LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21800-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI;
– ricorrenti –
contro
T.C.D., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELA PIA MANCINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2712/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 20/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. La Corte d’appello di Bari ha respinto l’appello dell’INPS confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non dovuta dall’ing. T.C.D. (dipendente della s.p.a. Acquedotto Pugliese) la somma pretesa dall’Istituto a titolo di contribuzione sulla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero professionale dal medesimo svolta nell’anno 2010.
2. La Corte territoriale ha ritenuto che il principio di universalizzazione della copertura assicurativa obbligatoria, affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 30344 del 2017; n. 32166 del 2018), dovesse considerarsi derogato per i lavoratori autonomi, percettori di un reddito inferiore al limite dei 5.000,00 Euro e che tale deroga fosse applicabile nella fattispecie oggetto di causa in cui l’ingegnere, parte appellata, aveva prodotto nell’anno 2010 un reddito da lavoro autonomo pari ad Euro 1.744,00 ai fini Irpef, che portava a qualificare il medesimo come lavoratore autonomo occasionale, non obbligato all’iscrizione alla gestione separata ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. dalla L. n. 326 del 2003.
3. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. T.C.D. ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria.
5. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
6. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con mod. dalla L. n. 111 del 2011, della L. n. 247 del 2010, art. 21, comma 8, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con mod. dalla L. n. 326 del 2003 per avere i giudici di appello, in ipotesi di ingegnere iscritto all’albo e alla Cassa di appartenenza (Inarcassa) ove ha versato solo il contributo integrativo, dichiarato non sussistente l’obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata sul presupposto che in difetto di superamento del limite di reddito (pari ad Euro 5.000,00) indicato dal D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 44, comma 2, l’attività professionale svolta dovesse essere qualificata come occasionale, alla stregua di tale ultima disposizione.
7. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
8. Questa Corte ha affermato che l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021).
9. Dirimente deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno. A tale riguardo, è stato anche chiarito che il requisito dell’abitualità dev’essere accertato in punto di fatto, precisandosi, altresì, che, ai fini di detto accertamento, possono rilevare “le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività” oppure, in senso contrario, “la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad Euro 5.000,00” (Cass. n. 4419 del 2021 cit), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo, trattandosi “pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all’interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto” (Cass. n. 4419 del 2021 cit.).
10. Tanto premesso, risulta evidente l’errore in cui è incorsa la Corte di appello che, senza accertare – a monte – se l’attività fosse abituale o occasionale (v. anche in motiv. Cass. n. 11003 del 2021 resa in fattispecie analoga), ha escluso l’obbligo contributivo in ragione della produzione, da parte dell’ingegnere, nell’anno dedotto in lite di un reddito inferiore alla soglia di 5.000,00.
11. Poiché la Corte di merito non si è uniformata ai suesposti principi di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022