Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.1299 del 17/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 30060-2020 proposto da:

V.D., rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO CHINDAMO;

– ricorrente –

contro

T.A., T.R., P.E., P.G. E M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 14/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dal Presidente Relatore.

FATTO E DIRITTO

rilevato che la Corte d’Appello di Torino, con sentenza 201/2020, resa pubblica il 14.2.2020 ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da V.G. contro la sentenza di primo grado in contraddittorio con T.A. e altri in un giudizio in materia di servitù;

che il provvedimento è stato motivato in base al rilievo della mancata notificazione dell’appello a V.R. (parte del giudizio di primo grado), notifica precedentemente ordinata ai sensi dell’art. 331 c.p.c.;

che contro tale pronuncia ricorre per cassazione V.D., avente causa a titolo particolare di V.R., denunziando la violazione degli artt. 111 e 331 c.p.c.;

che il consigliere relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso, successivamente avviato all’adunanza camerale;

ritenuto che non ricorrono le ipotesi previste dall’art. 375 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 5;

visto l’art. 380 bis c.p.c., u.c..

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022

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