Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.1292 del 17/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. BELLÈ Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32518-2020 proposto da:

L.R., rappresentato e difeso dall’avv. ANTONIO MENNA, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Prizzi 7, presso lo studio dell’avv. SIMONETTA TELLONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso la quale è

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

per la revocazione della sentenza n. 12373/2020 della CORTE DI CASSAZIONE, depositata il 23/06/2020, n. R.G. 14683/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE’.

RITENUTO

che:

1. questa S.C., con la sentenza qui impugnata per revocazione, ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da L.R. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Campobasso che aveva a propria volta disatteso il gravame nei riguardi della pronuncia del Tribunale di Larino con la quale era stata respinta la domanda del predetto Laccetti, docente precario della scuola pubblica, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto, nei confronti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (di seguito, MIUR), alle differenze retributive conseguenti all’applicazione in suo favore degli incrementi stipendiali di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53, comma 5;

2. la Corte di Cassazione, per quanto qui interessa, distingueva il diritto agli scatti stipendiali biennali di cui all’art. 53 cit., dal diritto alla progressione stipendiale per il calcolo dell’anzianità in conformità a come essa viene considerata per i lavoratori a tempo indeterminato in applicazione della Direttiva n. 1999/70/CE, dell’Accordo Quadro allegato, clausola 4;

3. essa riteneva, desumendolo anche dal richiamo operato dal giudice del merito alle decisioni assunte dalla Corte Costituzionale in proposito, che la sentenza della Corte territoriale avesse pronunciato rispetto al diritto agli scatti, in sé insussistente in quanto, secondo orientamento costante, “in tema di retribuzione del personale scolastico, la L. n. 312 del 1980, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995, e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione” (Euro 22558/2016);

4. la S.C. riteneva quindi che tutte le considerazioni svolte nel ricorso per cassazione con riferimento alla citata clausola 4 fossero non pertinenti, perché il principio della parità di trattamento non avrebbe potuto essere invocato per ottenere un beneficio, quello degli scatti biennali, diverso e più favorevole rispetto a quanto riservato agli assunti a tempo indeterminato;

5. infine la sentenza qui impugnata, sul presupposto appunto che la Corte di merito si era pronunciata sul solo diritto agli scatti biennali, rilevava come il ricorrente non avesse denunciato in sede di legittimità, ai sensi del combinato disposto dell’art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 4, e nel rispetto degli oneri di specificazione di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., né la violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, né il vizio di omessa pronuncia su un’eventuale diversa domanda formulata in via subordinata;

6. il ricorso per revocazione consta di un unico motivo;

7. il MIUR è rimasto intimato;

8. la proposta del relatore è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:

1. l’unico motivo di revocazione afferma che la sentenza revocanda si fonderebbe sull’erroneo presupposto per cui la Corte d’Appello avrebbe rigettato la domanda volta ad ottenere gli scatti biennali di anzianità, mentre tale circostanza era incontestabilmente esclusa dalla domanda dispiegata con il ricorso sia di primo grado che d’appello, avendo il ricorrente sempre e solo chiesto il riconoscimento del trattamento stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata, in ragione del principio di parità di trattamento di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE, Accordo Quadro allegato, art. 4, e sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ed assunto a livello di c.d. diritto vivente;

2. agendo nei termini sopra riepilogati, il ricorrente non censura tuttavia un effettivo errore revocatorio, quanto quella che egli ritiene un’errata interpretazione, ad opera della Corte di Cassazione, di quanto deciso dalla Corte territoriale, sviluppata nei termini sopra riepilogati nello storico di lite, anche attraverso quanto la S.C. ha desunto dal fatto che la sentenza di merito si fosse fondata su pronunce della Corte Costituzionale riguardanti gli scatti biennali di cui all’art. 53 cit., e non dunque sui profili di cui alla citata clausola 4;

3. l’attività interpretativa della Corte di Cassazione non è tuttavia soggetta ad impugnazione, neppure per revocazione, proprio perché essa non afferisce ad un errore di fatto di natura percettiva su un presupposto indiscusso rilevante in giudizio, quale è l’ipotesi di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, richiamata dall’art. 391-bis c.p.c., ma attiene appunto all’attività propriamente decisoria, ovverosia deliberativa, in fatto ed in diritto, su profili che costituiscono oggetto del contendere (C., S.U., 8984/2018);

4. la S.C., nella sentenza di cui si chiede la revocazione, non ha poi escluso che la domanda proposta potesse essere altra rispetto a quella decisa dalla Corte di merito, ma, a completamento dell’iter decisionale, ha ritenuto che, in tal caso, la parte avrebbe dovuto proporre denuncia di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o, qualora la domanda ex art. 4, si fosse aggiunta all’altra in via subordinata, denuncia per omessa pronuncia, entrambe non avanzate nel caso di specie;

5. il ricorso per revocazione in proposito non contiene alcuna affermazione di erroneità in fatto di tale rilievo della S.C. secondo cui erano mancate le predette impugnazioni per violazione dell’art. 112 c.p.c., sicché la decisione di legittimità resiste da ogni punto di vista alla dispiegata impugnazione;

6. i profili di inammissibilità, essendo del tutto assorbenti, consentono di prescindere dall’evidente nullità della notificazione del ricorso per cassazione, effettuata presso l’Avvocatura distrettuale e non, come dovuto, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

7. nulla sulle spese in assenza di attività difensiva da parte del MIUR.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022

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