 (nella quale gli attori, in qualità di fideiussori di una società correntista chiedevano dichiararsi la nullità della fideiussione e contestavano la correttezza dei saldi relativi ai conti correnti accesi presso la Cassa di Risparmio di Savona, dalla predetta società, per addebito di interessi superiori al tasso soglia e per illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi), a cui era riunita la causa di opposizione a decreto ingiuntivo r.g. 3483/2004 (richiesto dalla banca per il pagamento del saldo), rigettava le domande degli attori e confermava integralmente il decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opponenti alle spese.

A seguito di gravame degli attori/opponenti, la Corte distrettuale confermava la sentenza di primo grado, osservando che il CTU aveva accertato che, anche considerando le commissioni di massimo scoperto, il saldo negativo del conto rettificato era addirittura superiore a quello preteso della banca; che il tasso soglia non era stato superato e ai fini della verifica di tale superamento non doveva tenersi conto delle cms, trattandosi di rapporto esauritosi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, conv. in L. n. 2 del 2009; che nella specie si applicava, ratione temporis, la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, che consentiva l’anatocismo e che tale disciplina era stata rispettata dalle clausole stipulate dopo l’entrata in vigore della Delib. CICR 9 febbraio 2000.

R.G. e R.L., hanno proposto ricorso in cassazione sulla base di tre motivi, mentre Banca Carige spa quale incorporante la Cassa di Risparmio di Savona ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile la produzione in appello della scrittura privata del 25 luglio 2008, recante la transazione stipulata tra la banca e gli ex soci della società debitrice, perché ad avviso della Corte del merito si trattava di un documento che avrebbe potuto essere prodotto fin dal giudizio di primo grado. I ricorrenti hanno precisato, nella parte narrativa del ricorso, che la scrittura in questione conteneva una transazione che poneva fine a tutti i contenziosi tra la società debitrice e la banca, compreso quello riguardante il credito azionato in sede monitoria.

Con il secondo motivo, i ricorrenti prospettano il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 1853,2697 c.c., dell’art. 119TUB e dell’art. 210 c.p.c., con riferimento anche alla contestazione della commissione di massimo scoperto, al calcolo del TEG, nonché alla rilevabilità d’ufficio della natura usuraria degli interessi passivi.

Con il terzo motivo, si chiede la riforma della statuizione sulle spese processuali, per effetto dell’accoglimento del ricorso.

Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti. Infatti, l’art. 345 c.p.c., secondo il testo di cui alla L. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis – contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, trattandosi di giudizio pendente in primo grado, alla data dell’entrata in vigore della richiamata legge (art. 58, comma 2 Legge cit.) – prevedeva il vaglio di indispensabilità del nuovo documento (che è stato successivamente “espunto” dal predetto art. 345 c.p.c., D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, convertito con mod. dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha soppresso le parole “che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero”). Pertanto, non era sufficiente a giustificare la declaratoria di inammissibilità, da parte della Corte d’appello, della produzione della scrittura privata del 25.7.2008, contenente la transazione che poneva fine a tutti i contenziosi tra la società debitrice e la banca tra cui quello oggetto di controversia, la considerazione che i documenti avrebbero potuto essere prodotti già nel giudizio di primo grado, atteso che tale regola valeva “salvo” che il collegio non li ritenesse indispensabili in Corte d’appello avrebbe dovuto, quindi, valutare se il documento in questione fosse o meno indispensabile ai fini della decisione e non dichiararne senz’altro l’inammissibilità, sol perché avrebbe potuto essere prodotto già davanti al tribunale.

In accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022

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