LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLÈ Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22278-2020 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, – rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale sono elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrenti –
contro
S.M.;
– intimata –
e contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “LA SAPIENZA” DI ROMA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3753/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 2/3/2020, n. R.G. 2387/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE’.
RITENUTO
che:
1. S.M., medico specializzando a decorrere dall’anno 1995/1996 della scuola di radioterapia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università La Sapienza di Roma, ha agito nei confronti dei Ministeri meglio indicati in epigrafe e della predetta Università al fine di sentir riconoscere l’applicazione della normativa introdotta dal D.Lgs. n. 368 del 1999, quale attuata dai D.P.C.M. 7 marzo, D.P.C.M. 6 luglio e D.P.C.M. 2 novembre 2007, con l’attribuzione delle conseguenti differenze retributive rispetto a quanto percepito nel corso degli anni o, in subordine, il risarcimento del danno per tardivo recepimento delle Direttive comunitarie in materia o, in ulteriore subordine, la condanna delle controparti al risarcimento per la mancata indicizzazione annuale della borsa di studio e la mancata rideterminazione triennale di essa;
2. la domanda, rigettata integralmente in primo grado, è stata invece accolta in appello, limitatamente al riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per omessa rideterminazione triennale ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, regolativo degli emolumenti riconosciuti agli specializzandi dell’epoca;
3. i Ministeri di cui in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, mentre la S. e l’Università a cui il ricorso è stato regolarmente notificato in forma telematica (R.A.C. in data 27.8.2020 quanto alla S., presso l’indirizzo *****; RR.AA.CC. in pari data presso gli indirizzi dei legali dell’Università) sono rimaste intimate;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. il primo motivo preliminare denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 117 Cost., ed L. n. 400 del 1988, art. 5, (art. 360 c.p.c., n. 3), e con esso si afferma che l’azione da risarcimento del danno per inadempimento a Direttive comunitarie sarebbe stata erroneamente instaurata nei riguardi dei Ministeri indicati in epigrafe, in quanto legittimata esclusiva in tal senso era la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2. il secondo motivo censura la sentenza impugnata assumendo la violazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, del D.L. n. 348 del 1992, art. 7, comma 5 e 6, conv. in L. n. 438 del 1992, della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36, della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33, della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66, della L. n. 488 del 1999, art. 22, e della L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, e sulla base del richiamo alla giurisprudenza di questa S.C. secondo cui agli specializzandi delle annate in cui rientra la S. non spetterebbe il diritto alla rideterminazione triennale;
3. infine, il terzo motivo censura la sentenza per avere ritenuto, in violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4, l’applicabilità della prescrizione decennale al diritto rivendicato e non di quella quinquennale;
4. il secondo motivo, anche in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, è fondato ed assorbente;
5. questa S.C. ha infatti già ritenuto, “con riferimento al trattamento economico dei medici.0ecializzandi e alla domanda risarcitotici per non adeguata remunerazione, che il diritto alla rivalutazione triennale non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1992” in quanto “nel corso di ciascuno dei trienni successivi (quello 1994-1996 quello 1996-1998, quello 1999-2001 e quello 2001-2004) è stato disposto il blocco della rideterminazione triennale” e “le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, convertito nella L. n. 438 del 1992; la L. n. 537 del 1993; la L. n. 549 del 1995; la L. n. 662 del 1996, la L. n. 449 del 1997; la L. n. 488 del 1999 e la L. n. 289 del 2002), danno contezza dell’intento del nostro legislatore di congelare al livello del 1992 l’importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento, al fine di evitare – nell’attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie – la riduzione progressiva del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale” (così Euro 9104/2021);
6. si è altresì escluso, in tale pronuncia e con richiamo anche ad altri precedenti, alcun “problema” di “compatibilità delle normative richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale ed alcun contrasto “con il diritto dell’Unione Europea, pervenendo ad escludere qualsiasi dubbio di incostituzionalità”, così da doversi “a ermare l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass. nn. 31922, 17051 e 15520 del 2018)”.
7. il secondo motivo va quindi accolto e ciò, non essendovi null’altro da definire, consente di decidere la causa con rigetto anche della domanda di risarcimento del danno per omessa rideterminazione triennale, non potendosi avere risarcimento per la violazione di un diritto che, in compatibilità anche con le norme Eurounitarie, in realtà non sussisteva;
8. l’originaria introduzione della causa è anteriore alla maturazione dell’orientamento di cui qui si fa applicazione e ciò giustifica la compensazione delle spese di tutti i gradi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta integralmente le originarie domande.
Compensa tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022