LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. FEDELE Ileana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
G.L., rappresentato e difeso dall’avv. Gian Franco Puppola, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata avv.gianfrancopuppola.cnfpec.it;
– ricorrente –
contro
Diocesi di Terni, Narni, Amelia, in persona del Vescovo pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Pizzoferrato, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata alberto.pizzoferrato.ordineavvocatibopec.it;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del Tribunale di Terni depositata il 20 luglio 2020 nel procedimento n. R.G. 553/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal Consigliere Ileana Fedele;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Roberto Mucci, che, visto l’art. 380-ter c.p.c., chiede l’accoglimento del proposto regolamento, con le conseguenze di legge.
RILEVATO
che:
il Tribunale di Terni, in un processo promosso da G.L. per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto e nel quale la Diocesi di Terni, Narni e Amelia, quale datore di lavoro, aveva formulato domanda riconvenzionale di “risarcimento del danno all’immagine” cagionato dalla condotta del dipendente, oggetto di procedimento penale pendente, ha disposto la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., per la portata pregiudiziale con efficacia vincolante del giudizio penale, nel cui ambito si era costituita parte civile la Diocesi per il risarcimento di “tutti i danni materiali e morali”;
avverso questo provvedimento il G. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, sostenendo l’insussistenza dei presupposti per la disposta sospensione;
la Diocesi ha depositato memoria ex art. 47 c.p.c., comma 5, contestando il fondamento del ricorso;
il P.G. in sede, richiesto del proprio parere, ha concluso nei sensi su indicati;
ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., comma 2, tali conclusioni sono state comunicate alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-ter c.p.c., nelle quali hanno rappresentato che il processo ritenuto pregiudicante, già pendente innanzi al Tribunale di Terni, è stato definito con sentenza n. 1188/2020 passata in giudicato; la causa sospesa è stata riassunta e, in data 25 novembre 2021, si è tenuta l’udienza fissata per la prosecuzione.
RITENUTO
che:
nell’ipotesi in cui, disposta la sospensione del processo e proposto regolamento di competenza per contestare la sussistenza di un’ipotesi di sospensione necessaria, il processo ritenuto pregiudicante venga deciso con sentenza passata in giudicato, il provvedimento di sospensione è da considerarsi superato per effetto della definitività del provvedimento adottato in ordine alla causa ritenuta pregiudiziale, con la regolare riassunzione della causa già sospesa;
tale nuova situazione determina la sopravvenuta carenza di interesse delle parti in ordine alla decisione sulla questione relativa alla sospensione (Cass. Sez. U. 29/03/2013, n. 7932);
il venir meno dell’interesse alla decisione comporta l’inammissibilità del ricorso, in quanto “l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato” (Cass. Sez. U. 28/04/2017, n. 10553);
le spese di giudizio relative al presente regolamento sono rimesse al definitivo;
in quanto giustificata dalla cessazione dell’interesse alla decisione della controversia, sopravvenuta rispetto all’epoca di proposizione del ricorso, la dichiarazione d’inammissibilità non comporta l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, riferibile esclusivamente all’ipotesi in cui il giudizio di legittimità si concluda con il rigetto dell’impugnazione ovvero con la dichiarazione dell’inammissibilità originaria della stessa (Cass. Sez. U. 14/12/2020, n. 28383).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese al definitivo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022