LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10692/2014 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Studio Medico dentistico Dott. R.G. e Dott.ssa P.P., in persona dei legali rappresentanti G.R. e P.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Giangiacomo, come da mandato in calce al controricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, Circonvallazione Trionfale, n. 1;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 86/22/2013, depositata il 4 marzo 2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022 dal Consigliere Luigi D’Orazio.
RILEVATO
CHE:
1.La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma (6/1/2010), che aveva accolto il ricorso presentato dallo Studio Medico Dentistico Dott. R.G. e Dott.ssa P.P. contro l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle entrate, per l’anno 2005, ai fini Irpef, per il maggiore reddito determinato in capo all’associazione professionale. In particolare, il giudice d’appello, dopo aver affermato l’applicabilità nella fattispecie del metodo induttivo, essendovi elementi gravi, precisi e concordanti, tuttavia riteneva non condivisibile il calcolo effettuato dall’Ufficio per la quantificazione della materia imponibile ripresa a tassazione.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.
3. Resiste con controricorso lo Studio dentistico.
4. Il contribuente ha depositato domanda di adesione alla definizione agevolata.
5. Il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Giuseppe Locatelli, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi estinto il giudizio per cessata materia del contendere a seguito di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 118 del 2018, art. 6.
CONSIDERATO
CHE:
1.Con un unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.
2. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
2.1.Invero, il contribuente ha depositato la domanda di condono presentata ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, corredata della ricevuta telematica, nonché della copia della quietanza di versamento della prima rata dell’importo dovuto per tale definizione.
Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6, convertito in L. n. 136 del 2018, prevede che “la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo della prima rata entro il 31 maggio 2019”.
Tra l’altro, l’Agenzia delle entrate ha depositato in data 16 dicembre 2021 istanza per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3. E’ stata prodotta in atti, da parte dell’Agenzia delle entrate, anche la “comunicazione della regolarità della definizione della lite”, con l’indicazione che l’istanza era regolare, che il ricorrente aveva effettuato il pagamento della prima rata e che, quindi, era cessata la materia del contendere.
3. Le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2022