LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31770-2020 proposto da:
R.E., elettivamente domiciliato in Taranto, via Veneto n. 111 presso lo studio dell’avv.to MARIO ROCCAFORTE che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
COMUNE CEGLIE MESSAPICA, elettivamente domiciliato in ROMA, C/O AVV. COCCOLI PAOLA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIORGINO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 881/2020 del TRIBUNALE di BRINDISI, depositata il 14/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2021 dal Consigliere Dott. VARRONE LUCA;
RILEVATO
CHE:
1. Ernesto R. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brindisi di accoglimento di appello avverso sentenza del giudice di pace di accoglimento di opposizione a sanzione amministrativa.
2. Il Comune di Ceglie Massapica si è costituito con controricorso.
3. Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso, il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con due motivi di ricorso si censura la sentenza del Tribunale sotto il profilo della inammissibilità della produzione documentale avente ad oggetto la regolarità della notifica e della impossibilità di verificare la data di spedizione del verbale di accertamento dell’infrazione per la tempestività della notifica.
2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.: Entrambe le censure sono inammissibili perché trattano questioni che non risultano affrontate nella sentenza impugnata e rispetto alle quali il ricorrente non indica in quale atto le ha proposte nel giudizio di merito.
3. Il collegio non condivide la proposta del relatore, mancando i presupposti dell’evidenza decisoria.
Il ricorso, pertanto, deve essere discusso in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione;
Rinvia la trattazione del ricorso alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione Civile, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022