LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo M. – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 12374/2016 proposto da:
Roma Capitale, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Roma alla via Tempio di Giove n. 21, presso l’Avvocatura Capitolina, unitamente all’avv. Domenico Rossi da cui e’ rapp.to e difeso come da mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Eur Città Verde S.r.l, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Roma al Viale Giuseppe Mazzini n. 134, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Maria Cipolla da cui è rapp.to e difeso come da mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6076/28/2015 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata in data 19/11/2015;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Dott.ssa D’ORIANO MILENA nella pubblica udienza del 05/11/2021, tenuta in camera di consiglio ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art.
23, comma 8-bis, conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, nonché del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7, conv. con modif.
dalla L. 16 settembre 2021 n. 126;
lette le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao, motivate nel senso del rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. con sentenza n. 6076/28/15, depositata in data 19 novembre 2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 13267/39/14 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con compensazione delle spese di lite;
2. i giudizi riuniti avevano ad oggetto l’impugnazione di due avvisi di accertamento per le annualità 2005 e 2006, relativi all’imposta ICI richiesta in riferimento a due terreni, siti in località *****, divenuti inedificabili a seguito dell’adozione della variante al PRG denominata “*****”, oggetto di compensazione dei diritti edificatori attraverso il trasferimento delle volumetrie edilizie originarie sulle aree cd. di atterraggio in località “*****”, individuate dalle delibere del Consiglio comunale n. 99/03 e n. 277/05, con cui erano stati indicati al Sindaco gli indirizzi per la sottoscrizione degli Accordi di Programma di rilocalizzazione;
3. la CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto il gravame rilevando che il programma di trasformazione urbanistica, da cui dipendeva la concreta possibilità di utilizzazione della cubatura edificatoria concessa in compensazione, non aveva ancora trovato attuazione, mancando una convenzione urbanistica tra le parti e la costituzione di un consorzio, e che pertanto risultava carente il presupposto dell’imposizione;
4. avverso la sentenza di appello Roma Capitale proponeva ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 19 maggio 2016, affidato ad un unico motivo, e depositava memoria ex art. 378 c.p.c.; la contribuente resisteva con controricorso.
5. con nota del 2-9-2021 la controricorrente comunicava di aver formulato istanza per la definizione del giudizio D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, nonché l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata per l’atto impositivo oggetto del presente contenzioso, e chiedeva che venisse dichiarata l’estinzione del giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. l’istanza presentata attesta il pagamento previsto per il perfezionamento della definizione richiesta; nessuna delle parti ha poi presentato l’istanza di trattazione di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, entro il 31 dicembre 2020, né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato 3. Ai sensi di tale D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 3;
4. Su tale premessa va dichiarata l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.
5. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 13. (Vedi Cass. n. 21826 del 2020) 5.1 Non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).
PQM
La Corte, dichiara estinto il giudizio;
spese a carico della parte che le ha anticipate;
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022