LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLÈ Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18437-2020 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della Società di cartolarizzazione dei crediti INPS (SCCI s.p.a.), rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO ed EMANUELE DE ROSE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto;
– ricorrente –
contro
M.A., rappresentato e difeso dall’avv. LUISA CARPENTIERI, presso il cui studio in LECCE, Via Braccio Martello 2, e’ elettivamente domiciliato;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 641/2019 della CORTE SALERNO, depositata il 6/11/2019, NRG 938/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore BELLE’.
RITENUTO
che:
1. la Corte d’Appello di Salerno ha rigettato il gravame proposto dall’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito INPS), anche per conto di SCCI s.p.a., nei riguardi della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore con la quale era stata dichiarata prescritta la pretesa al pagamento dei contributi e relative sanzioni alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, asseritamente dovuti da M.A., quale avvocato, per l’anno 2009;
2. sebbene il giudice di prime cure avesse pronunciato sulla prescrizione, la Corte territoriale riteneva assorbente il diverso profilo riguardante l’insussistenza del credito, in quanto, pur essendovi connessione tra l’attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista, il reddito prodotto nel 2009 era inferiore alla soglia di Euro 5.000,00, il cui superamento era ritenuto dalla Corte necessario per l’iscrizione alla gestione separata;
3. l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da controricorso di M.A.;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., e M.A. ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO
che:
1. il motivo di ricorso è rubricato come violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.L. n. 98 del 2011 art. 18, commi 11 e 12, conv. con mod. in L. n. 111 del 2001, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, modificato dal D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con mod. in L. n. 326 del 2003, nonché infine del D.L. n. 276 del 2003, art. 61, comma 3, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che in difetto di superamento del limite di reddito di cui all’art. 44 cit., l’attività professionale debba essere qualificata come occasionale alla stregua di tale ultima disposizione;
2. il motivo è fondato;
3. questa S.C. ha infatti stabilito che “in materia previdenziale, sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, nell’ipotesi di percezione di reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di Euro 5.000 del D.L. n. 269 del 2003, ex art. 44, comma 2, di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento,), restando fermo che il requisito dell’abitualità – da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta “ex ante” del libero professionista e non invece come conseguenza “ex post” desumibile dall’ammontare del reddito prodotto – deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valonzzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione” (Cass. n. 4419/2021);
4. la decisione della Corte territoriale non è coerente con tale principio, in quanto i cinquemila Euro sono stati intesi come soglia minima, mentre così non e’, in quanto il limite è dato dall’occasionalità dell’attività svolta, come tale non necessariamente esclusa dall’avvenuta produzione di un reddito inferiore a quella misura;
5. anche la memoria conclusiva del controricorrente mostra di non avere colto il distinguo che sussiste tra la valorizzazione di quella misura del reddito come eventuale indice, tra gli altri, utile a concludere la valutazione di merito nel senso della non abitualità dell’attività professionale e l’individuazione in quell’importo di un limite minimo il cui superamento sia in sé necessario per il sorgere dell’obbligo;
6. la Corte territoriale ha inteso quel dato in quest’ultimo senso, ma ciò è errato e ne deriva la cassazione della sentenza, con rinvio della causa al fine di accertare, con riferimento all’attività professionale per i cui proventi la contribuzione è pretesa, l’esistenza o meno dell’abitualità richiesta dalla norma, della cui prova è onerato l’ente, definendo altresì ogni altra questione rimasta assorbita nella precedente decisione di merito;
7. in particolare è da escludere che l’assorbimento della questione sulla prescrizione, espressamente affermato dal giudice di secondo grado, comporti qualsivoglia effetto di giudicato, per non esservi stato ricorso per cassazione sul punto, in quanto il corrispondente profilo non è stato deciso in appello e quindi non poteva essere oggetto di impugnazione per cassazione, dovendo eventualmente essere affrontato ex novo in sede di rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022