LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15585/2015 R.G. proposto da:
G.M. SRL, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, G.A., (C.F. *****), GI.MI., (C.F. *****), rappresentati e difesi dall’Avv. Prof.
LAURA CASTALDI, e dall’Avv. NICOLA L. DE RENZIS SONNINO, in virtù
di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. ROBERTO LUCA LOBUONO TAJANI, in Roma, Via Fabio Massimo, 107;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 2379/16/14, depositata in data 9 dicembre 2014;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022 dal Consigliere Filippo D’Aquino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LOCATELLI GIUSEPPE, che ha concluso per l’accoglimento parziale del quinto e del sesto motivo quanto all’IVA e per il rigetto dei restanti motivi.
PREMESSO che:
La società contribuente G.M. SRL e i soci G.A. e GI.MI. hanno impugnato tre avvisi di accertamento con i quali, a seguito di PVC, si recuperavano maggiori IRAP e IVA a carico della società in relazione al periodo di imposta 2005 e – in considerazione del fatto che la società contribuente rivestiva in tale periodo di imposta la forma giuridica di società di persone – si recuperava per trasparenza maggiore IRPEF a carico dei soci;
che con l’avviso di accertamento nei confronti della società si contestava l’inattendibilità della contabilità, recuperandosi costi indeducibili in quanto non inerenti e non certi, con particolare riferimento a fatture relative a contratto di subappalto con G. Costruzioni di G.L. & C. SAS;
che la CTP di Pistoia ha parzialmente accolto i ricorsi, ritenendo insussistente un quadro indiziario pregnante, con la sola eccezione dei recuperi attinenti a schede carburanti e ai costi di ristorazione;
che la CTR della Toscana, con sentenza in data 9 dicembre 2014, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo sussistente un quadro indiziario adeguato, alla luce della genericità della documentazione prodotta, delle anomalie rilevate in relazione al contratto di subappalto, nonché del vantaggio fiscale conseguente alla compensazione dei maggiori ricavi con le perdite di gestione, ritenendosi – infine – congrua nel quantum la ricostruzione del costo effettivo delle prestazioni in subappalto operata dall’Ufficio;
che hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti affidato a otto motivi e che l’Ufficio si è costituito ai solo fini della partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
La società contribuente ha depositato memoria, con la quale ha dedotto che sono state emesse a termini del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68, tre cartelle di pagamento in relazione agli avvisi di accertamento per cui è causa, precisamente cartella n. ***** a carico della società, notificata alla socia Gi., per IVA, IRAP, sanzioni e accessori (doc. 1), cartella n. ***** a carico della socia Gi. per IRPEF e accessori (doc. 2) e cartella n. 0***** a carico del socio G. per IRPEF e accessori (doc. 3);
che i contribuenti hanno dichiarato di essersi avvalsi della definizione agevolata di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, (docc. 1-bis e 3-bis), allegando di avere ottemperato alla suddetta definizione agevolata, chiedendo – pertanto – dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
che l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha fatto pervenire istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, dando atto che i contribuenti hanno provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;
che le spese restano a carico della parte che le hanno anticipate D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 46, comma 3;
che non sussistono i presupposti per condannare il contribuente ricorrente al raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ove la causa di inammissibilità del ricorso sia sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782)
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022