Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1281 del 17/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul conflitto negativo di competenza sollevato dal Tribunale di Palermo sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea con regolamento di competenza iscritto al n. 22609/2020 RG nel procedimento proposto con ricorso di:

F.L.;

– Ricorrente-

nei confronti di:

Questore della Provincia di Trapani;

– Resistente –

RILEVATO

che:

– F.L., cittadino tunisino nato il *****, ha proposto ricorso al Giudice di Pace di Trapani avverso il decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore di Trapani il 28 ottobre 2019;

– Il Giudice di Pace di Trapani con ordinanza del 22/11-11/12/2019 ha dichiarato la propria incompetenza per materia assegnando al ricorrente termine per la riassunzione davanti al Tribunale di Palermo sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale. Ha rilevato infatti una connessione fra l’opposizione al respingimento e la convalida del provvedimento di trattenimento nonché l’attinenza dell’impugnazione del respingimento a ragioni di protezione internazionale e cioè al rischio di subire violenze e violazioni dei diritti umani per effetto del rientro in patria;

– Il Tribunale di Palermo non ha condiviso le ragioni della dichiarazione di incompetenza e ha proposto, in data 6 agosto 2020, regolamento di competenza con il quale ha evidenziato come la individuazione del giudice competente è stata risolta dal legislatore con il D.L. n. 113 del 2018 convertito in L. n. 132 del 2018 (che ha introdotto al D.Lgs. n. 286 del 1998, T.U. immigrazione, art. 10, il comma 2 bis, con il quale si richiama il testo unico relativo alla competenza del giudice di pace, art. 13, comma 8). Pertanto, per espressa disposizione legislativa, i decreti di respingimento, emessi dal questore ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10, comma 2, vanno impugnati davanti al giudice di pace del luogo in cui ha sede l’autorità che ha emesso il decreto. Il Tribunale di Palermo ha escluso che la competenza possa ritenersi di competenza della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale per ragioni di connessione una volta che il legislatore, con l’attribuzione al giudice di pace della competenza in questa materia, ha escluso inequivocamente quella delle sezioni specializzate. Ha rilevato inoltre il Tribunale che nessun trattenimento è in atto in quanto il sig. F., raggiunta la maggiore età, ha lasciato il c.p.A. di Marsala rendendosi irreperibile, né alcuna controversia concernente il sig. F. risulta pendente davanti al Tribunale di Palermo cosicché deve ritenersi anche in fatto che nessuna ragione di connessione astrattamente determinativa della competenza della sezione specializzata sia sussistente allo stato;

– Sulla richiesta di regolamento di competenza il P.G. presso la Corte di Cassazione con requisitoria del 16.2.2021 ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Trapani.

RITENUTO

Che:

– La competenza del giudice di pace è chiaramente delineata dall’attuale quadro normativo che fa capo al testo unico immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998), art. 10, come modificato dal D.L. n. 113 del 2018 (convertito in L. n. 132 del 2018) che ha introdotto l’art. 10, comma 2bis, in cui si richiama il testo unico, art. 13, comma 8, che rimanda a sua volta alla competenza del giudice di pace in materia di opposizione ai decreti di espulsione fissata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18.

– Non esistono ragioni di connessione una volta esclusa da parte del Tribunale di Palermo la pendenza di controversie relative al sig. F. e la sussistenza stessa di un trattenimento presso il c.p.A. in cui il ricorrente era stato collocato dopo il suo ingresso in Italia.

– Il contenuto dell’impugnazione del provvedimento di respingimento, in cui si farebbe riferimento a ragioni ostative al rimpatrio, ai sensi dell’art. 19 del T.U. Immigrazione, non costituisce di per sé una ragione di attribuzione della competenza alla sezione specializzata nell’attuale sistema di ripartizione delle competenze conseguente alla istituzione delle sezioni specializzate.

– Va pertanto dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Trapani senza alcuna statuizione sulle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Trapani.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022

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