LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30960-2020 proposto da:
COMUNE CITTADUCALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE IPPOCRATE 104, presso lo studio dell’avvocato CARLO BOGINO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA ANTONIETTA CENCIARELLI;
– ricorrente –
contro
FLLI S. SQG E S.P. SNC, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 37, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO TRINCHI, rappresentato e difeso o dall’avvocato MARIA CATERINA BONTEMPI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4444/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA.
RILEVATO
CHE:
1. Il Comune di Cittaducale ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma di rigetto dell’appello proposto dal medesimo Comune avverso la sentenza del Tribunale di Rieti di accoglimento di opposizione a sanzione amministrativa.
2. F.lli S. e S. P. snc si è costituita con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta inammissibilità o infondatezza del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
CONSIDERATO
CHE:
1. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: I tre motivi di ricorso che possono essere trattati congiuntamente appaiono infondati o inammissibili.
Il primo relativo alla violazione dell’art. 281 sexies c.p.c. è inammissibile perché la censura non si comprende. Il ricorrente richiama la norma citata ma poi sembra lamentare un difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c..
Con il secondo si censura esplicitamente la mancanza di motivazione, ma la motivazione sia pur succinta è idonea a dare conto della decisione. L’attività estrattiva abusiva era terminata nel 2007 sicché l’illecito si era prescritto e il motivo risulta infondato.
Il terzo motivo è inammissibile perché non è riportato in modo adeguato e sufficiente il motivo di appello con il quale si censurava la decisione sul dies a quo della prescrizione e ciò impedisce il controllo della Corte sull’ammissibilità del suddetto motivo.
Il collegio non condivide la proposta del relatore mancando i presupposti dell’evidenza decisoria.
Il ricorso, pertanto, deve essere discusso in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
Rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022