Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1291 del 17/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1524-2020 proposto da:

CURATELA FALLIMENTARE ***** S.R.L., elettivamente domiciliata Ascoli Piceno, via Piceno Aprutina n. 130, presso lo studio dell’avv. Maria Teresa Celani, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PACIOTTI s.r.l. (già S.I.R.I. S.P.A.), elettivamente domiciliata in Gualdo Tadino (PG), via Vittorio Veneto s/n, presso lo studio degli avvocati Diego Lacchi e Stefano De Angelis, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 13711/2019 del Tribunale di Ascoli Piceno pubblicato il 4/12/2019;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– la curatela del Fallimento ***** s.r.l. impugna per cassazione il decreto R.D. n. 267 del 1942, ex art. 99, con cui il Tribunale di Ascoli Piceno ha accolto la domanda di rivendica proposta dalla Paciotti s.r.l. ed avente ad oggetto un bene mobile denominato *****, oggetto di asserita vendita con riserva di proprietà;

– la Curatela si era opposta alla domanda di rivendica sostenendo che la clausola n. 7 del contratto rinvenuto fra gli atti della fallita ***** s.r.l. non conteneva una clausola assimilabile alla vendita con riserva di proprietà ed il giudice delegato aveva inizialmente respinto la domanda della Paciotti s.r.l. ammettendola al passivo in parte come creditrice privilegiata ed in parte al chirografo;

– il tribunale a seguito di opposizione proposta dalla Paciotti ai sensi della L. Fall., art. 99, ha, invece, accolto la domanda di rivendica ritenendo tardiva la contestazione della curatela sulla mancanza di data certa della scrittura contrattuale rinvenuta fra la documentazione della curatela;

– secondo il Tribunale la clausola di cui all’art. 7, connota il contratto come vendita con riserva di proprietà e poiché pacificamente il prezzo di acquisto non era stato pagato, ha deciso per l’accoglimento della domanda di rivendica;

– la cassazione è chiesta dalla curatela sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso la società venditrice;

– entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si deduce, la violazione e falsa applicazione degli art. 1523 e 1524 c.c., per avere il tribunale erroneamente ritenuto che la clausola contrattuale sub n. 7 contenesse una riserva di proprietà, con l’effetto di differire il trasferimento della proprietà al saldo del prezzo;

– con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 99 c.p.c., e dell’art. 2704 c.c., per avere il tribunale ritenuto tardiva l’eccezione di mancanza di data certa ex art. 2704 c.c., asseritamente formulata nella memoria L. Fall., ex art. 99, comma penultimo;

– va preliminarmente respinta l’eccezione di difetto di autorizzazione del Curatore essendo lo stesso stato autorizzato a proporre il ricorso in cassazione in forza di provvedimento del giudice delegato del 16/12/2019, allegato al ricorso;

– appare logicamente prioritario l’esame della seconda censura che è fondata;

– l’eccezione di mancanza di data certa integra un fatto impeditivo ed e’, per consolidato orientamento espresso dalla Corte, rilevabile anche di d’ufficio (cfr. Cass. n. 16404/2018; n. 27504/2017; n. 3404/2015);

– ne consegue che il tribunale era tenuto a rilevarne la mancanza, a prescindere dalla tempestività dell’eccezione di parte;

– la fondatezza del secondo motivo assorbe logicamente l’esame del primo motivo (cfr. Cass. n. 28663/2013);

– il decreto impugnato va, dunque, cassato con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione, perché riesamini l’opposizione alla luce del principio di diritto sopra richiamato e provveda, altresì, alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbito il primo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile 2, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022

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