Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1316 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6769/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia;

– ricorrente –

contro

Butterfly AM S.a.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via XXIV Maggio n. 43, studio legale Chiomenti, presso lo studio dell’avvocato Corrado Grande che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Massimo Antonini;

– controricorrente –

e Equitalia Nord S.p.a.;

e sul ricorso proposto da:

Equitalia Nord S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cola di Rienzo n. 69, presso lo studio dell’avvocato Paolo Boer che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Maria Rosa Verna;

– ricorrente in via incidentale –

contro

Butterfly AM S.à.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via XXIV Maggio n. 43, presso lo studio dell’avvocato Corrado Grande, studio legale Chiomenti, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Massimo Antonini;

– controricorrente –

e Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3985/2014, depositata il 18 luglio 2014, della Commissione tributaria regionale della Lombardia;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 6 ottobre 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. De Matteis Stanislao, che ha chiesto accogliersi i primi due motivi dei ricorsi, con assorbimento del terzo motivo.

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza n. 3985/2014, depositata il 18 luglio 2014, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato, previa riunione, gli appelli proposti dall’Agenzia delle Entrate, e da Equitalia Nord S.p.a., così integralmente confermando la decisione di prime cure che, per suo conto, aveva accolto l’impugnazione proposta dalla contribuente avverso un pignoramento presso terzi, – eseguito con atto notificato il 23 febbraio 2012, – e la (presupposta) cartella di pagamento (n. *****).

1.1 – Il giudice del gravame ha rilevato che:

– il ruolo, e la stessa cartella, erano stati emessi nei confronti di soggetto (la società Chrysalis S.p.a.) non più esistente, – in quanto estinto, con effetto dal 1 luglio 2008, a seguito di fusione per incorporazione, – alla data della relativa notificazione che, peraltro, era stata “tentata presso la sede legale della Chrysalis S.p.a. dismessa sin dal momento dell’incorporazione” e nonostante che l’Ufficio “fosse stato tempestivamente informato dell’intervenuta incorporazione e conseguente cambio di sede sociale”;

– del pari illegittima rimaneva la notificazione eseguita dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale in quanto erano rimaste disattese le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 69 del 2003, che aveva recepito la Dir. unionale n. 76/3008/CEE.

2. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi; con successivo ricorso anche Equitalia Nord S.p.a. ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale articolando due motivi.

Butterfly AM S.a.r.l. resiste con controricorsi, ed ha depositato memoria.

Fissati all’udienza pubblica del 6 ottobre 2021, i ricorsi sono stati trattati in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in L. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto D.L. n. 105 del 2021, art. 7, conv. in L. n. 126 del 2021, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 bis c.c. sull’assunto che, – proprio in ragione del nuovo tenore precettivo della disposizione codicistica, – dalla fusione per incorporazione non consegue più, come rimarcato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, un fenomeno successorio in universum ius quanto piuttosto una vicenda modificativo-evolutiva del medesimo soggetto giuridico, così che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare la legittimità dell’iscrizione a ruolo operata nei confronti della società incorporata (Chrysalis S.p.a.), – per un debito tributario sorto prima della fusione, – purché la cartella di pagamento notificata, così come in concreto avvenuto (anche) per l’atto di pignoramento, nei confronti della società (Butterfly AM S.a.r.l.) risultante dalla fusione societaria.

Il secondo motivo, anch’esso formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 4, ed al D.Lgs. n. 69 del 2003, artt. 1 e 4, assumendo la ricorrente che, contrariamente a quanto statuito dal giudice del gravame, del tutto legittima doveva ritenersi la seconda notifica della cartella di pagamento che era stata eseguita direttamente dall’agente della riscossione, ed a mezzo del servizio postale, posto, poi, che le procedure delineate dal citato D.Lgs. n. 69 del 2003, avevano riguardo (solo) alla mutua assistenza tra gli Stati in funzione del recupero crediti sorti in altro Stato membro, – laddove, nella fattispecie, veniva in considerazione un credito sorto in Italia piuttosto che in Lussemburgo, – e nemmeno precludevano il ricorso agli strumenti di diritto interno (art. 60, comma 4, cit.) ai fini della notifica degli atti impositivi.

Col terzo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 4, e dell’art. 138 c.p.c., comma 2, deducendo che, ad ogni modo, la cartella esattoriale era stata correttamente notificata al suo reale destinatario (Butterfly AM S.a.r.l.), e presso la sede legale da quello stesso comunicata, dietro consegna dell’atto a terzo soggetto (la società B.D.O.) che, rifiutandone la ricezione, avrebbe dovuto ritenersi abilitato a riceversi le notifiche per conto di detto destinatario, così che al rifiuto opposto si correlavano gli effetti di una notifica da considerarsi eseguita a mani proprie del destinatario (art. 138 c.p.c., comma 2).

2. – Il primo ed il secondo motivo di ricorso di Equitalia Nord S.p.a. sono sovrapponibili, anche per le corrispondenti rubriche, ai primi due motivi di ricorso articolati dall’Agenzia delle Entrate.

Col secondo motivo Equitalia Nord S.p.a. soggiunge, però, quanto forma oggetto del terzo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, deducendo, quindi, che la notificazione della cartella di pagamento, la cui disciplina andava desunta dal regolamento postale (D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39), – doveva ritenersi perfezionata, ai sensi dell’art. 138 c.p.c., comma 2, in quanto recapitata all’indirizzo del destinatario (Butterfly AM S.a.r.l.), e presso la sua sede legale, dietro consegna a terzo soggetto (la società B.D.O.) che, rifiutandone la ricezione, avrebbe dovuto ritenersi abilitato a riceversi le notifiche per conto del destinatario, così che al rifiuto opposto si correlavano gli effetti di una notifica da considerarsi eseguita a mani proprie del destinatario (art. 138 c.p.c., comma 2).

3. – Rileva la Corte che i proposti ricorsi non possono trovare accoglimento, sia pur per ragioni diverse da quelle rinvenienti dalla gravata sentenza.

3.1 – Viene, difatti, in rilievo il giudicato esterno che emerge dalla decisione resa dalla Corte sul ricorso n. 22978/2014 R.G., pendente tra le stesse parti, e sui medesimi atti impositivi, e di riscossione, ora in contestazione (Cass., 11 ottobre 2021, n. 27434).

Come, poi, rilevato dalla Corte, qualora il giudicato esterno si sia formato a seguito di una sentenza della Corte di cassazione, i poteri cognitivi del giudice possono pervenire alla cognizione della precedente pronuncia anche prescindendo da eventuali allegazioni operate in tal senso delle parti (le quali, del resto, sono a conoscenza della formazione del precedente giudicato), e facendo ricorso, se necessario, (anche) agli strumenti informatici ed alle banche dati elettroniche (cfr. Cass., 30 dicembre 2020, n. 29923; Cass., 15 aprile 2011, n. 8614; Cass., 15 giugno 2007, n. 14014; Cass., 24 gennaio 2007, n. 1564; Cass., 30 aprile 2005, n. 9027).

4. – In detta pronuncia della Corte, si è rilevato che la cartella di pagamento, atto presupposto dell’impugnato pignoramento presso terzi, era stata notificata:

– una prima volta, col rito degli irreperibili (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e)), nei confronti della contribuente quando questa già si era fusa, per incorporazione, e nonostante che fosse stata già dichiarata, e comunicata, all’amministrazione la nuova residenza estera;

– una seconda volta, presso detta residenza estera, a mezzo del servizio postale (lettera raccomandata con avviso di ricevimento; D.P.R. n. 600, citato, art. 60, comma 1, lett. e-bis) e comma 4), con raccomandata che, però, non veniva consegnata alla sua destinataria in quanto la ricezione rifiutata da terzo soggetto (la società B.D.O.).

4.1 – La Corte ha, quindi, soggiunto che:

– secondo la disciplina di regolamento postale, – in ipotesi esclusivamente rilevante laddove la notifica consentita, così come nella fattispecie, direttamente a mezzo del servizio postale (v. ex plurimis, in tema di notifica di cartella esattoriale, Cass., 4 febbraio 2020, n. 2489; Cass., 3 aprile 2019, n. 9240; Cass., 12 novembre 2018, n. 28872; Cass., 13 giugno 2016, n. 12083; v., altresì, Corte Cost., 23 luglio 2018, n. 175 cui adde Corte Cost., 3 gennaio 2020, n. 2; Corte Cost., 24 aprile 2019, n. 104), – il perfezionamento del procedimento notificatorio viene attestato dall’agente postale laddove la consegna del plico risulti operata nei confronti del suo destinatario (v. il D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, art. 8; v., altresì, il D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 33); attestazione, questa, che è dunque idonea a sopperire al rifiuto di sottoscrizione dell’avviso di ricevimento opposto dallo stesso destinatario (e consegnatario) del plico raccomandato;

– in termini più generali, – con riferimento, questa volta, alla notifica eseguita a mezzo di agente notificatore, – si è rimarcato che presupposto indispensabile per la valutazione della ritualità della notifica è l’identificazione certa dell’autore del rifiuto della ricezione del plico con il destinatario dell’atto processuale, non essendo ammissibile l’equiparazione legale del rifiuto del plico alla notificazione a mani proprie (art. 138 c.p.c., comma 2) non solo, com’e’ ovvio, nell’ipotesi che il comportamento negativo sia ascrivibile a soggetto del tutto estraneo, ma anche ove l’accipiens sia un suo congiunto o addetto alla casa (e a fortiori, un vicino o il portiere), pur abilitati da norme diverse, in ordine prioritario gradato, alla ricezione dell’atto (v. Cass., 19 aprile 2018, n. 9779; Cass., 22 maggio 2013, n. 12545; v., altresì, Cass., 8 maggio 2006, n. 10476; Cass. Sez. U., 26 giugno 2002, n. 9325);

– a riguardo, poi, della categoria dell’inesistenza giuridica, le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che l’inesistenza della notificazione può configurarsi laddove venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione; qualificazione, questa, prospettabile “nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita: restano, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.” (Cass. Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916);

– rimaneva, pertanto, del tutto evidente che, nella fattispecie, la notificazione eseguita a mezzo del servizio postale non si era affatto perfezionata, essendo stata omessa la consegna del plico (restituito al mittente) al suo destinatario legale che, a sua volta, non aveva rifiutato la consegna del plico stesso, – consegna dall’agente postale operata nei confronti di terzo soggetto che, per l’appunto, l’aveva rifiutata, – né, per conseguenza, la stessa sottoscrizione dell’avviso di ricevimento;

– la notifica della cartella esattoriale, poi, non avrebbe potuto eseguirsi (col rito degli irreperibili) nei confronti di chi non si era affatto trasferito in luogo sconosciuto; di vero, con accertamento che non forma oggetto di censura, il giudice del gravame ha dato conto della dichiarazione, e comunicazione, della nuova residenza estera della società, risultante dall’atto di fusione per incorporazione, così che presso detta residenza, così come nei fatti (sia pur inutilmente) avvenuto, andava eseguita la notificazione, secondo le stesse forme semplificate previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e bis, e comma 4.

5. – La pronuncia del giudice del gravame ha, pertanto, erroneamente rilevato l’illegittimità della notificazione eseguita, nella fattispecie, direttamente dall’agente della riscossione a mezzo del servizio postale, – posto che la stessa Dir. UE del Consiglio, 15 febbraio 2011, n. 16, all’art. 13, comma 4, consente una siffatta modalità di notifica, – ma, ciò non di meno, la statuizione resa è conforme a diritto, sia pur sulla base del rilievo del giudicato esterno.

6. – In ragione del rilievo di ufficio del (sopravvenuto) giudicato esterno, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti mentre non sussistono, ad ogni modo, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, venendo in considerazione un’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636).

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e compensa integralmente, tra le parti, le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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