Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1330 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20241/2019 R.G. proposto da:

G.R.A., e GR.AN.LU., nella qualità di eredi di G.R., rappresentate e difese dall’avvocato Vincenzo D’Errico, ed elettivamente domiciliate presso il suo domicilio digitale vincenzo.derrico.avvocatismcv.it;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ PER LA GESTIONE DI ATTIVITA’ – S.G.A. S.p.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Velletri 35, presso lo studio dell’avvocato Marsilio Casale, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Caterino;

– controricorrente –

e contro

ASPRA FINANCE S.p.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3704/2018 del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, depositata il 27/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9/12/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

RILEVATO

che:

– G.R. proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento (dell’8/1/2015) con cui il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere respingeva la sua istanza di chiusura per infruttuosità (art. 164-bis disp. att. c.p.c.) della procedura esecutiva immobiliare promossa nei suoi confronti da S.G.A. S.p.A. e con l’intervento nel processo di Aspra Finance S.p.A.;

– introdotto il giudizio di merito, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – con la sentenza n. 3704 del 27/12/2018 – rigettava l’opposizione ex art. 617 c.p.c., rilevando che l’art. 164-bis disp. att. c.p.c., non è volto ad evitare una vendita dell’immobile a prezzo inferiore al suo valore di stima, ma, piuttosto, a impedire lo spreco delle risorse pubbliche impiegate per la prosecuzione di una espropriazione inidonea a dare una soddisfazione (pur minima) alle pretese creditorie; osservava altresì che era inappropriato il richiamo all’art. 586 c.p.c., e che non erano ammissibili nel merito doglianze diverse rispetto a quelle introdotte col ricorso in opposizione agli atti esecutivi;

– avverso la suddetta sentenza G.R.A. e Gr.An.Lu., dichiarandosi eredi di G.R., proponevano ricorso per cassazione (affidato a tre motivi), al quale resisteva con controricorso la Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A.; le ricorrenti depositavano, altresì, memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.;

– nessuna difesa svolgeva in questo giudizio di legittimità l’intimata Aspra Finance S.p.A..

CONSIDERATO

che:

– il ricorso per cassazione è stato predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato alle controparti mediante posta elettronica certificata;

– dall’esame del fascicolo d’ufficio emerge che sono state depositate in cancelleria copie analogiche del predetto atto introduttivo, della relata di notificazione e delle ricevute di accettazione e consegna, documenti che, però, risultano privi dell’attestazione di conformità munita di sottoscrizione autografa del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter;

– come già statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., Sentenza n. 22438 del 24/09/2018, Rv. 650462-01), qualora il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato, è onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica al fine di evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità;

– essendo rimasta soltanto intimata la Aspra Finance S.p.A., in difetto di attestazione di conformità della copia analogica depositata, il ricorso va dichiarato improcedibile, restando precluso l’esame sotto qualsiasi profilo, di rito e nel merito, dei mezzi di censura, di cui risulta quindi superflua la stessa illustrazione;

– non si fa luogo a liquidazione delle spese in favore di Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.A., perché il controricorso, notificato il 5/9/2019, è tardivo (il ricorso era stato notificato il 26/6/2019 e nelle opposizioni esecutive non trova applicazione la sospensione feriale dei termini);

– va dato atto, tuttavia, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

la Corte;

dichiara improcedibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, qualora dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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