Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1331 del 18/01/2022

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16070/2019 R.G. proposto da:

R.F.A., F.C., M.G.M., G.M., FR.SE., P.P.G. e F.L., elettivamente domiciliati in Roma, via Circonvallazione Appia 19, presso lo studio dell’avvocato Bombina Sapia, rappresentati e difesi dall’avvocato Marco Pilia;

– ricorrenti –

contro

BANCO DI SARDEGNA S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Piemonte 39, presso lo studio dell’avvocato Alessandra Calabrò, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Luigi Cucca;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 493/2018 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI –

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 9/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9/12/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

RILEVATO

che:

– Banco di Sardegna S.p.A. notificava alla Ikebana S.r.l. e ai fideiussori R.F.A., F.C., M.G.M., G.M., Fr.Se., P.P.G. e F.L. un atto di precetto col quale si intimava il pagamento del debito derivante dal titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo agrario stipulato per atto pubblico; col medesimo atto la banca minacciava di intraprendere l’esecuzione forzata nei confronti del Comune di Dorgali, terzo datore di ipoteca iscritta a garanzia del predetto finanziamento;

– nei confronti di Banco di Sardegna proponevano opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1, R.F.A., F.C., M.G.M., G.M., Fr.Se., P.P.G. e F.L.; e il Tribunale di Nuoro, con la sentenza n. 272 del 18/4/2016, accoglieva parzialmente l’opposizione riducendo l’importo indicato nel precetto, mentre respingeva o dichiarava inammissibili le ulteriori domande degli opponenti;

– questi ultimi proponevano appello e la Corte d’appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, con la sentenza n. 493 del 9/11/2018, rigettava l’impugnazione, confermando la decisione di primo grado;

– avverso la suddetta sentenza R.F.A., F.C., M.G.M., G.M., Fr.Se., P.P.G. e F.L. proponevano ricorso per cassazione (affidato a quattro motivi), al quale resisteva con controricorso Banco di Sardegna S.p.A..

CONSIDERATO

che:

– col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., poiché al giudizio non hanno preso parte, nemmeno nel primo grado, né il debitore principale Ikebana S.r.l., né il terzo datore di ipoteca Comune di Dorgali;

– effettivamente, l’atto di intimazione era stato rivolto, ex art. 603 c.p.c., nei confronti dei debitori (la Ikebana S.r.l., debitore principale, e gli odierni ricorrenti, fideiussori) e del terzo proprietario Comune di Dorgali, proprietario dell’immobile ipotecato a garanzia dei crediti vantati da Banco di Sardegna;

– nell’opposizione (anche se promossa prima dell’inizio dell’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 1) all’espropriazione contro il terzo proprietario, quest’ultimo è litisconsorte necessario, così come il creditore e il debitore principale (oltre agli opponenti, la società Ikebana) e la non integrità del contraddittorio va rilevata, anche d’ufficio, nel giudizio di legittimità, senza che assuma rilievo il fatto che la stessa sia stata determinata proprio dall’iniziativa dell’opponente rimasto soccombente nei gradi di merito: “Nell’opposizione proposta dal debitore diretto al precetto notificato ai sensi dell’art. 603 c.p.c., anche al terzo proprietario (nella specie, datore d’ipoteca) sussiste, per l’evidente inscindibilità dell’accertamento dell’esistenza e dell’entità del credito del quale quest’ultimo deve rispondere, litisconsorzio necessario tra quest’ultimo, il debitore diretto ed il creditore precettante” (così Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714-01, e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637-01);

– la prima (ed evidentemente assorbente, non potendo esaminarsi le altre in caso di contraddittorio non integro) censura e’, dunque, fondata e deve quindi cassarsi la gravata sentenza, con rimessione, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, al giudice di primo grado, affinché il giudizio sia rinnovato nel rispetto del contraddittorio non solo col precettante, ma pure col debitore principale (Ikebana S.r.l.) e col terzo datore d’ipoteca e proprietario da assoggettare all’esecuzione minacciata con l’opposto precetto (Comune di Dorgali);

– giova osservare, in proposito, che non assumono alcun rilievo le considerazioni della controricorrente circa l’attuale (carenza di) interesse dei litisconsorti pretermessi alla partecipazione al giudizio o riguardo alla sopravvenuta inespropriabilità del cespite individuato nel precetto, trattandosi di questioni che devono comunque essere dibattute a contraddittorio integro e vagliate dal giudice del rinvio;

– si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, in considerazione dell’esito complessivo della lite, anche dei pregressi gradi di giudizio e del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte;

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri;

cassa le sentenze di primo e di secondo grado e rinvia al Tribunale di Nuoro, in persona di diverso giudicante, anche per le spese dei pregressi gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2022

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