LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
Dott. BELLÈ Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso la quale è
elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
L.M.T., rappresentata e difesa dall’avv. DOMENICO LO POLITO, ed elettivamente domiciliata in Gallicano nel Lazio, via Pietro Nenni 10, presso lo studio dell’avv. ANTONIO FLORIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 113/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 3/03/2020, n. R.G. 2250/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE’.
RITENUTO
che:
1. il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (di seguito, MIUR) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile il gravame dal medesimo proposto nei riguardi della sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata accolta la domanda proposta nei suoi confronti da L.M.T. e riconosciuto il diritto di quest’ultima al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento della scuola, nonostante la mancata presentazione della domanda di permanenza in occasione della formazione delle precedenti graduatorie;
2. la Corte d’Appello riteneva la tardività del gravame, in quanto la sentenza di primo grado era risultata notificata a mezzo Pec in data 6.2.2017 e quindi l’appello, interposto con ricorso depositato il 28.6.2017, era intervenuto oltre il termine di trenta giorni di cui al combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c.;
3. il ricorso per cassazione consta di un unico motivo, cui L.M.T. ha opposto difese con controricorso;
4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. l’unico motivo è rubricato come violazione e/o falsa applicazione degli artt. 152,325,326 e 327 c.p.c., nonché della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, comma 1, e del D.M. n. 44 del 2011, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e con esso si assume la nullità della notificazione della sentenza di primo grado sulla cui validità ha fatto perno la decisione della Corte territoriale;
2. il MIUR sostiene in proposito che l’indirizzo Pec utilizzato dalla controparte per tale notificazione (roma.mailcert.avvocaturastato.it) fosse di natura meramente interna ed in uso per la corrispondenza non processuale, mentre il solo indirizzo ufficiale e valido per le notifiche sarebbe stato altro (ags.mailcert.avvocaturastato.it);
3. il motivo aggiunge che non avrebbe potuto ritenersi valida ed efficace la notificazione della sentenza fatta all’ufficio scolastico provinciale, poiché, non essendosi quest’ultimo costituito in giudizio, non si trattava di organo legittimato a ricevere la stessa ed ancora ulteriormente erroneo era ritenuto l’assunto della Corte territoriale secondo cui il MIUR non avrebbe contestato l’eccezione di tardività dispiegata dalla controparte, prestando acquiescenza, in quanto tale contestazione vi era stata in udienza e comunque la questione era stata già prospettata con l’atto di appello, senza contare che la nullità della notificazione era da ritenersi rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento;
4. nel controricorso è stata eccepita preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione, per essere stato lo stesso proposto con atto notificato il 16.7.2020 e dunque tre giorni oltre il termine di 60 giorni, da calcolarsi a partire dal 12.5.2020, data in cui la sentenza di appello era stata notificata al Ministero presso la competente Avvocatura Generale, eccezione cui si associavano difese rispetto alla decisione in rito assunta in appello e difese di merito;
5. l’eccezione di tardività del ricorso per cassazione è fondata ed assorbente;
6. la sentenza di secondo grado è stata pubblicata in forma telematica il 3.3.2020;
7. essa è stata notificata all’Avvocatura dello Stato, sempre in forma telematica, dal difensore della parte privata, il 12.5.2020, data della ricevuta di avvenuta consegna, presso l’indirizzo pec ags.mailcert.avvocaturastato.it, che è quello che lo stesso Ministero ed Avvocatura ricorrenti indicano come idoneo per le notificazioni e che è altresì risultante dal Registro P.A. di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12, conv. con mod. in L. n. 221 del 2012;
8. il termine di 60 giorni di cui all’art. 325, c.p.c. comma 2, scadeva quindi il 11.7.2021 e, trattandosi di sabato, esso è slittato al successivo lunedì 13.7.2021, mentre il ricorso per cassazione è stato posto in notifica il 15.7.2021 e quindi esso è tardivo;
9. ne deriva l’inammissibilità dell’impugnazione e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022