LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLÈ Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26954-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE;
– ricorrente –
contro
C.A., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI CARLINO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 780/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO.
RILEVATO
che:
1. La Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello dell’INPS, confermando la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non dovuti gli importi pretesi dall’Istituto sul presupposto dell’obbligo di iscrizione di C.A. alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero professionale svolta nell’anno 2011 quale avvocato iscritto all’Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo.
2. La Corte territoriale ha ritenuto non maturata la prescrizione quinquennale ed ha escluso qualsiasi efficacia sospensiva della prescrizione ai sensi dell’art. 2941 c.c., n. 8. Ha ritenuto non assolto, da parte dell’Istituto, l’onere di dimostrare che l’appellata nell’anno in contestazione avesse esercitato in modo non occasionale (rectius, abitualmente) l’attività di avvocato e che, comunque, l’esiguità del reddito annuale prodotto, inferiore alla soglia dei 5.000,00 Euro, costituisse indice di un’attività occasionale, con conseguente insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
3. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria; C.A. ha resistito con controricorso.
4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
5. Con il primo motivo di ricorso l’INPS ha dedotto violazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 -31, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con mod. dalla L. n. 111 del 2011, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 53, mod. dal D.Lgs. n. 344 del 2003, della L. n. 576 del 1980, artt. 10,11 e 22, del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con mod. dalla L. n. 326 del 2003, e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, anche con riferimento all’art. 2697 c.c., per avere i giudici di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all’albo ma non alla Cassa Nazionale Forense, in periodi antecedenti alla L. n. 247 del 2012, dichiarato non sussistente l’obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata sul presupposto che in difetto di superamento del limite di reddito (pari ad Euro 5.000,00) indicato dal D.L. n. 269 del 2003 cit., art. 44, comma 2, l’attività professionale svolta dovesse essere qualificata come occasionale, alla stregua di tale ultima disposizione.
6. Col secondo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 2935 c.c., in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 – 31, al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, al D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, e del D.P.C.M. 12 maggio 2011, per non essere stata considerata la proroga al 6 luglio 2011 del termine di versamento della contribuzione.
7. Col terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 2935 c.c. e art. 2941 c.c., n. 8, in relazione alla L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 – 31, al D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. dalla L. n. 111 del 2011, al D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1, e al D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1, per non avere i giudici di appello ritenuto che, nel caso di libero professionista (avvocato) iscritto d’ufficio dall’Inps alla gestione separata, la prescrizione della contribuzione (nella fattispecie relativa all’anno 2010) sia sospesa per doloso occultamento del debito qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi venga omessa la compilazione del “Quadro RR”.
8. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
9. Questa Corte ha affermato che l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021).
10. Dirimente, ai fini dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; con la precisazione che nell’accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare “le presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività” oppure, in senso contrario, “la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad Euro 5.000,00”, senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all’interprete come univocamente significativo.
11. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha, tra l’altro, ritenuto non dimostrato, da parte dell’INPS onerato, il carattere abituale o non occasionale dell’attività professionale svolta.
12. Il motivo di ricorso dell’INPS, fondato sul presupposto per cui l’abitualità costituisca requisito immanente dell’attività professionale di avvocato, si rivela inammissibile in quanto denuncia un errore di diritto con specifico riferimento alle disposizioni che disciplinano l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, là dove l’accertamento della abitualità pone una questione di fatto, veicolabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ,(v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014).
13. Il secondo motivo di ricorso è infondato perché la Corte d’appello ha escluso che fosse maturata la prescrizione proprio considerando il differimento al 6.7.2011 del termine per il versamento della contribuzione, ad opera del D.P.C.M. 12 maggio 2011.
14. Il terzo motivo, sulla non riconosciuta sospensione del termine di prescrizione ai sensi dell’art. 2941 c.c., n. 8, è assorbito.
15. Per le ragioni esposte il ricorso dell’INPS va dichiarato inammissibile.
16. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
17. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022