Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.1294 del 17/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 29071/2020 proposto da:

Z.N., rappresentata e difesa dall’avvocato EMIDIO RIOLO;

– ricorrente –

contro

P.L.G., P.D., rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO AMALFA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina, depositata il 27.6.2019;

Udita la relazione della causa svolta, nella Camera di consiglio del 3.12.2021, dal Presidente Lorenzo Orilia.

RILEVA 1 La Corte d’Appello di Messina, con sentenza 499/2019, resa pubblica il 27.6.2019 ha dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 348 c.p.c., l’appello avverso la sentenza di primo grado proposto da Z.N. nei confronti di P.L.G. e P.D..

Per quanto interessa in questa sede, la Corte di merito ha osservato che nonostante la rituale comunicazione del rinvio dell’udienza di prima comparizione (in cui nessuno era comparso), nessuno era comparso neppure alla successiva udienza del 27.6.2019.

2 Ricorre per cassazione la Z. con unico motivo denunziando la violazione dell’art. 348 c.p.c.. Si duole della declaratoria di improcedibilità del gravame, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’Appello, il rinvio della prima udienza non risultava comunicato alle parti, come certificato dal cancelliere.

Resistono al ricorso i P..

Il consigliere relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso. Il ricorso è stato quindi avviato all’adunanza camerale per la definizione.

3 In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositato una memoria difensiva e successivamente, con apposita istanza, ha domandato un rinvio della discussione in attesa del provvedimento della Corte d’Appello di Messina sulla sospensione del procedimento di legittimità ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4, essendo altresì pendente davanti alla stessa Corte di merito ricorso per revocazione della sentenza oggi impugnata in cassazione.

4 Il Collegio, visto il decreto di fissazione dell’udienza emesso dalla Corte messinese e ritenuto opportuno, prima di decidere il ricorso, attendere la decisione della Corte d’Appello sull’istanza di sospensione del presente procedimento.

P.Q.M.

rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022

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