Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1273 del 17/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Supergo società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Chiara Settesoldi, con domicilio eletto in Roma, via Premuda n. 1/a, presso lo studio dell’avv. Alessia Panella;

– ricorrente –

contro

V.M., rappresentato e difeso dall’avv. G.B. Ettore De Gregori, con domicilio eletto in Roma, via Germanico n. 213, presso lo studio dell’avv. Elisabetta Esposito;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Massa, depositata il 17 novembre 2020 nel procedimento n. R.G. 733/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal Consigliere Ileana Fedele;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giovanni Giacalone, che, visto l’art. 380-ter c.p.c., chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, comunque infondato nel merito, con le conseguenze di legge.

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Massa, in un processo promosso da V.M. per ottenere il pagamento di differenze retributive, con condanna in solido, del datore di lavoro, Supergo società cooperativa, e della committente, United Parcel Italia s.r.l., ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal datore sul rilievo che il rapporto di lavoro aveva avuto la sua esecuzione e conclusione in territorio del Comune di Massa;

2. avverso questo provvedimento la Supergo ha proposto ricorso per regolamento di competenza, notificato unicamente al V., insistendo per dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale di Firenze, sede della società all’epoca dell’introduzione del giudizio, ovvero del Tribunale di Pistoia, nel cui circondario era stata nelle more trasferita la sede legale della cooperativa;

3. il V. ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c., comma 5, eccependo l’improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza del ricorso;

4. il P.G. in sede, richiesto del proprio parere, ha concluso nei sensi su indicati;

5. ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., comma 2, tali conclusioni sono state comunicate alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

RITENUTO

che:

1. con il proposto regolamento, la Supergo deduce la violazione dell’art. 413 c.p.c., in quanto nessuno dei tre criteri ivi previsti in via alternativa potrebbe radicare la competenza del Tribunale di Massa. Infatti: la sede legale del datore di lavoro ricadeva nel circondario del Tribunale di Firenze al momento dell’introduzione del giudizio, mentre era stata successivamente trasferita in provincia di Pistoia; il lavoratore non aveva provato che il contratto di lavoro fosse stato sottoscritto a *****, piuttosto rinvenendosi nei contratti di assunzione l’indicazione di *****, ricadente nel circondario di Firenze, come luogo di sottoscrizione; né può soccorrere il criterio della dipendenza alla quale era addetto il lavoratore, atteso che, dal contratto di assunzione, il luogo di lavoro risultava essere presso il magazzino UPS di *****, che non poteva considerarsi una dipendenza della società datrice di lavoro, la quale non aveva a ***** alcun ufficio, mezzo o nucleo organizzato di beni per l’esercizio dell’impresa; in provincia di ***** il lavoratore espletava la propria attività lavorativa solo perché ivi venivano eseguiti i trasporti commissionati, fra gli altri, da UPS s.r.l. a Poli Consorzio, di cui la Supergo è consorziata;

2. in via preliminare, non può essere accolta l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal resistente per mancata produzione della comunicazione di cancelleria del provvedimento impugnato, atteso che l’ordinanza del Tribunale di ***** risulta emessa in esito all’udienza del 17 novembre 2020 ed il ricorso per regolamento di competenza è stato notificato in data 9 dicembre 2020 e, dunque, ben prima del termine di trenta giorni previsto dall’art. 47 c.p.c., comma 2, sicché non assume rilievo, in virtù della cd. “prova di resistenza” (su cui v. di recente, Cass. Sez. 1, 10/07/2020, n. 14839, e Sez. 6-1, 15/10/2020, n. 22324), la mancata produzione della comunicazione di cancelleria, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione del provvedimento indicata nel ricorso e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività (Cass. Sez. 6-3, 10/07/2013, n. 17066; in senso conforme, Cass. Sez. 6 – 3, 30/04/2019, n. 11386);

3. ancora in via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, pure sollevata dal resistente, per mancata attestazione di conformità della copia cartacea del ricorso all’originale notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 9 dicembre 2020, considerato che parte ricorrente ha ritualmente provveduto all’attestazione di conformità delle copie analogiche agli originali informatici, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis e 1-ter;

4. sempre in via preliminare, non è ravvisabile la causa di inammissibilità prospettata dal P.G., in quanto, rispetto alla causa oggetto del presente regolamento, non è stata assunta alcuna decisione di merito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 42 c.p.c., considerato che l’autorizzazione alla chiamata in giudizio del terzo, a scopo di eventuale manleva, contenuta nella medesima ordinanza assunta in esito all’udienza del 17 novembre 2020, concerne la posizione e la domanda della società UPS, onde l’ordinanza, benché unica sotto il profilo formale, contiene diverse decisioni, ciascuna relativa alle varie domande proposte, con conseguente impugnabilità del capo relativo alla pronuncia sulla competenza, autonomo dagli altri e di tipo esclusivamente processuale, con l’istanza di regolamento di competenza (v. Cass. Sez. 6 – 3, 16/03/2017, n. 6826);

5. infine, ancora in via preliminare, benché il ricorso non risulti notificato alla società UPS, non va disposta l’integrazione del contraddittorio, trattandosi di litisconsorzio facoltativo (Cass. Sez. 3, 20/03/2010, n. 6824), non emergendo, peraltro, che la predetta società, convenuta in qualità di committente solidalmente responsabile ai sensi del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29, comma 2, abbia sollevato eccezione di incompetenza territoriale;

6. nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato, dovendosi dare continuità all’indirizzo che, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente per le controversie di lavoro, ha affermato che la nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore”, di cui all’art. 413 c.p.c., “deve interpretarsi estensivamente, come articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora” (Cass. Sez. 6-L, 15/07/2013, n. 17347; Cass. Sez. 6-L, 08/02/2018, n. 3154);

7. nella specie, è pacifico, in quanto dedotto dalla stessa società ricorrente, che nei contratti di assunzione fosse indicata come sede lavorativa il magazzino della UPS di *****; tale sede rientra nella nozione di “dipendenza alla quale è addetto il lavoratore”, nell’accezione sopra esposta, trattandosi del luogo di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa, ove hanno inizio e fine le mansioni quotidianamente svolte dal lavoratore (così, in fattispecie in termini, Cass. Sez. 6-L, 07/12/2017, n. 29344);

8. le spese di giudizio relative al presente regolamento, compresa l’istanza di condanna alle spese ex art. 96 c.p.c., comma 3, formulata dal resistente, sono rimesse al definitivo;

9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese al definitivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022

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